Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 13 marzo 2025, iscritta al n. 675 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Perugia (PG), alla Via Romeo Gallenga n. 82, presso lo studio degli Avv.ti Valentina Manfredi e Tommaso Manglaviti che li rap- presentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 9 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 1° marzo 1987 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla (VT), parte II, serie
B, n. 8); che dalla loro unione sono nati i figli a Civitavecchia (RM) Persona_1
l'8 dicembre 1989, e a Civitavecchia (RM) il 14 febbraio 1997, en- Persona_2
trambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concor- dato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che rego- leranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale sita in Monte Romano (VT), via Aurelia Nord n. 78 di proprietà della sig.r continuerà ad essere vissuta da quest'ultima. Parte_1
3. I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti rinunciando reciproca- mente a qualunque mantenimento.
4. Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
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c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vetralla
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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