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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1223/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13410/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092857351000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092857351000 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.6.2025 e depositato il 14.7.2025 è impugnata la cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 15.4.2025 con importo di € 262.578,13 concernente il controllo modello unico/redditi 2016 e
2019, per controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
L'atto si riferisce a n. 2 iscrizioni a ruolo:
- la prima scaturita dalla prodromica comunicazione di irregolarità n. 56329811717 emessa ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno di imposta 2016 e reca la seguente motivazione “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 31-10-2022”, per un totale dovuto a titolo di Irpef, addizionali, sanzioni ed interessi, di € 150.117,40;
- la seconda scaturita dalla prodromica comunicazione di irregolarità n. 07747072028 emessa sempre ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno di imposta 2019, per un totale di € 112.454,00.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
1) con riguardo al credito tributario riferito all'anno di imposta 2019, sussisterebbe illegittimità per violazione del ne bis in idem in quanto il credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno ex L. n. 208 del 2015 compensata nel 2019 sarebbe già oggetto di recupero con atto n. TF3CR5F00238 e, peraltro, il contribuente avrebbe già impugnato la prodromica comunicazione di irregolarità con ricorso iscritto al numero di R.G.
2629 del 2025 pendente innanzi a questa Corte di giustizia, peraltro tale illegittima duplicazione sarebbe stata già riconosciuta dall'Ufficio che ha adottato atto di sgravio in data 14.5.2025;
2) in riferimento alla iscrizione per l'anno di imposta 2016, si tratterebbe del recupero illegittimo di un credito
Irpef, mai utilizzato in compensazione, proveniente da una serie di dichiarazioni integrative “a catena”; per mero errore materiale il contribuente avrebbe avviato la rateazione del debito ma poi, avvedutosi della infondatezza della regione creditoria, interrompeva il pagamento, in ogni caso avrebbe pagato n. 8 rate;
inoltre, anche in riferimento a tale annualiutà sussisterebbe violazione del ne bis in idem perché, in relazione a tale credito riportato “a cascata” nell'anno successivo, l'amministrazione ha emesso una cartella di pagamento n 07120240100334164 riferita all'anno 2017 (anno al quale veniva portato a nuovo il credito del
2016 mai compensato), già impugnata dinanzi a questa stessa Corte di giustizia di I grado di Napoli, giudizio all'esito del quale è stata emessa la sentenza n. 6851/2025 (di parziale accoglimento nei limiti dei pagamenti parziali o compensati).
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che, in relazione al ruolo di cui all'anno di imposta 2019, eccepisce la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto il relativo ruolo è stato annullato in autotutela in data 6.5.2025, prima della notifica del ricorso in data 16..6.2025.
Quanto alla iscrizione per l'anno 2016, l'amministrazione oppone preliminarmente la mancata contestazione dei crediti riportati nella cartella per recupero del debito Irpef di € 6.479,19 e di addizionale comunale per
€ 1.825,60 evidenziando che la contestazione attorea si appunta esclusivamente sul credito Irpef di
€ 80.661,64 (le somme sono indicate al netto dei versamenti effettuati nel frattempo). Con riguardo a tale ultimo credito, l'amministrazione contesta l'assunto difensivo, evidenziando che il contribuente ha sempre utilizzato il credito vantato, facendolo concorrere al credito Irpef calcolato nelle dichiarazioni integrative del
2018, 2019 e 2020, come dimostrerebbero gli allegati quadri “RN”.
Aggiunge che il contribuente avrebbe prestato acquiescenza rispetto alla debenza del tributo come emerge dall'avvenuto parziale pagamento rateale (poi sospeso dal contribuente).
Circa il presunto mancato computo delle 8 rate l'amministrazione replica che la cartella di pagamento impugnata non afferma affatto che le rate versate sono 2, ma che il contribuente risulta decaduto “dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2” (cfr. pag. 5 della cartella impugnata) avente scadenza il 31.10.2022 perché versata in data 24.2.2023 oltre il termine di scadenza della rata successiva incorrendo nella violazione dell'art. 15-ter DPR 602/1973.
Nel merito, osserva che il numero delle rate versate sono 6 e non 8 e precisa che tali rate sono scomputate dagli importi iscritti a ruolo come meri acconti.
All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione al ruolo di cui all'anno di imposta 2019, in quanto esso è stato annullato in autotutela in data
6.5.2025, prima della notifica del ricorso in data 16.6.2025.
Quanto al ruolo dell'anno di imposta 2016, va dequotata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione, secondo cui il contribuente avrebbe prestato acquiescenza rispetto alla debenza del tributo, come potrebbe desumersi dall'adesione alla rateizzazione e dall'avvenuto parziale pagamento di alcune tranche del debito.
In senso contrario, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra cui, Corte di Cassazione, n.
26515/2022 e n. 3347/2017) con cui si è affermato che, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione - come nel caso di specie - o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.
L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova, infatti, applicazione nel diritto tributario. Le manifestazioni positive della volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, possono ritenersi giuridicamente rilevanti, nella detta procedura, solo per ciò che attiene al quantum debeatur, nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati. Ciò non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi,
è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.
Nel caso in esame, tali presupposti non sussistono, pertanto non è predicabile alcuna inammissibilità del gravame. Sempre in via preliminare, va poi precisato che le censure dell'istante (cfr. pag. 2 del ricorso) riguardano la iscrizione a ruolo degli importi Irpef di € 80.661,64 ed € 6.479 (oltre accessori), mentre non vi è contestazione dei crediti riportati nella cartella per recupero dell'addizionale comunale per € 1.825,60 (oltre accessori).
Tanto premesso, è fondato il motivo di ricorso con cui parte ricorrente deduce la carenza del presupposto impositivo in ragione del mancato utilizzo in compensazione del credito Irpef di cui si controverte.
Ed invero, la legittimità della pretesa creditoria non può ritenersi comprovata dalla documentazione depositata dall'amministrazione (quadri RN delle dichiarazioni integrative) che attesterebbe in tesi l'avvenuta indicazione nelle dichiarazioni integrative dei crediti di imposta utilizzati in compensazione e riportati “a catena”.
In senso contrario, rileva la sezione che non è stato comprovato l'effettivo utilizzo da parte del contribuente del credito per l'annualità in questione, come risulta dall'elenco delle compensazioni da cassetto fiscale prodotto in giudizio e non specificamente contestato dall'amministrazione finanziaria, circostanza alla quale può attribuirsi rilievo in virtù del "principio di non contestazione" ex art. 115 c.p.c..
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo per il 2016 (per gli importi di € 80.661 ed € 6.479, oltre accessori) è in parte qua illegittima per insussistenza del presupposto costituito dall'indebito del credito di imposta di cui si controverte e va conseguentemente annullata.
L'esito complessivo del giudizio di parziale estinzione per cessata materia del contendere e di rigetto consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara in parte la cessata materia del contendere. Lo accoglie per il resto nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13410/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092857351000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092857351000 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16.6.2025 e depositato il 14.7.2025 è impugnata la cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 15.4.2025 con importo di € 262.578,13 concernente il controllo modello unico/redditi 2016 e
2019, per controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
L'atto si riferisce a n. 2 iscrizioni a ruolo:
- la prima scaturita dalla prodromica comunicazione di irregolarità n. 56329811717 emessa ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno di imposta 2016 e reca la seguente motivazione “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2 dovuta alla scadenza del 31-10-2022”, per un totale dovuto a titolo di Irpef, addizionali, sanzioni ed interessi, di € 150.117,40;
- la seconda scaturita dalla prodromica comunicazione di irregolarità n. 07747072028 emessa sempre ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno di imposta 2019, per un totale di € 112.454,00.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
1) con riguardo al credito tributario riferito all'anno di imposta 2019, sussisterebbe illegittimità per violazione del ne bis in idem in quanto il credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno ex L. n. 208 del 2015 compensata nel 2019 sarebbe già oggetto di recupero con atto n. TF3CR5F00238 e, peraltro, il contribuente avrebbe già impugnato la prodromica comunicazione di irregolarità con ricorso iscritto al numero di R.G.
2629 del 2025 pendente innanzi a questa Corte di giustizia, peraltro tale illegittima duplicazione sarebbe stata già riconosciuta dall'Ufficio che ha adottato atto di sgravio in data 14.5.2025;
2) in riferimento alla iscrizione per l'anno di imposta 2016, si tratterebbe del recupero illegittimo di un credito
Irpef, mai utilizzato in compensazione, proveniente da una serie di dichiarazioni integrative “a catena”; per mero errore materiale il contribuente avrebbe avviato la rateazione del debito ma poi, avvedutosi della infondatezza della regione creditoria, interrompeva il pagamento, in ogni caso avrebbe pagato n. 8 rate;
inoltre, anche in riferimento a tale annualiutà sussisterebbe violazione del ne bis in idem perché, in relazione a tale credito riportato “a cascata” nell'anno successivo, l'amministrazione ha emesso una cartella di pagamento n 07120240100334164 riferita all'anno 2017 (anno al quale veniva portato a nuovo il credito del
2016 mai compensato), già impugnata dinanzi a questa stessa Corte di giustizia di I grado di Napoli, giudizio all'esito del quale è stata emessa la sentenza n. 6851/2025 (di parziale accoglimento nei limiti dei pagamenti parziali o compensati).
