CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1475/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
MA GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5750/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nicolosi - Piazza V. Emanuele N. 1 95030 Nicolosi CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ALTRO 2012
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ALTRO 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ALTRO 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IMU 2017
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TARES 2013
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TARI 2014
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TARI 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASI 2017
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2021
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. N. 5750/2025 notificato in data 15.09.2025 e depositato in pari data, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 , impugnava la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 29376202500001632000, notificata in data 17.06.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – SS (di seguito, AdER) la invitava al pagamento di una somma complessiva sulla scorta di plurime cartelle di pagamento e avvisi di accertamento presupposti.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) Nullità della comunicazione per inesistenza del presupposto, stante l'intervenuto annullamento, con sentenza n. 5683/2024 della CGT di Catania, dell'avviso di accertamento esecutivo n. TYS01SL00925/2022; 2) Difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, poiché l'atto impugnato non indicava le modalità di calcolo degli interessi e non allegava gli atti prodromici non conosciuti;
3) Illegittimità della comunicazione per omessa notifica degli atti prodromici;
4) Intervenuta prescrizione dei crediti tributari per omessa notifica di validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS con memoria depositata in data 18.12.2025, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti al merito della pretesa e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, asseritamente tutte ritualmente notificate e divenute definitive. Nel merito, contestava l'eccezione di prescrizione, producendo documentazione attestante la rituale notifica degli atti presupposti e di successivi atti interruttivi,
e invocando la sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con memoria depositata in data 13.11.2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi propri dell'atto di riscossione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando il termine ordinario decennale per i crediti erariali e la sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria.
Con riferimento all'avviso di accertamento n. TYS012A00700/2024, produceva provvedimento di annullamento in autotutela, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Nicolosi, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La parte ricorrente depositava memorie illustrative in data 08.01.2026, con le quali insisteva nelle proprie conclusioni.
La causa veniva quindi decisa in data 17.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare devono essere respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti, avendo la ricorrente correttamente evocato in giudizio sia l'ente impositore, titolare del credito, sia l'agente della riscossione, quale soggetto che ha emesso l'atto impugnato e al quale sono riferibili i vizi del procedimento di riscossione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla pretesa sottesa all'avviso di accertamento n. TYS012A00700/2024, avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto al suo annullamento in autotutela in corso di causa.
Ancora in via preliminare, si osserva che il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
La ricorrente ha documentato che l'avviso di accertamento esecutivo n. TYS01SL00925/2022 è stato annullato con sentenza n. 5683/2024. Di conseguenza, la pretesa creditoria contenuta nell'atto impugnato è, per tale parte, priva di titolo. Ciò, tuttavia, non determina la nullità dell'intera comunicazione, ma unicamente la sua illegittimità parziale, con conseguente riduzione del debito complessivo per un importo corrispondente a quello recato dall'atto annullato.
Nel merito, per il resto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con riferimento al secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, si rileva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve essere motivata oltre l'indicazione dei titoli esecutivi sottostanti, essendo un atto con funzione di invito al pagamento.
L'atto impugnato contiene un dettagliato elenco di tutte le cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti, con indicazione del relativo numero, dell'ente creditore, dell'anno di riferimento e della data di notifica. Tale indicazione è sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente, non essendo richiesta dalla legge l'allegazione degli atti prodromici già notificati.
Sono altresì infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, concernenti l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione dei crediti. L'Agente della riscossione ha depositato in giudizio la documentazione comprovante la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa. In particolare, la cartella di pagamento n. 29320160006042273000 risulta notificata in data
14.07.2016, come da relata di notifica in atti;
la cartella n. 29320160072836186001 risulta notificata in data
26.09.2017, come da avviso di ricevimento in atti;
la cartella n. 29320220065324613000 risulta notificata in data 10.03.2023 come da relata in atti. La prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento.
L'Agente della riscossione ha inoltre documentato la notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione, quali intimazioni di pagamento, successivi alla notifica delle cartelle e antecedenti all'atto impugnato, idonei a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.. La stessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Infine, si rileva che le cartelle di pagamento, essendo state ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, sono divenute definitive, con conseguente cristallizzazione del credito e inammissibilità di ogni censura relativa a vizi degli atti presupposti sollevata solo in questa sede.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, fatta salva la declaratoria di illegittimità parziale della pretesa per gli importi recati dall'atto presupposto annullato con sentenza n. 5683/2024 e la cessazione della materia del contendere per l'atto annullato in autotutela.
La soccombenza reciproca, determinata dall'accoglimento parziale delle istanze della ricorrente, costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Nicolosi, rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione VIII, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa di cui all'avviso di accertamento n. TYS012A00700/2024, dichiara l'illegittimità parziale della comunicazione impugnata limitatamente agli importi derivanti dall'avviso di accertamento n. TYS01SL00925/2022, rigetta per il resto il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite. Nulla sulle spese per il Comune di Nicolosi.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
MA GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5750/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nicolosi - Piazza V. Emanuele N. 1 95030 Nicolosi CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ALTRO 2012
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ALTRO 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IRPEF-ALTRO 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IMU 2017
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TARES 2013
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TARI 2014
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TARI 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASI 2017
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2021
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- COMUN PREV IPOT n. 29376202500001632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. N. 5750/2025 notificato in data 15.09.2025 e depositato in pari data, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 , impugnava la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 29376202500001632000, notificata in data 17.06.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – SS (di seguito, AdER) la invitava al pagamento di una somma complessiva sulla scorta di plurime cartelle di pagamento e avvisi di accertamento presupposti.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) Nullità della comunicazione per inesistenza del presupposto, stante l'intervenuto annullamento, con sentenza n. 5683/2024 della CGT di Catania, dell'avviso di accertamento esecutivo n. TYS01SL00925/2022; 2) Difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, poiché l'atto impugnato non indicava le modalità di calcolo degli interessi e non allegava gli atti prodromici non conosciuti;
3) Illegittimità della comunicazione per omessa notifica degli atti prodromici;
4) Intervenuta prescrizione dei crediti tributari per omessa notifica di validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS con memoria depositata in data 18.12.2025, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti al merito della pretesa e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, asseritamente tutte ritualmente notificate e divenute definitive. Nel merito, contestava l'eccezione di prescrizione, producendo documentazione attestante la rituale notifica degli atti presupposti e di successivi atti interruttivi,
e invocando la sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con memoria depositata in data 13.11.2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi propri dell'atto di riscossione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando il termine ordinario decennale per i crediti erariali e la sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria.
Con riferimento all'avviso di accertamento n. TYS012A00700/2024, produceva provvedimento di annullamento in autotutela, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Nicolosi, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La parte ricorrente depositava memorie illustrative in data 08.01.2026, con le quali insisteva nelle proprie conclusioni.
La causa veniva quindi decisa in data 17.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare devono essere respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti resistenti, avendo la ricorrente correttamente evocato in giudizio sia l'ente impositore, titolare del credito, sia l'agente della riscossione, quale soggetto che ha emesso l'atto impugnato e al quale sono riferibili i vizi del procedimento di riscossione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla pretesa sottesa all'avviso di accertamento n. TYS012A00700/2024, avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto al suo annullamento in autotutela in corso di causa.
Ancora in via preliminare, si osserva che il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
La ricorrente ha documentato che l'avviso di accertamento esecutivo n. TYS01SL00925/2022 è stato annullato con sentenza n. 5683/2024. Di conseguenza, la pretesa creditoria contenuta nell'atto impugnato è, per tale parte, priva di titolo. Ciò, tuttavia, non determina la nullità dell'intera comunicazione, ma unicamente la sua illegittimità parziale, con conseguente riduzione del debito complessivo per un importo corrispondente a quello recato dall'atto annullato.
Nel merito, per il resto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con riferimento al secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, si rileva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve essere motivata oltre l'indicazione dei titoli esecutivi sottostanti, essendo un atto con funzione di invito al pagamento.
L'atto impugnato contiene un dettagliato elenco di tutte le cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti, con indicazione del relativo numero, dell'ente creditore, dell'anno di riferimento e della data di notifica. Tale indicazione è sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente, non essendo richiesta dalla legge l'allegazione degli atti prodromici già notificati.
Sono altresì infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, concernenti l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione dei crediti. L'Agente della riscossione ha depositato in giudizio la documentazione comprovante la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa. In particolare, la cartella di pagamento n. 29320160006042273000 risulta notificata in data
14.07.2016, come da relata di notifica in atti;
la cartella n. 29320160072836186001 risulta notificata in data
26.09.2017, come da avviso di ricevimento in atti;
la cartella n. 29320220065324613000 risulta notificata in data 10.03.2023 come da relata in atti. La prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento.
L'Agente della riscossione ha inoltre documentato la notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione, quali intimazioni di pagamento, successivi alla notifica delle cartelle e antecedenti all'atto impugnato, idonei a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.. La stessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Infine, si rileva che le cartelle di pagamento, essendo state ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, sono divenute definitive, con conseguente cristallizzazione del credito e inammissibilità di ogni censura relativa a vizi degli atti presupposti sollevata solo in questa sede.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, fatta salva la declaratoria di illegittimità parziale della pretesa per gli importi recati dall'atto presupposto annullato con sentenza n. 5683/2024 e la cessazione della materia del contendere per l'atto annullato in autotutela.
La soccombenza reciproca, determinata dall'accoglimento parziale delle istanze della ricorrente, costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Nicolosi, rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione VIII, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa di cui all'avviso di accertamento n. TYS012A00700/2024, dichiara l'illegittimità parziale della comunicazione impugnata limitatamente agli importi derivanti dall'avviso di accertamento n. TYS01SL00925/2022, rigetta per il resto il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite. Nulla sulle spese per il Comune di Nicolosi.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello