Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 6142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6142 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2026, proposto da
EL AB, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Del Gaudio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
- della sent. n. 5336/2025 pubbl. il 07/05/2025, del Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro, passata in giudicato;
- della sent. n. 4961/2025 pubbl. il 24/04/2025 del Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 5336/2025 pubbl. il 07/05/2025, emessa dal Tribunale ordinario di Roma, IV Sezione Lavoro, e notificata ai fini esecutivi l’8/05/2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ accoglie la domanda in parte e, previa disapplicazione del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del d.P.C.M. del 28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CE, EE e NI - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), accertato il diritto della parte ricorrente, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 con accredito dell’importo di € 1.000,00, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024 oltre accessori ex art. 22, comma 36, L. 724/1994… ”; chiede anche l’esecuzione della sentenza n. 4961/2025 pubbl. il 24/04/2025 del Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro, e notificata ai fini esecutivi il 16/07/2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 2.117,13, oltre interessi e rivalutazione ”.
2. Afferma la ricorrente che il Ministero non ha ottemperato alle statuizioni di condanna contenute nelle predette sentenze.
3. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 25/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Nel caso di specie, le sentenze di cui si chiede l’esecuzione sono regolarmente passate in giudicato e sono state notificate nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a. A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione delle sentenze oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass.13533/2001) deve trovare accoglimento.
7. Dalle sentenze in questione si ricava il diritto della ricorrente di conseguire le pretese riconosciute i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alle citate decisioni.
8. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione ai giudicati di cui in epigrafe nei termini detti, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alle sentenze indicate in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine
concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
11. Copia della presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti ed al competente OIV- Organismo indipendente di valutazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per gli eventuali seguiti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe nel termine di 60 giorni notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alle sentenze indicate in motivazione, nel termine di 60 giorni,
decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti ed al competente OIV – Organismo indipendente di valutazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per gli eventuali seguiti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta RO | LE ST |
IL SEGRETARIO