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che, in relazione al ruolo di cui all'anno di imposta 2019, eccepisce la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto il relativo ruolo è stato annullato in autotutela in data 6.5.2025, prima della notifica del ricorso in data 16..6.2025.
Quanto alla iscrizione per l'anno 2016, l'amministrazione oppone preliminarmente la mancata contestazione dei crediti riportati nella cartella per recupero del debito Irpef di € 6.479,19 e di addizionale comunale per
€ 1.825,60 evidenziando che la contestazione attorea si appunta esclusivamente sul credito Irpef di
€ 80.661,64 (le somme sono indicate al netto dei versamenti effettuati nel frattempo). Con riguardo a tale ultimo credito, l'amministrazione contesta l'assunto difensivo, evidenziando che il contribuente ha sempre utilizzato il credito vantato, facendolo concorrere al credito Irpef calcolato nelle dichiarazioni integrative del
2018, 2019 e 2020, come dimostrerebbero gli allegati quadri “RN”.
Aggiunge che il contribuente avrebbe prestato acquiescenza rispetto alla debenza del tributo come emerge dall'avvenuto parziale pagamento rateale (poi sospeso dal contribuente).
Circa il presunto mancato computo delle 8 rate l'amministrazione replica che la cartella di pagamento impugnata non afferma affatto che le rate versate sono 2, ma che il contribuente risulta decaduto “dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 2” (cfr. pag. 5 della cartella impugnata) avente scadenza il 31.10.2022 perché versata in data 24.2.2023 oltre il termine di scadenza della rata successiva incorrendo nella violazione dell'art. 15-ter DPR 602/1973.
Nel merito, osserva che il numero delle rate versate sono 6 e non 8 e precisa che tali rate sono scomputate dagli importi iscritti a ruolo come meri acconti.
All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione al ruolo di cui all'anno di imposta 2019, in quanto esso è stato annullato in autotutela in data
6.5.2025, prima della notifica del ricorso in data 16.6.2025.
Quanto al ruolo dell'anno di imposta 2016, va dequotata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione, secondo cui il contribuente avrebbe prestato acquiescenza rispetto alla debenza del tributo, come potrebbe desumersi dall'adesione alla rateizzazione e dall'avvenuto parziale pagamento di alcune tranche del debito.
In senso contrario, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra cui, Corte di Cassazione, n.
26515/2022 e n. 3347/2017) con cui si è affermato che, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione - come nel caso di specie - o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.
L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova, infatti, applicazione nel diritto tributario. Le manifestazioni positive della volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, possono ritenersi giuridicamente rilevanti, nella detta procedura, solo per ciò che attiene al quantum debeatur, nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati. Ciò non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi,
è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.
Nel caso in esame, tali presupposti non sussistono, pertanto non è predicabile alcuna inammissibilità del gravame. Sempre in via preliminare, va poi precisato che le censure dell'istante (cfr. pag. 2 del ricorso) riguardano la iscrizione a ruolo degli importi Irpef di € 80.661,64 ed € 6.479 (oltre accessori), mentre non vi è contestazione dei crediti riportati nella cartella per recupero dell'addizionale comunale per € 1.825,60 (oltre accessori).
Tanto premesso, è fondato il motivo di ricorso con cui parte ricorrente deduce la carenza del presupposto impositivo in ragione del mancato utilizzo in compensazione del credito Irpef di cui si controverte.
Ed invero, la legittimità della pretesa creditoria non può ritenersi comprovata dalla documentazione depositata dall'amministrazione (quadri RN delle dichiarazioni integrative) che attesterebbe in tesi l'avvenuta indicazione nelle dichiarazioni integrative dei crediti di imposta utilizzati in compensazione e riportati “a catena”.
In senso contrario, rileva la sezione che non è stato comprovato l'effettivo utilizzo da parte del contribuente del credito per l'annualità in questione, come risulta dall'elenco delle compensazioni da cassetto fiscale prodotto in giudizio e non specificamente contestato dall'amministrazione finanziaria, circostanza alla quale può attribuirsi rilievo in virtù del "principio di non contestazione" ex art. 115 c.p.c..
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo per il 2016 (per gli importi di € 80.661 ed € 6.479, oltre accessori) è in parte qua illegittima per insussistenza del presupposto costituito dall'indebito del credito di imposta di cui si controverte e va conseguentemente annullata.
L'esito complessivo del giudizio di parziale estinzione per cessata materia del contendere e di rigetto consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara in parte la cessata materia del contendere. Lo accoglie per il resto nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese.