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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 761/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 761/2025; avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043
c.c. e norme speciali)”;
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Marrese (C.F.
ed RM ON (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio del primo sito in Teano (CE) al Viale Italia s.n.c.;
Attore
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4 domiciliato presso il tutore legale p.t. Controparte_2
(C.F. ) residente in [...]
Cervino n. 81;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo, ai sensi e per gli effetti della l. 512/1999 e del
D.P.R. 284/2001, il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omicidio del LL . Persona_1
, benché regolarmente citato non si Controparte_1 costituiva e con ordinanza del 01.07.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27.10.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto premette di essere il LL di Parte_1 Persona_1
, assassinato in data 02.06.1989 da un commando
[...] camorristico all'interno del negozio di generi alimentari che gestiva a Cancello e Arnone. Rappresenta che, inizialmente, in data 03.04.2000, il procedimento penale contro gli ignoti autori del reato veniva archiviato per l'impossibilità di identificare gli stessi e che, successivamente, veniva riaperto a seguito delle dichiarazioni rese in data 17.08.2011 dal collaboratore di giustizia , appartenente al c.d. Controparte_1 Per_2
il quale confessava di essere stato coautore
[...] dell'omicidio, unitamente a e , e per Persona_3 CP_3 il quale veniva condannato, con sentenza di primo grado del
14.11.2019, alla reclusione di anni 12, poi appellata
- 2 -
limitatamente alla determinazione della pena e divenuta irrevocabile in data 07.04.2021. Chiede, dunque, il risarcimento del danno morale, del danno da perdita del rapporto parentale e del danno da lesione dei diritti della personalità e, segnatamente, della propria reputazione e dignità sociale.
In diritto
Preliminarmente deve rilevarsi che la responsabilità del convenuto per i fatti di cui sopra è stata Controparte_1 accertata in sede penale con le sentenze n. 1904/2019 del
Tribunale di Napoli e n. 95/2020 della Corte di Assise di
Appello, divenuta irrevocabile in data 07.04.2021, con le quali, appunto, è stato condannato per Controparte_1
l'omicidio di perché questi, titolare di Persona_1 un'attività commerciale, aveva rifiutato di ottemperare alle imposizioni di acquisto di gelati DA distribuiti da CP_4
[...]
Stante, come riferito, il passaggio in giudicato, i fatti risultano accertati, con applicazione del disposto di cui all'art. 651 c.p.p..
Per quanto riguarda le voci di danno di cui l'attore chiede il ristoro (danno morale, danno da perdita del rapporto parentale e danno da lesione di diritti della personalità) occorre osservare quanto segue.
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale e al danno morale, deve rilevarsi come “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel
- 3 -
momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che
l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente” (cfr. C. 28989/2019).
Il danno da perdita del rapporto parentale, in altri termini, è esso stesso comprensivo del danno morale. Trattasi di una fattispecie complessa che ricomprende tanto il c.d. “danno esistenziale” (riguardante la sfera dinamico-relazionale – aspetto esteriore) quanto il c.d. “danno morale” (sofferenza derivante dalla perdita – aspetto interiore).
Sulla scia di tali considerazioni, il danno da perdita del congiunto deve essere liquidato unitariamente come danno non patrimoniale, comprensivo tanto della sofferenza soggettiva quanto delle ripercussioni sul fare areddituale, contraddistinte dall'alterazione delle abitudini di vita che la morte del congiunto ha comportato (sempre che tali pregiudizi siano provati, anche tenendo conto delle recenti valutazioni svolte sul punto dalla
Suprema Corte); voci entrambe contemplate dal sistema a punti delineato dall'Osservatorio di Milano nella stesura delle Tabelle
SI (con riferimento alle quali occorre solo tener ben presente che, da un lato, tutti i parametri contemplano l'aspetto interiore e la sfera dinamico-relazionale; dall'altra e in particolar modo il parametro della qualità e intensità della relazione guarda sia alla sofferenza patita sia allo stravolgimento della vita della vittima secondaria).
- 4 -
Ciò premesso, da quanto espressamente riferito dai testi
[...]
(“Sono il cugino di primo grado sia del deceduto Testimone_1 che dell'attore, dopo la morte di mio cugino il rapporto con
[...]
si è rafforzato, ho cercato di stargli sempre vicino Parte_1 perché lui ha particolarmente accusato il colpo della morte del LL, lo vedevo tre quattro volte alla settimana, lui non voleva uscire spesso perché era impaurito, tutti eravamo impauriti. Per due tre anni dalla morte lui viveva male per la morte del LL, non usciva perché aveva paura considerato che non si era a conoscenza del motivo dell'omicidio del LL, all'epoca uccidevano tante persone a Casal di Principe ogni giorno e non si era a conoscenza dei motivi dell'omicidio, piano piano questo sentimento di paura è andato scemando. Da pochi anni siamo a conoscenza del motivo per cui mio cugino è stato ucciso. Non ricordo il nome del pentito dal quale è emersa la verità sulla morte di mio cugino. Mio cugino non coltivava nemmeno più Pt_1 gli hobby, noi lo convincevamo ad uscire ma lui non voleva perché aveva paura. Mio cugino aveva anche abbandonato Pt_1 il lavoro, lui faceva l'imprenditore edile e poiché non voleva andare a lavorare il LL lo aiutava nel terminare i lavori dei cantieri aperti”) e (“Io sono sempre stato amico di Persona_4
, conoscevo di meno, avevo Parte_1 Persona_1 più rapporti con il . Ho continuato a frequentare Parte_1
anche dopo la morte del LL, andò Parte_1 Pt_1 anche in depressione, non usciva più, molte volte sono andato a prenderlo anche io per farlo uscire, lui abbandonò tutto, lui lavorava come imprenditore edile e dopo l'omicidio del LL abbandonò il lavoro e io andavo a prenderlo, io e un altro amico,
, andavamo a prenderlo, perché aveva Testimone_1 Pt_1
- 5 -
abbandonato tutto, anche i passatempi, lui era un collante per la famiglia. In quel periodo di tempo lui aveva molta paura, io vedevo in questa paura perché non sapeva il motivo Pt_1 dell'omicidio del LL, sia lui che la famiglia avevano paura.
La paura era per la propria incolumità e per quella della famiglia”) è possibile ritenere ampiamente provate non solo la sofferenza per la perdita del LL ma anche le sensibili alterazioni della vita relazionale e lavorativa subite, di talché, utilizzando le Tabelle di Milano e, in relazione ai suoi parametri, tenendo conto dell'età del danneggiato e della vittima al momento del fatto, della presenza di più congiunti, del rapporto di coniugio, nonché applicando il massimo punteggio per l'intensità della relazione (in virtù della circostanza che la prova testi ha dimostrato la notevole sofferenza e l'intensa incidenza sulla sfera dinamico-relazionale, in un contesto già di per sé fortemente angosciante) sarebbe possibile riconoscere l'importo di € 98.484,00. Detta somma va devalutata al momento del fatto e rivalutata con aggiunta progressiva degli interessi. Ne deriva la somma di € 179.192,64.
Ciononostante, tenuto conto della circostanza che si è in presenza di un illecito doloso, nonché della particolare drammaticità dei fatti è possibile, tenuto conto di quanto ulteriormente evincibile nelle stesse Tabelle SI, procedere a un aggiuntivo aumento. In virtù di tanto, dunque, si ritiene equo procedersi alla condanna di parte convenuta al pagamento di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Va disattesa, invece, l'istanza volta al riconoscimento del risarcimento derivante dalla lesione della reputazione personale
- 6 -
e dignità sociale in quanto gli aspetti che parte attorea ha posto a fondamenta dell'istanza riparatoria non sono stati dimostrati
(né sono state presentate specifiche istanze istruttorie in tal senso).
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto del carattere agevole della controversia si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M.
55/2014.
Sulla domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Parte attorea chiede anche la condanna ex art. 96 comma 2
c.p.c.
La domanda va disattesa in quanto non sono presenti, nel caso di specie, i presupposti fattuali richiesti dalla disposizione invocata (provvedimento cautelare;
domanda giudiziale trascritta;
ipoteca giudiziale;
ecc.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Accoglie la domanda presentata da nei Parte_1 limiti di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
- 7 -
€ 200.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, pari ad € 1.300,00 per spese vive ed €
7.052,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per onorari;
• Rigetta la domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 26.11.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 761/2025; avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043
c.c. e norme speciali)”;
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Marrese (C.F.
ed RM ON (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 studio del primo sito in Teano (CE) al Viale Italia s.n.c.;
Attore
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4 domiciliato presso il tutore legale p.t. Controparte_2
(C.F. ) residente in [...]
Cervino n. 81;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo, ai sensi e per gli effetti della l. 512/1999 e del
D.P.R. 284/2001, il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omicidio del LL . Persona_1
, benché regolarmente citato non si Controparte_1 costituiva e con ordinanza del 01.07.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27.10.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto premette di essere il LL di Parte_1 Persona_1
, assassinato in data 02.06.1989 da un commando
[...] camorristico all'interno del negozio di generi alimentari che gestiva a Cancello e Arnone. Rappresenta che, inizialmente, in data 03.04.2000, il procedimento penale contro gli ignoti autori del reato veniva archiviato per l'impossibilità di identificare gli stessi e che, successivamente, veniva riaperto a seguito delle dichiarazioni rese in data 17.08.2011 dal collaboratore di giustizia , appartenente al c.d. Controparte_1 Per_2
il quale confessava di essere stato coautore
[...] dell'omicidio, unitamente a e , e per Persona_3 CP_3 il quale veniva condannato, con sentenza di primo grado del
14.11.2019, alla reclusione di anni 12, poi appellata
- 2 -
limitatamente alla determinazione della pena e divenuta irrevocabile in data 07.04.2021. Chiede, dunque, il risarcimento del danno morale, del danno da perdita del rapporto parentale e del danno da lesione dei diritti della personalità e, segnatamente, della propria reputazione e dignità sociale.
In diritto
Preliminarmente deve rilevarsi che la responsabilità del convenuto per i fatti di cui sopra è stata Controparte_1 accertata in sede penale con le sentenze n. 1904/2019 del
Tribunale di Napoli e n. 95/2020 della Corte di Assise di
Appello, divenuta irrevocabile in data 07.04.2021, con le quali, appunto, è stato condannato per Controparte_1
l'omicidio di perché questi, titolare di Persona_1 un'attività commerciale, aveva rifiutato di ottemperare alle imposizioni di acquisto di gelati DA distribuiti da CP_4
[...]
Stante, come riferito, il passaggio in giudicato, i fatti risultano accertati, con applicazione del disposto di cui all'art. 651 c.p.p..
Per quanto riguarda le voci di danno di cui l'attore chiede il ristoro (danno morale, danno da perdita del rapporto parentale e danno da lesione di diritti della personalità) occorre osservare quanto segue.
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale e al danno morale, deve rilevarsi come “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel
- 3 -
momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che
l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente” (cfr. C. 28989/2019).
Il danno da perdita del rapporto parentale, in altri termini, è esso stesso comprensivo del danno morale. Trattasi di una fattispecie complessa che ricomprende tanto il c.d. “danno esistenziale” (riguardante la sfera dinamico-relazionale – aspetto esteriore) quanto il c.d. “danno morale” (sofferenza derivante dalla perdita – aspetto interiore).
Sulla scia di tali considerazioni, il danno da perdita del congiunto deve essere liquidato unitariamente come danno non patrimoniale, comprensivo tanto della sofferenza soggettiva quanto delle ripercussioni sul fare areddituale, contraddistinte dall'alterazione delle abitudini di vita che la morte del congiunto ha comportato (sempre che tali pregiudizi siano provati, anche tenendo conto delle recenti valutazioni svolte sul punto dalla
Suprema Corte); voci entrambe contemplate dal sistema a punti delineato dall'Osservatorio di Milano nella stesura delle Tabelle
SI (con riferimento alle quali occorre solo tener ben presente che, da un lato, tutti i parametri contemplano l'aspetto interiore e la sfera dinamico-relazionale; dall'altra e in particolar modo il parametro della qualità e intensità della relazione guarda sia alla sofferenza patita sia allo stravolgimento della vita della vittima secondaria).
- 4 -
Ciò premesso, da quanto espressamente riferito dai testi
[...]
