CASS
Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/12/2023, n. 51612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51612 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 51612 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 maggio 2023, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da ER IT per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 20.7.2012 al 27.6.2013 (dal 27.2012 al 12.8.2012 in regime di custodia cautelare, successivamente in regime di arresti domiciliari) in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 74, 73 d.p.r. 309 del 1990 e 110 cod.pen. Quanto al merito, con sentenza del Tribunale collegiale di Bari del 27.2.2018, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2018, il ER veniva assolto dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, < dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606/ lett. b) ed e)/ cod.proc.pen. in relazione agli artt. 314 e 125 cod.proc.pen. Si assume che l'ordinanza nel ritenere la colpa grave dell'istante ha fatto riferimento all'unica conversazione intercorsa tra ER IT e TR CH nel corso della quale quest'ultimo chiede al primo la restituzione di un "servizio", non tenendo conto che il contenuto della stessa era risultato irrilevante ai fini del giudizio di penale responsabilità. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore 2 dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale , ed in relazione a tale aspetto della decisione x egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 2. Esaminando il caso di specie, va in primis rilevato che le conversazioni telefoniche su cui il giudice della riparazione ha fondato il proprio giudizio, contrariamente all'assunto difensivo, non sono state in alcun modo neutralizzate o inficiate dal giudizio di merito che in base a parametri diversi ha ritenuto che l'intero compendio istruttorio ed in particolare le propalazioni del collaboratore di giustizia non fossero sufficienti a pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell'imputato. Ciò premesso, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, il giudice della riparazionej, si è attenuto ai principi dianzi esposti esaminando il compendio istruttorio già vagliato dal giudice della cautela e da ultimo dal giudice del merito e segnatamente due conversazioni telefoniche, ed ha ritenuto che dal contenuto delle stesse, ed in particolare dall'uso di un linguaggio criptico e chiaramente allusivo nelle medesime utilizzato, sia emersa a carico del ER la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. La Corte territoriale ha invero valorizzato la telefonata tra ER e TR dove di parla della restituzione di "un presepe", laddove in altro punto della telefonata il riferimento é al femminile ovvero a "quella" o a "quel servizio" il tutto in un contesto temporale inconsueto con telefonate ed incontri a tarda sera senza che ne sia mai chiarita la finalità. A riguardo va ribadito che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato / di frasi in 3 Il Consig ensore IL Presidente "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. (Nella specie, dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza- cui egli nel corso delle indagini non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti) (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 dep.2017, Rv. 268954). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'amministrazione resistente che liquida in Euro mille. Così deciso 1'8 novembre 2023
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 51612 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 maggio 2023, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da ER IT per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 20.7.2012 al 27.6.2013 (dal 27.2012 al 12.8.2012 in regime di custodia cautelare, successivamente in regime di arresti domiciliari) in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 74, 73 d.p.r. 309 del 1990 e 110 cod.pen. Quanto al merito, con sentenza del Tribunale collegiale di Bari del 27.2.2018, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2018, il ER veniva assolto dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, < dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606/ lett. b) ed e)/ cod.proc.pen. in relazione agli artt. 314 e 125 cod.proc.pen. Si assume che l'ordinanza nel ritenere la colpa grave dell'istante ha fatto riferimento all'unica conversazione intercorsa tra ER IT e TR CH nel corso della quale quest'ultimo chiede al primo la restituzione di un "servizio", non tenendo conto che il contenuto della stessa era risultato irrilevante ai fini del giudizio di penale responsabilità. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore 2 dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale , ed in relazione a tale aspetto della decisione x egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 2. Esaminando il caso di specie, va in primis rilevato che le conversazioni telefoniche su cui il giudice della riparazione ha fondato il proprio giudizio, contrariamente all'assunto difensivo, non sono state in alcun modo neutralizzate o inficiate dal giudizio di merito che in base a parametri diversi ha ritenuto che l'intero compendio istruttorio ed in particolare le propalazioni del collaboratore di giustizia non fossero sufficienti a pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell'imputato. Ciò premesso, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, il giudice della riparazionej, si è attenuto ai principi dianzi esposti esaminando il compendio istruttorio già vagliato dal giudice della cautela e da ultimo dal giudice del merito e segnatamente due conversazioni telefoniche, ed ha ritenuto che dal contenuto delle stesse, ed in particolare dall'uso di un linguaggio criptico e chiaramente allusivo nelle medesime utilizzato, sia emersa a carico del ER la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. La Corte territoriale ha invero valorizzato la telefonata tra ER e TR dove di parla della restituzione di "un presepe", laddove in altro punto della telefonata il riferimento é al femminile ovvero a "quella" o a "quel servizio" il tutto in un contesto temporale inconsueto con telefonate ed incontri a tarda sera senza che ne sia mai chiarita la finalità. A riguardo va ribadito che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato / di frasi in 3 Il Consig ensore IL Presidente "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. (Nella specie, dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza- cui egli nel corso delle indagini non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti) (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 dep.2017, Rv. 268954). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'amministrazione resistente che liquida in Euro mille. Così deciso 1'8 novembre 2023