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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12015 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5034/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 20 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
24 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5034 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. F. Ioppoli Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
– Avv.ti A. Nastri e D. D'Avello Controparte_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno subìto in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto in data 5 settembre 2014.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, tra l'altro, per intervenuta prescrizione.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta alle quali parte ricorrente ha allegato due sentenze relative al processo penale sorto a causa dell'infortunio in questione nei confronti del resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Dall'esame degli atti emerge che il ricorrente non si è costituito parte civile nel processo penale nei confronti del resistente, così non interrompendo la prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere nel presente giudizio. Egli, dunque, ha chiesto al resistente per la prima volta il risarcimento del danno subito a seguito dell'infortunio con una lettera raccomandata ricevuta dal resistente in data 31 luglio 2024.
Agli atti emerge altresì che il ricorrente all'epoca dei fatti non era alle dipendenze del resistente, ma di tal , come dimostrano la Persona_1 deposizione resa dallo stesso ricorrente in qualità di testimone nel processo penale
(vedasi pag. 10 del verbale dell'udienza del 16.3.2021, allegato sia al ricorso sia alla memoria) e la dichiarazione resa dal durante il procedimento di verifica Per_1 innanzi al Servizio Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (all. 5 alla memoria).
Le sentenze prodotte da parte ricorrente non rilevano ai fini del presente giudizio atteso che in sede di appello l'imputato, cioè l'attuale resistente, è stato assolto per intervenuta prescrizione e la relativa sentenza non risulta essere stata impugnata, formando pertanto cosa giudicata.
Ne discende l'assenza di responsabilità contrattuale in capo al resistente circa il danno subito dal ricorrente in data 5 settembre 2014, bensì la eventuale sussistenza di responsabilità extracontrattuale, soggetta alla prescrizione quinquennale, mai interrotta dalla parte ricorrente, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno nei confronti del resistente si è irrimediabilmente prescritto.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese, data la peculiarità della vicenda concreta, possono essere compensate tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 24 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 20 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
24 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5034 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. F. Ioppoli Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
– Avv.ti A. Nastri e D. D'Avello Controparte_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento del danno subìto in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto in data 5 settembre 2014.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, tra l'altro, per intervenuta prescrizione.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta alle quali parte ricorrente ha allegato due sentenze relative al processo penale sorto a causa dell'infortunio in questione nei confronti del resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Dall'esame degli atti emerge che il ricorrente non si è costituito parte civile nel processo penale nei confronti del resistente, così non interrompendo la prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere nel presente giudizio. Egli, dunque, ha chiesto al resistente per la prima volta il risarcimento del danno subito a seguito dell'infortunio con una lettera raccomandata ricevuta dal resistente in data 31 luglio 2024.
Agli atti emerge altresì che il ricorrente all'epoca dei fatti non era alle dipendenze del resistente, ma di tal , come dimostrano la Persona_1 deposizione resa dallo stesso ricorrente in qualità di testimone nel processo penale
(vedasi pag. 10 del verbale dell'udienza del 16.3.2021, allegato sia al ricorso sia alla memoria) e la dichiarazione resa dal durante il procedimento di verifica Per_1 innanzi al Servizio Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (all. 5 alla memoria).
Le sentenze prodotte da parte ricorrente non rilevano ai fini del presente giudizio atteso che in sede di appello l'imputato, cioè l'attuale resistente, è stato assolto per intervenuta prescrizione e la relativa sentenza non risulta essere stata impugnata, formando pertanto cosa giudicata.
Ne discende l'assenza di responsabilità contrattuale in capo al resistente circa il danno subito dal ricorrente in data 5 settembre 2014, bensì la eventuale sussistenza di responsabilità extracontrattuale, soggetta alla prescrizione quinquennale, mai interrotta dalla parte ricorrente, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno nei confronti del resistente si è irrimediabilmente prescritto.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese, data la peculiarità della vicenda concreta, possono essere compensate tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 24 novembre 2025
IL GIUDICE