Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/02/2026, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14980/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14980 del 2025, proposto da
BA MA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Davide Arnaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza del giudicato formatosi:
- sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II civile, n. 6182/2018 del 23/03/2018, munita di formula esecutiva in data 16 maggio 2018 e in tale forma notificata a mezzo raccomandata in data 31/05/2018 presso la sede reale del Comune di Castellaneta, recante la condanna del medesimo Comune al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di euro: “ 46.377,70 oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 decorrenti dal 18.5.2016 al saldo; e al pagamento degli interessi ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002 sull’importo di euro 93.497,87 dal 5.2.2015 al 18.5.2016; ” nonché “ alla rifusione delle spese del giudizio in favore di BA MA che liquida in € 7.000,00 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e oneri accessori di legge. ”;
- e sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5871/2019 del 27/09/2019, resa esecutiva in data 5/08/2021 e in tale forma notificata a mezzo p.e.c. del 9/09/2021 presso la sede reale del Comune di Castellaneta, passata in giudicato giusta esibita certificazione rilasciata dalla cancelleria della predetta Corte d’Appello in data 28/10/2024, recante la reiezione dell’appello proposto avverso la predetta sentenza n. 6182/2018, che è stata confermata, e la condanna del Comune soccombente al pagamento, in favore della odierna ricorrente, delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese, computato secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
nonché per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’A.C. intimata, in caso di persistente inerzia di quest’ultima anche oltre il termine assegnatole.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa ZA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a., notificato alla controparte il 27/11/2025 e tempestivamente depositato in giudizio in data 5/12/2025, la Società ricorrente chiede l’ottemperanza, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inottemperanza, del giudicato formatosi sulle sentenze, rispettivamente, del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II civile, n. 6182/2018 del 23/03/2018, e della Corte d’Appello di Roma n. 5871/2019 del 27/09/2019, meglio specificate in epigrafe, lamentando la perdurante inerzia dell’Amministrazione comunale intimata, pur dopo la relativa notificazione presso la sua sede reale.
2. Il Comune di Castellaneta, pure regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026 la causa è introitata per la decisione.
4. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi di seguito precisati.
5. Il Collegio osserva, in via preliminare, che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche i titoli azionati con il ricorso all’esame, quale la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II civile, n. 6182/2018 del 23/03/2018, appellata e confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5871/2019 del 27/09/2019, divenuta cosa giudicata come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria della medesima Corte in data 28/10/2024 ed esibita in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
Inoltre, essendo state le sentenze n. 6182/2018 e n. 5871/2019 notificate – ciascuna munita di formula esecutiva e in copia conforme all’originale - al Comune di Castellaneta presso la sua sede reale a mezzo, rispettivamente, di raccomandata ricevuta il 31/05/2018 e p.e.c. del 9/09/2021, sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, Decreto Legge del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
6. Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio: debitamente notificato alla controparte il 27/11/2025 e depositato in giudizio il 5/12/2025, nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
7. Tutto ciò premesso, rilevato che non risulta che il Comune di Castellaneta, peraltro non costituito (ma non per questo non tenuto a produrre in giudizio gli atti ed i documenti attinenti la controversia, ex art. 42 c.p.a.: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, ord. nr. 08281/2016 del 19 luglio 2016; Reggio Calabria, ord. nr. 399 del 7 giugno 2013), abbia corrisposto le somme riconosciute nelle sentenze de quibus agitur in favore della Società ricorrente, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto.
8. Conseguentemente, deve ordinarsi al Comune di Castellaneta in persona del Sindaco pro tempore , di provvedere, ove nelle more non abbia ancora provveduto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, al pagamento in favore della odierna ricorrente delle somme di denaro indicate nelle sentenze di che trattasi.
9. Per il caso di persistente inottemperanza dell’A.C. intimata, il Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente e nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, che dovrà provvedere, personalmente o tramite un funzionario dipendente - appositamente delegato con atto formale da assumersi entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notificazione a cura di parte -, che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia, precisandosi quanto segue.
10. Il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente alla scadenza del primo termine a provvedere (di 60 giorni), laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta completa esecuzione del giudicato, che pertanto dovrà essergli indirizzata a cura dell’Ente locale intimato, e avrà 60 (sessanta) giorni dall’insediamento per adempiere l’incarico conferitogli.
10.1 Il Commissario ad acta ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti necessari e utili per dare completa esecuzione al giudicato; all’atto del suo insediamento il Commissario terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’Amministrazione comunale intimata in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti, se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato stesso.
10.2 Il compenso e i rimborsi dovuti al Commissario ad acta sono posti, sin d’ora, a carico del Comune di Castellaneta, nella misura che sarà liquidata da questo Collegio su apposita istanza del medesimo ausiliario corredata della relazione conclusiva, redatta al termine del mandato e recante l’analitica indicazione delle attività svolte e delle spese eventualmente sostenute.
10.3 Si precisa, a quest’ultimo proposito, che costituisce danno erariale patrimoniale il compenso che la P.A. corrisponde al Commissario ad acta nominato dal Giudice amministrativo per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali (Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale d’appello, 2 ottobre 2020, n. 255).
11. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore , e sono liquidate come da dispositivo a
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze riportate in epigrafe, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, ove l’Amministrazione intimata non ottemperi al giudicato di che trattasi neppure nel predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta - con facoltà di delega da esercitarsi nelle forme e nel termine di cui in motivazione – nella persona del Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, che provvederà entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni;
- condanna il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 (Mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NG FR, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
ZA LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA LA | NG FR |
IL SEGRETARIO