Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 785
TAR
Decreto cautelare 15 ottobre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
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TAR
Sentenza 1 aprile 2025
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CS
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Applicazione art. 12, comma 3, lett. j) DAC n. 21/2021 anziché lett. i)

    La Corte ha ritenuto che, sebbene l'art. 12, comma 3, lett. i) preveda una deroga al divieto di OSP sulla carreggiata in isole pedonali, questa non annulla le altre regole, inclusa quella che vieta OSP comportanti l'attraversamento di carreggiata (lett. j)). La strada, pur con traffico limitato, non è totalmente sottratta ai veicoli, e l'OSP richiesta comporta un attraversamento, rendendo applicabile il divieto della lett. j).

  • Rigettato
    Violazione termine di 60 giorni per riscontro istanza e lesione legittimo affidamento

    La Corte ha chiarito che il termine di 60 giorni è per la conclusione del procedimento e che l'occupazione nelle more non genera un titolo. Il ritardo dell'amministrazione non preclude il diniego né genera legittimo affidamento, anche a fronte del pagamento del canone.

  • Rigettato
    Violazione termine di 18 mesi (ora 12) di cui all'art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La Corte ha escluso che il diniego configuri un annullamento in autotutela, poiché mancava un titolo o provvedimento favorevole da rimuovere. Le istanze necessitavano di un provvedimento espresso per consolidare il titolo.

  • Rigettato
    Assenza motivazione rafforzata

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento di diniego non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21-nonies, escludendo la necessità di motivazione rafforzata.

  • Rigettato
    Irrazionalità e violazione principio legittimo affidamento per precedente rilascio OSP

    La Corte ha ritenuto che il solo ritardo nel provvedere non genera legittimo affidamento tale da precludere il diniego. Inoltre, l'appellante non ha fornito prove concrete di comportamenti analoghi dell'amministrazione in casi identici, rendendo infondata la censura di disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto ad altre attività concorrenti

    La Corte ha affermato che la disparità di trattamento è contestabile solo in caso di perfetta identità delle fattispecie e che l'eventuale illegittimità commessa dall'amministrazione in altri casi non giustifica la pretesa dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 785
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 785
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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