Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2645/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Eliana Scarcello;
Per_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Tommaso Simari;
e
, anche in qualità di Controparte_2
mandatario della con Controparte_3
l'assistenza e difesa dell'Avv. Gilda Avena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.7.2018 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189004675221000 notificata in data 8.6.2018 con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420030004996453000 e n.
03420060074146447000.
Ha dedotto la prescrizione dei crediti in ragione del tempo trascorso tra la data di maturazione degli stessi e la notifica degli atti presupposti avvenuta nel 2007 e, in ogni caso, per il decorso del termine quinquennale successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
Nel corso del giudizio la ricorrente è deceduta in data 15.11.2021 e con comparsa di intervento volontario si sono costituiti gli eredi della medesima.
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La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_4
credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
3. Tanto premesso, deve essere dichiarata in via assorbente la cessazione della materia del contendere.
Invero, i singoli carichi sottesi alle cartelle di pagamento n. 03420030004996453000 e n.
03420060074146447000 (atti presupposti dell'intimazione impugnata nell'odierno giudizio) sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 4, comma 1, d. l. 23 ottobre 2018, n. 119, secondo cui: " I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)".
Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n. 34841, Cass. 21/03/2023, n. 8090, Cass.
20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito
2 operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille euro. Per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto cioè
24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella (in tal senso Cassazione, Sentenza 17 agosto 2022, n. 2485)
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d. l. opera in via automatica e ipso iure, in presenza dei presupposti di legge e con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 Giugno 2019, n. 15471).
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a mille euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di annullamento delle cartelle di pagamento oggetto di giudizio (cfr. Cass. n.
35535/2023, Cass. n. 32772/2023, Cass. n. 18413/2023).
4. Spese compensate stante la definizione ope legis della controversia.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 12.3.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021.
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