Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4812 del 2025, proposto da CH LÌ, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Borello, Domenico Antonio Rodà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
in punto
ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 209/2025, depositata e resa pubblica il 20 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 205/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 20 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 3 dicembre 2025;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il pres. MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1.Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 209/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, resa dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di fruire – per gli anni di servizio accertati in sentenza – del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di euro 1.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016;
considerato che, con nota depositata in atti, la parte ricorrente ha rappresentato che, dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire il “dictum” giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore della ricorrente, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
2. ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dalla ricorrente, di dover dare atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della presente causa;
rilevato, inoltre, che il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale e considerata la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, tale da rendere l’attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione sì che appare equo liquidare le spese del presente giudizio nella misura di euro 600,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 600,00 (euro seicento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA LI, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA LI |
IL SEGRETARIO