(“Sono il cugino di primo grado sia del deceduto Testimone_1 che dell'attore, dopo la morte di mio cugino il rapporto con
[...]
si è rafforzato, ho cercato di stargli sempre vicino Parte_1 perché lui ha particolarmente accusato il colpo della morte del LL, lo vedevo tre quattro volte alla settimana, lui non voleva uscire spesso perché era impaurito, tutti eravamo impauriti. Per due tre anni dalla morte lui viveva male per la morte del LL, non usciva perché aveva paura considerato che non si era a conoscenza del motivo dell'omicidio del LL, all'epoca uccidevano tante persone a Casal di Principe ogni giorno e non si era a conoscenza dei motivi dell'omicidio, piano piano questo sentimento di paura è andato scemando. Da pochi anni siamo a conoscenza del motivo per cui mio cugino è stato ucciso. Non ricordo il nome del pentito dal quale è emersa la verità sulla morte di mio cugino. Mio cugino non coltivava nemmeno più Pt_1 gli hobby, noi lo convincevamo ad uscire ma lui non voleva perché aveva paura. Mio cugino aveva anche abbandonato Pt_1 il lavoro, lui faceva l'imprenditore edile e poiché non voleva andare a lavorare il LL lo aiutava nel terminare i lavori dei cantieri aperti”) e (“Io sono sempre stato amico di Persona_4
, conoscevo di meno, avevo Parte_1 Persona_1 più rapporti con il . Ho continuato a frequentare Parte_1
anche dopo la morte del LL, andò Parte_1 Pt_1 anche in depressione, non usciva più, molte volte sono andato a prenderlo anche io per farlo uscire, lui abbandonò tutto, lui lavorava come imprenditore edile e dopo l'omicidio del LL abbandonò il lavoro e io andavo a prenderlo, io e un altro amico,
, andavamo a prenderlo, perché aveva Testimone_1 Pt_1
- 5 -
abbandonato tutto, anche i passatempi, lui era un collante per la famiglia. In quel periodo di tempo lui aveva molta paura, io vedevo in questa paura perché non sapeva il motivo Pt_1 dell'omicidio del LL, sia lui che la famiglia avevano paura.
La paura era per la propria incolumità e per quella della famiglia”) è possibile ritenere ampiamente provate non solo la sofferenza per la perdita del LL ma anche le sensibili alterazioni della vita relazionale e lavorativa subite, di talché, utilizzando le Tabelle di Milano e, in relazione ai suoi parametri, tenendo conto dell'età del danneggiato e della vittima al momento del fatto, della presenza di più congiunti, del rapporto di coniugio, nonché applicando il massimo punteggio per l'intensità della relazione (in virtù della circostanza che la prova testi ha dimostrato la notevole sofferenza e l'intensa incidenza sulla sfera dinamico-relazionale, in un contesto già di per sé fortemente angosciante) sarebbe possibile riconoscere l'importo di € 98.484,00. Detta somma va devalutata al momento del fatto e rivalutata con aggiunta progressiva degli interessi. Ne deriva la somma di € 179.192,64.
Ciononostante, tenuto conto della circostanza che si è in presenza di un illecito doloso, nonché della particolare drammaticità dei fatti è possibile, tenuto conto di quanto ulteriormente evincibile nelle stesse Tabelle SI, procedere a un aggiuntivo aumento. In virtù di tanto, dunque, si ritiene equo procedersi alla condanna di parte convenuta al pagamento di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Va disattesa, invece, l'istanza volta al riconoscimento del risarcimento derivante dalla lesione della reputazione personale
- 6 -
e dignità sociale in quanto gli aspetti che parte attorea ha posto a fondamenta dell'istanza riparatoria non sono stati dimostrati
(né sono state presentate specifiche istanze istruttorie in tal senso).
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto del carattere agevole della controversia si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M.
55/2014.
Sulla domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Parte attorea chiede anche la condanna ex art. 96 comma 2
c.p.c.
La domanda va disattesa in quanto non sono presenti, nel caso di specie, i presupposti fattuali richiesti dalla disposizione invocata (provvedimento cautelare;
domanda giudiziale trascritta;
ipoteca giudiziale;
ecc.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Accoglie la domanda presentata da nei Parte_1 limiti di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di Parte_1
- 7 -
€ 200.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, pari ad € 1.300,00 per spese vive ed €
7.052,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per onorari;
• Rigetta la domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 26.11.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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