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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/11/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3316/2025 R.G. V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AG (RA), Via Brandolini n. 1o, rappresentata e difesa dall'avv. Morena Carpi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in AG (RA), Via Manzoni n. 58, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
AG (RA) in Via S. Pertini n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tarroni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale Randi n. 37, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - omologare la seguente nuova condizione, a modifica/sostituzione della condizione n. 5) di cui alla sentenza n. 580/2024 del 31.05.2024 resa nel procedimento R.G. n. pagina 1 di 3 Pers 3198/2023: “5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio durante il periodo in cui lo ha con sé”;
- prendere atto della seguente ulteriore pattuizione: compensare integralmente tra le parti le spese legali del presente procedimento.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/08/2025 e , stante il Parte_1 Controparte_1 sopraggiungere di giustificati motivi, adivano l'intestato Tribunale chiedendo la modifica della Pers condizione relativa al mantenimento ordinario del figlio di cui alla sentenza del Tribunale di
Ravenna n. 580 del 31/05/2024, pronunciato nel procedimento RG n. 3198/2023.
Con decreto emesso in data 28/08/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 5/11/2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 16/10/2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Viste le note scritte depositate dalle parti in data 3.11.2025, con ordinanza depositata il 5.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti circa il mantenimento diretto Pers del figlio da parte di ciascun genitore nel periodo in cui lo ha con sé, in modifica della condizione n. 5) di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 580/2024 che disponeva che il sig. CP_1 corrispondesse alla sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € Pt_1
150,00 mensili, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gl'interessi tutelati del figlio minore.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti relativo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3316/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in modifica della sentenza dell'intestato Tribunale n. 520/2024 del 31/05/2024, pronunciata nel procedimento n. RG 3198/2023;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti. pagina 2 di 3 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3316/2025 R.G. V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AG (RA), Via Brandolini n. 1o, rappresentata e difesa dall'avv. Morena Carpi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in AG (RA), Via Manzoni n. 58, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
AG (RA) in Via S. Pertini n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tarroni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale Randi n. 37, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - omologare la seguente nuova condizione, a modifica/sostituzione della condizione n. 5) di cui alla sentenza n. 580/2024 del 31.05.2024 resa nel procedimento R.G. n. pagina 1 di 3 Pers 3198/2023: “5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio durante il periodo in cui lo ha con sé”;
- prendere atto della seguente ulteriore pattuizione: compensare integralmente tra le parti le spese legali del presente procedimento.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6/08/2025 e , stante il Parte_1 Controparte_1 sopraggiungere di giustificati motivi, adivano l'intestato Tribunale chiedendo la modifica della Pers condizione relativa al mantenimento ordinario del figlio di cui alla sentenza del Tribunale di
Ravenna n. 580 del 31/05/2024, pronunciato nel procedimento RG n. 3198/2023.
Con decreto emesso in data 28/08/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 5/11/2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 16/10/2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Viste le note scritte depositate dalle parti in data 3.11.2025, con ordinanza depositata il 5.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti circa il mantenimento diretto Pers del figlio da parte di ciascun genitore nel periodo in cui lo ha con sé, in modifica della condizione n. 5) di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 580/2024 che disponeva che il sig. CP_1 corrispondesse alla sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € Pt_1
150,00 mensili, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gl'interessi tutelati del figlio minore.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti relativo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3316/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in modifica della sentenza dell'intestato Tribunale n. 520/2024 del 31/05/2024, pronunciata nel procedimento n. RG 3198/2023;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti. pagina 2 di 3 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3