Art. 8.
Il personale trasferito ai sensi della presente legge e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS.
Tutti i, servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS.
I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS).
Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 . Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.
((Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge))
Il personale trasferito ai sensi della presente legge e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS.
Tutti i, servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS.
I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS).
Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 . Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.
((Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge))