Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione del reato di minaccia ad inferiore prevista dall'art. 199 cod. pen. mil. pace, consistente nell'aver commesso il fatto per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, non rileva l'assenza di rapporti gerarchici diretti tra autore e vittima dell'illecito, ma la riconducibilità del fatto a un contesto militare. (Nella specie è stata esclusa la ricorrenza della causa di esclusione del reato nel fatto di un maresciallo capo dell'esercito che, all'interno di uno stabilimento balneare militare, aveva apostrofato un caporale che non era alle sue dirette dipendenze con la frase: "ti spezzo, non sei nessuno, ti raddrizzo io, ne ho già raddrizzati molti come te, non avrai vita facile con me").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 40811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40811 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 27/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 893
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria Silvio Consigliere N. 15019/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI MA N. IL *04/05/1972*;
avverso la sentenza n. 75/2009 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 16/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Carlo Guglielmo Izzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - EC MA, maresciallo capo dell'Esercito Italiano in servizio allo stabilimento balneare militare di *Castelfusano*, è stato condannato, in primo ed in secondo grado, alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, siccome ritenuto colpevole del reato di minaccia ad inferiore, di cui all'art. 196 c.p.m.p., comma 1, così diversamente qualificato il fatto a lui ascritto al capo a) della rubrica, commesso in *Castelfusano* nell'estate 2007, all'interno dello stabilimento balneare militare, di aver proferito, alla presenza del maresciallo dell'Esercito Italiano EN e dell'impiegata civile O\ ed all'indirizzo del caporale \P Paolo @Russo\, le seguenti espressioni: "ti spezzo, non sei nessuno, ti raddrizzo io, ne ho già raddrizzati molti come te, non avrai vita facile con me". 2. - Avverso la pronuncia di condanna della Corte Militare di Appello, che ha confermato quella deliberata il 23 giugno 2009 dal Tribunale militare di Roma, ha proposto impugnazione il difensore del EC\, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (artt.196, 199, 229 e 260 c.p.m.p.) e per vizio di motivazione, in relazione alla denegata applicazione alla fattispecie della causa di esclusione del reato di cui all'art. 199 c.p.m.p. ed alla conseguente errata qualificazione giuridica del fatto reato, come minaccia semplice (art 229 c.p.m.p.). 2.1 - Da parte del ricorrente si evidenzia, in primo luogo, che secondo l'iniziale impianto accusatolo, rivelatosi infondato all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il reato contestato al capo a) era stato perpetrato al fine di occultare gli illeciti di cui ai successivi capi d'imputazione (inadempienza nelle somministrazioni aggravata e continuata - forzata consegna continuata pluriaggravata);
che l'avvenuto proscioglimento del ricorrente dalle altre imputazioni a lui mosse avrebbe dovuto indurre i giudici del merito, ed in particolare quelli di secondo grado a ciò espressamente sollecitati con l'atto di appello, ad indagare compiutamente sulle motivazioni che avevano portato il EC\ a pronunciare le frasi incriminate. Tale indagine, ad avviso del ricorrente, ove correttamente, svolta avrebbe dovuto senz'altro condurre all'applicabilità della causa di esclusione ex art. 199 c.p.m.p., ove si consideri che dalle dichiarazioni dell'imputato, confortate sul punto dalle dichiarazioni dei testi DE O\ e O\, emergeva che tra il EC\ ed il caporale O\ vi era uno stato di grave conflittualità e di antipatia personale, e che la condotta dell'imputato, sebbene posta in essere presso uno stabilimento balneare militare, non aveva alcuna attinenza al servizio da questi prestato, bensì aveva origine nella riferita situazione di attrito personale con il caporale O\, ed era stata scatenata, quello stesso giorno, da un comportamento offensivo di quest'ultimo nei confronti dello stesso EC\. In sintesi, secondo il ricorrente, il fatto che il caporale O\ si fosse comportato in modo inadeguato e maleducato nei confronti del maresciallo EC\ non determina che l'occasionale reazione di quest'ultimo sia anch'essa collegata al servizio, circostanza questa che ove correttamente esclusa dai giudici di appello avrebbe dovuto condurre, conformemente all'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (in termini), previo riconoscimento della causa di esclusione di cui all'art. 199 c.p.m.p., ad una diversa qualificazione del fatto - come minaccia semplice, ex art. 299 c.p.m.p. - ed alla declaratoria di improcedibilità ex art. 260 c.p.m.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - L'impugnazione proposta nell'interesse del EC\ è basata su motivi infondati e va quindi rigettata. Tutte le censure sviluppate in ricorso, nelle loro poliformi articolazioni, si risolvono, infatti, nella sostanziale riproposizione nel presente giudizio di legittimità, di argomentazioni difensive già esaminate e disattese dai giudici di merito con un apparato motivazionale che, sebbene scabro deve ritenersi comunque esente da vizi logici o giuridici. Incongrue si rivelano in particolare, le deduzioni difensive del ricorrente, che muovendo dal pur fondato rilievo che le frasi minacciose nei confronti dell'inferiore in grado non erano state pronunciate dall'imputato, come ipotizzato inizialmente, al fine di occultare ulteriori illeciti a lui contestati, risultati in effetti insussistenti, intendono da ciò far discendere anche l'ulteriore circostanza, esclusa dai giudici di merito con valutazione sintonica, che il fatto contestato sarebbe stato commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare.
Ed invero ineccepibilmente il giudice di secondo grado, sia pure attraverso una non illegittima motivazione per relationem, ha ritenuto che nel caso di specie non ricorressero gli estremi della causa di esclusione del reato prevista dall'art. 199 c.p.m.p., secondo cui il reato di minaccia non è configurabile quando il fatto illecito è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, ove si consideri che le frasi ingiuriose pronunciate dal ricorrente, come evidenziato dal giudice di primo grado, "si riferivano pur sempre a vicende attinenti al servizio (asserita risposta impropria di O\ o suo mancato saluto in luogo militare, ovvero frasi volgari dirette al EC\ nell'ambito del servizio e notate da altri)".
Ciò che invero ha rilievo, per stabilire se le frasi proferite dal maresciallo EC\ all'indirizzo del caporale O\, si possano considerare lesive dell'interesse tutelato dal reato di minaccia ad inferiore con ingiuria, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, non è affatto la circostanza che le stesse non fossero dirette a costringere l'inferiore a commettere un atto contrario ai propri doveri, e neppure il rilievo che le frasi ingiuriose siano state comunque pronunciate sul comune luogo di servizio del soggetto attivo del reato e della persona offesa (lo stabilimento balneare militare), quanto la circostanza, riconosciuta anche in ricorso, che le frasi incriminate sono state pronunciate in relazione ed a causa di un comportamento tenuto in servizio dall'inferiore, ritenuto censurabile disciplinarmente ed offensivo. In tale contesto, giustamente la Corte militare di appello ha ritenuto, in sostanziale adesione all'interpretazione dell'art. 199 c.p.m.p. data dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 367/2001 n. 45, che la frase minacciosa pronunciata non potesse ritenersi del tutto avulsa dal contesto militare e 2.
priva di collegamenti con il rapporto gerarchico inerente il servizio svolto dall'autore del fatto, sebbene il caporale O\, come dedotto, non fosse alle dirette dipendenze del maresciallo EC\.
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010