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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 80/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. DEBIDDA ROBERTA Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. OGGIANO MARIA PAOLA CP_1
RESISTENTE IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 632/2024 emesso dal Tribunale di
Sassari, all'esito del processo iscritto al ruolo del contenzioso civile al R.G. n.
2697/2024 per i motivi tutti di cui in narrativa. Con vittoria di spese. Per parte resistente: respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigettare l'opposizione avanzata dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
632/2024 poiché priva di fondamento;
2) per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 632/24 emesso dal Tribunale di Sassari in data 21/11/24; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.1.2025 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto n. 632/2024 con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1
dell'importo di Euro 5.400,00, oltre interessi e spese, per i canoni insoluti relativi alla locazione dell'immobile ad uso abitativo, di cui al contratto registrato in data
30.8.2019. Faceva valere i seguenti motivi: deduceva che in data 13.1.2023 il Tribunale di Sassari aveva omologato la sua separazione consensuale dal coniuge, a cui era stata assegnata la casa coniugale, oggetto del rapporto locatizio di causa;
richiamava l'art. 6 della Legge n. 392 del 1978, per cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare aveva determinato una cessione “ex lege” del contratto di locazione al coniuge assegnatario e l'estinzione dell'originario rapporto;
affermava che, di conseguenza, la pretesa creditizia non poteva più essere fatta valere nei suoi confronti, stante il difetto di legittimazione passiva;
allegava di aver dato comunicazione verbale alla locatrice di tale fatto sopravvenuto e di aver indicato nel coniuge il soggetto tenuto al pagamento dei canoni, come previsto dallo stesso art. 7 del contratto che richiamava il predetto art. 6 della Legge 392 del 1978; rilevava, ancora, di aver sottoscritto in data
1.1.2023 un altro contratto di locazione e come l'importo richiesto per i canoni insoluti si riferisse, dunque, ad un arco temporaneo in cui egli oramai da tempo viveva in altro immobile.
Si costituiva la resistente che invocava il contratto di locazione, regolarmente registrato, e intercorso unicamente con il ricorrente, non essendo intervenuta alcuna interlocuzione con il di lui coniuge, tanto che il fino al dicembre del 2023 aveva Pt_1 continuato a pagare sia i canoni che le spese condominiali e risultava comunque sempre residente con la sua famiglia nel medesimo immobile locato. Quanto al nuovo contratto di locazione, evidenziava la sua mancata registrazione, come pure il difetto di prova del pagamento dei relativi canoni e sosteneva che l'assegnazione della casa al coniuge nel procedimento di separazione non le fosse mai stata comunicata, sicché non era mai neppure stata messa in condizioni di conoscere il nuovo conduttore.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era avviata alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato che tra le odierne parti sia intercorso un contratto di locazione, conclusosi in data 28.8.2019 ed avente ad oggetto il bene di proprietà della che CP_1
lo ha concesso in godimento per il canone mensile di Euro 540,00.
E' stata, così, provata la fonte negoziale del credito;
essendo sufficiente l'allegazione dell'inadempimento del debitore, occorre rilevare come sia questo il soggetto tenuto a dimostrare di avere correttamente eseguito la prestazione cui si è impegnato. Nel caso in esame l'opponente, affatto disconoscendo l'esistenza dell'obbligazione di pagamento dei canoni, ha sostenuto di non esservi stato più tenuto a seguito dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, come da richiamato procedimento di separazione. Tanto, infatti, avrebbe determinato una successione ex lege della stessa nel predetto contratto, così come previsto dall'art. 6 III co. della Legge 382 del 1978, senza che la comunicazione della cessione alla locatrice possa aver trovato ingresso nel perfezionamento di tale successione che si verifica ex lege. Occorre, tuttavia, osservare come dalla successione – che appunto si verifica ex lege, nel caso di specie con l'omologa delle condizioni di separazione consensuale – vada tenuta distinta l'opponibilità della stessa alla locatrice che nel caso di specie in mancanza di qualsivoglia riscontro di segno opposto deve ritenersi non essere mai stata edotta dell'assegnazione dell'immobile al coniuge del contrente e, dunque, del fatto che sia divenuto quello il titolare dei diritti e delle obbligazioni facenti prima capo al . Pt_1 Non solo, dunque, la successione nel contratto non è opponibile alla locatrice, ma emergono in giudizio elementi tali da giustificare (e tutelare) l'affidamento della locatrice sull'individuazione della sua controparte contrattuale nell'odierno ricorrente e dunque sulla permanenza invariata di tutti gli originari elementi contrattuali, tra cui le parti. In particolare, si rileva che il decreto di omologazione della separazione risale al 13.1.2023, ma a distanza di due anni e mezzo (cioè alla data del 20.6.2025, quando era già in corso il presente giudizio) l'opponente risultava ancora residente con tutto il suo nucleo familiare nell'immobile di causa;
ancora, è stato sempre il a versare Pt_1
i canoni fino al mese di dicembre del 2023, rimanendo moroso dal gennaio del 2024, come da missiva del 17.9.2024, ricevuta in data 18.9.2024 e non seguita da alcuna contestazione;
il contratto concluso in data 1.1.2023, oltre a non avere data certa, non esclude che il ricorrente abbia continuato a godere dell'immobile di causa, così come deporrebbe il certificato di residenza prodotto.
Conclusivamente l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna del alla rifusione delle spese di lite, Pt_1
liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 632/2024;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
liquidate in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 80/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. DEBIDDA ROBERTA Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. OGGIANO MARIA PAOLA CP_1
RESISTENTE IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 632/2024 emesso dal Tribunale di
Sassari, all'esito del processo iscritto al ruolo del contenzioso civile al R.G. n.
2697/2024 per i motivi tutti di cui in narrativa. Con vittoria di spese. Per parte resistente: respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigettare l'opposizione avanzata dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
632/2024 poiché priva di fondamento;
2) per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 632/24 emesso dal Tribunale di Sassari in data 21/11/24; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.1.2025 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto n. 632/2024 con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1
dell'importo di Euro 5.400,00, oltre interessi e spese, per i canoni insoluti relativi alla locazione dell'immobile ad uso abitativo, di cui al contratto registrato in data
30.8.2019. Faceva valere i seguenti motivi: deduceva che in data 13.1.2023 il Tribunale di Sassari aveva omologato la sua separazione consensuale dal coniuge, a cui era stata assegnata la casa coniugale, oggetto del rapporto locatizio di causa;
richiamava l'art. 6 della Legge n. 392 del 1978, per cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare aveva determinato una cessione “ex lege” del contratto di locazione al coniuge assegnatario e l'estinzione dell'originario rapporto;
affermava che, di conseguenza, la pretesa creditizia non poteva più essere fatta valere nei suoi confronti, stante il difetto di legittimazione passiva;
allegava di aver dato comunicazione verbale alla locatrice di tale fatto sopravvenuto e di aver indicato nel coniuge il soggetto tenuto al pagamento dei canoni, come previsto dallo stesso art. 7 del contratto che richiamava il predetto art. 6 della Legge 392 del 1978; rilevava, ancora, di aver sottoscritto in data
1.1.2023 un altro contratto di locazione e come l'importo richiesto per i canoni insoluti si riferisse, dunque, ad un arco temporaneo in cui egli oramai da tempo viveva in altro immobile.
Si costituiva la resistente che invocava il contratto di locazione, regolarmente registrato, e intercorso unicamente con il ricorrente, non essendo intervenuta alcuna interlocuzione con il di lui coniuge, tanto che il fino al dicembre del 2023 aveva Pt_1 continuato a pagare sia i canoni che le spese condominiali e risultava comunque sempre residente con la sua famiglia nel medesimo immobile locato. Quanto al nuovo contratto di locazione, evidenziava la sua mancata registrazione, come pure il difetto di prova del pagamento dei relativi canoni e sosteneva che l'assegnazione della casa al coniuge nel procedimento di separazione non le fosse mai stata comunicata, sicché non era mai neppure stata messa in condizioni di conoscere il nuovo conduttore.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era avviata alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato che tra le odierne parti sia intercorso un contratto di locazione, conclusosi in data 28.8.2019 ed avente ad oggetto il bene di proprietà della che CP_1
lo ha concesso in godimento per il canone mensile di Euro 540,00.
E' stata, così, provata la fonte negoziale del credito;
essendo sufficiente l'allegazione dell'inadempimento del debitore, occorre rilevare come sia questo il soggetto tenuto a dimostrare di avere correttamente eseguito la prestazione cui si è impegnato. Nel caso in esame l'opponente, affatto disconoscendo l'esistenza dell'obbligazione di pagamento dei canoni, ha sostenuto di non esservi stato più tenuto a seguito dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, come da richiamato procedimento di separazione. Tanto, infatti, avrebbe determinato una successione ex lege della stessa nel predetto contratto, così come previsto dall'art. 6 III co. della Legge 382 del 1978, senza che la comunicazione della cessione alla locatrice possa aver trovato ingresso nel perfezionamento di tale successione che si verifica ex lege. Occorre, tuttavia, osservare come dalla successione – che appunto si verifica ex lege, nel caso di specie con l'omologa delle condizioni di separazione consensuale – vada tenuta distinta l'opponibilità della stessa alla locatrice che nel caso di specie in mancanza di qualsivoglia riscontro di segno opposto deve ritenersi non essere mai stata edotta dell'assegnazione dell'immobile al coniuge del contrente e, dunque, del fatto che sia divenuto quello il titolare dei diritti e delle obbligazioni facenti prima capo al . Pt_1 Non solo, dunque, la successione nel contratto non è opponibile alla locatrice, ma emergono in giudizio elementi tali da giustificare (e tutelare) l'affidamento della locatrice sull'individuazione della sua controparte contrattuale nell'odierno ricorrente e dunque sulla permanenza invariata di tutti gli originari elementi contrattuali, tra cui le parti. In particolare, si rileva che il decreto di omologazione della separazione risale al 13.1.2023, ma a distanza di due anni e mezzo (cioè alla data del 20.6.2025, quando era già in corso il presente giudizio) l'opponente risultava ancora residente con tutto il suo nucleo familiare nell'immobile di causa;
ancora, è stato sempre il a versare Pt_1
i canoni fino al mese di dicembre del 2023, rimanendo moroso dal gennaio del 2024, come da missiva del 17.9.2024, ricevuta in data 18.9.2024 e non seguita da alcuna contestazione;
il contratto concluso in data 1.1.2023, oltre a non avere data certa, non esclude che il ricorrente abbia continuato a godere dell'immobile di causa, così come deporrebbe il certificato di residenza prodotto.
Conclusivamente l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna del alla rifusione delle spese di lite, Pt_1
liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 632/2024;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
liquidate in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella