Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1475
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della comunicazione per inesistenza del presupposto

    La Corte ha ritenuto la comunicazione parzialmente illegittima limitatamente agli importi derivanti dall'avviso di accertamento annullato con sentenza, ma non nulla nella sua interezza.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non necessiti di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei titoli esecutivi sottostanti e che l'elenco fornito sia sufficiente a garantire il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici

    L'Agente della riscossione ha depositato documentazione comprovante la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti tributari

    L'Agente della riscossione ha documentato la notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione e la notifica delle cartelle di pagamento presupposte, che sono divenute definitive per mancata impugnazione.

  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa sottesa all'avviso di accertamento annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1475
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1475
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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