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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4178/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4178/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NA IM, elettivamente domiciliato in Milano, viale Maino n. 18, presso il difensore.
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI Controparte_1 P.IVA_2
MAURO, elettivamente domiciliato in Como, via Morazzone 19, presso il difensore.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'impresa individuale Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la compagnia di
[...]
assicurazione per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo Controparte_1
relativo ai danni subiti in conseguenza degli atti vandalici posti in essere sulla sua autovettura, Jeep
Renegade, targata FT279 KL.
La compagnia di assicurazioni si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Dai documenti acquisiti agli atti (libretto di circolazione, Polizza n. 1/41293/30/171839572,
denuncia del 22.09.2021, denuncia del 21.01.2022, fattura riparazione del 25.10.2021, contratto di cessione del credito del 22.09.2021, dati del dispositivo satellitare, perizia del 26.10.2021,
comunicazioni intercorse fra le parti) nonché dall'istruttoria espletata (testimonianza del Sig. Tes_1
sono emerse le seguenti circostanze.
[...]
L'autovettura Jeep Renegade, tg FT279KL, di proprietà del Sig. assicurata con la Parte_2
società convenuta, mentre si trovava parcheggiata in Seregno, via Cardinale, ha subito dei danni, a seguito di atti vandalici, posti in essere da soggetti ignoti.
Il veicolo è stato riparato dall'impresa attrice, che ha emesso la relativa fattura per l'importo di €
11.438,29.
Con atto del 22.09.2021, il Sig. ha ceduto all'attrice il credito, vantato nei confronti della Pt_2
convenuta, relativo al pagamento dell'indennizzo assicurativo per atti vandalici.
L'attrice ha provato la circostanza, afferente alla ricorrenza dei danni, posta alla base delle proprie domande, come risulta dalle dichiarazioni rese dal teste Sig. , perito di Unipol, il quale, Testimone_1
in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato di aver visionato il veicolo, prima della riparazione,
pagina 2 di 4 riscontrando danni sulle due fiancate, sul portello posteriore, sul paraurti anteriore e posteriore e sui quattro cerchi in lega.
Alla luce di tali circostanze, le domande avanzate dall'attrice devono essere accolte.
Si osserva che appare irrilevante, al fine del decidere, la circostanza che il Sig. Parte_2
nella denuncia presentata ai Carabinieri, in data 22.03.2021, abbia indicato che la vettura, al momento del danneggiamento, era parcheggiata in un luogo diverso da quello identificato dal gps satellitare del veicolo.
Con riguardo alla liquidazione dell'indennizzo, si ritiene congrua e condivisibile, nonché priva di vizi logici, la valutazione operata nella propria relazione dal ctu, il quale ha quantificato il danno nell'importo pari ad € 7.578,32 (comprensivo di IVA), oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Stante quanto sopra, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice,
dell'importo pari ad euro 7.578,32, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio sono liquidate, secondo il principio di soccombenza, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare all'impresa l'importo di € 7.578,32, oltre Parte_3
interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 264,00 per esborsi, € 5.077, 00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta pagina 3 di 4 Monza, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4178/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NA IM, elettivamente domiciliato in Milano, viale Maino n. 18, presso il difensore.
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI Controparte_1 P.IVA_2
MAURO, elettivamente domiciliato in Como, via Morazzone 19, presso il difensore.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'impresa individuale Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la compagnia di
[...]
assicurazione per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo Controparte_1
relativo ai danni subiti in conseguenza degli atti vandalici posti in essere sulla sua autovettura, Jeep
Renegade, targata FT279 KL.
La compagnia di assicurazioni si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Dai documenti acquisiti agli atti (libretto di circolazione, Polizza n. 1/41293/30/171839572,
denuncia del 22.09.2021, denuncia del 21.01.2022, fattura riparazione del 25.10.2021, contratto di cessione del credito del 22.09.2021, dati del dispositivo satellitare, perizia del 26.10.2021,
comunicazioni intercorse fra le parti) nonché dall'istruttoria espletata (testimonianza del Sig. Tes_1
sono emerse le seguenti circostanze.
[...]
L'autovettura Jeep Renegade, tg FT279KL, di proprietà del Sig. assicurata con la Parte_2
società convenuta, mentre si trovava parcheggiata in Seregno, via Cardinale, ha subito dei danni, a seguito di atti vandalici, posti in essere da soggetti ignoti.
Il veicolo è stato riparato dall'impresa attrice, che ha emesso la relativa fattura per l'importo di €
11.438,29.
Con atto del 22.09.2021, il Sig. ha ceduto all'attrice il credito, vantato nei confronti della Pt_2
convenuta, relativo al pagamento dell'indennizzo assicurativo per atti vandalici.
L'attrice ha provato la circostanza, afferente alla ricorrenza dei danni, posta alla base delle proprie domande, come risulta dalle dichiarazioni rese dal teste Sig. , perito di Unipol, il quale, Testimone_1
in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato di aver visionato il veicolo, prima della riparazione,
pagina 2 di 4 riscontrando danni sulle due fiancate, sul portello posteriore, sul paraurti anteriore e posteriore e sui quattro cerchi in lega.
Alla luce di tali circostanze, le domande avanzate dall'attrice devono essere accolte.
Si osserva che appare irrilevante, al fine del decidere, la circostanza che il Sig. Parte_2
nella denuncia presentata ai Carabinieri, in data 22.03.2021, abbia indicato che la vettura, al momento del danneggiamento, era parcheggiata in un luogo diverso da quello identificato dal gps satellitare del veicolo.
Con riguardo alla liquidazione dell'indennizzo, si ritiene congrua e condivisibile, nonché priva di vizi logici, la valutazione operata nella propria relazione dal ctu, il quale ha quantificato il danno nell'importo pari ad € 7.578,32 (comprensivo di IVA), oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Stante quanto sopra, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice,
dell'importo pari ad euro 7.578,32, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio sono liquidate, secondo il principio di soccombenza, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a pagare all'impresa l'importo di € 7.578,32, oltre Parte_3
interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 264,00 per esborsi, € 5.077, 00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta pagina 3 di 4 Monza, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
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