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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
n.6854/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f. con l'assistenza e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE MARINIS FRANCESCO -c.f. C.F._2
-parte ricorrente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. ANNESE PIERFELICE -
c.f. e dell'avv. CONTENTO SILVIA -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 04/12/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 27/10/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, affinché questa fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 64.495,99 per le causali meglio descritte nella narrativa del ricorso, oltre interessi e svalutazione dalle singole maturazioni di ogni diritto fino al
1 totale soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali e accessori in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
I.1. - A fondamento della propria domanda la ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della punto Controparte_1 vendita di Trani, dal 30/06/2014 all'08/03/2021 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che, nel corso dell'intero rapporto lavorativo, aveva svolto di fatto le mansioni di “responsabile vendite e cogestore del punto vendita”
(nel quale si commercializzavano prodotti surgelati di genere alimentare), con la qualifica di “gestore negozio I livello”; che tale rapporto lavorativo era sorto in seguito al mancato rinnovo di un contratto di associazione in partecipazione annuale tra le stesse parti, protrattosi dal 1998 al 2013; che dal 2014 al 2021 aveva lavorato dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 per un totale di otto ore giornaliere;
che aveva lavorato anche in occasione delle aperture domenicali, nelle giornate indicate al capitolo 3 del ricorso, che costituiscono lavoro festivo e lavoro straordinario festivo;
che non le erano stati corrisposti i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità e quanto dovuto per festività soppresse, ferie e permessi non goduti;
che la retribuzione percepita e riportata nelle buste paga è di gran lunga inferiore a quella spettante, indicata nei conteggi analitici allegati al ricorso. Pertanto, la ricorrente ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di euro 64.495,99 a titolo di differenze retributive derivanti dall'asserito espletamento di mansioni superiori e dallo svolgimento di ore di lavoro straordinario e straordinario festivo, come da conteggi allegati.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha richiesto in via preliminare di: a) dichiarare la nullità dell'avverso ricorso per genericità di petitum e causa petendi; b) valutare la possibilità di riunire il presente procedimento ad altro, pendente dinanzi al Tribunale di Trani, avente n. 6905/2021
R.G., per ragioni di connessione;
c) dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per il credito maturato fino a maggio
2 2016, in virtù dell'atto di costituzione in mora inviato dalla lavoratrice alla parte resistente in data 11/05/2021. Nel merito, la ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando sia l'effettivo espletamento di mansioni superiori sia lo svolgimento della prestazione lavorativa in orari eccedenti quelli indicati da contratto, sostenendo di aver sempre corrisposto tutto quanto spettante alla ricorrente per il periodo di lavoro svolto, con la qualifica di “addetta alle vendite” inquadrata nel 4 livello del
CCNL Terziario, compreso quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi (come indicato nelle buste paga). La società datrice di lavoro ha, inoltre, richiesto la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
III. - Con provvedimento del 03/03/2023, Questo Giudicante, ritenuti non sussistenti i presupposti per la riunione al presente procedimento di quello, di più recente iscrizione, avente n.
6905/2021 R.G., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, ha dato seguito all'istruttoria orale.
IV. - In applicazione del principio della “ragione più liquida”
(Cass. Sez. 6 – Lav., Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 – Rv.
631058: “Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), si ritiene di poter trattare direttamente il merito della causa, in quanto la domanda attorea, all'esito dell'esame delle risultanze
3 dell'attività istruttoria, è risultata infondata per le ragioni di seguito esposte.
IV.1. - L'odierna ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente Solo in Controparte_1 riferimento al lavoro di tipo subordinato, infatti, è possibile far valere il principio di sufficienza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 21 ottobre 2000, n.13941).
Se non vi è dubbio circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa ed il luogo in cui si è svolta (come da documentazione allegata in atti), la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova, essendo a tanto onerata a norma dell'art. 2697 c.c., dell'espletamento di mansioni corrispondenti al rivendicato superiore inquadramento professionale e dell'espletamento di un maggiore numero di ore lavorative
(rispetto a quelle retribuite), osservando l'orario di lavoro come descritto nel proprio atto introduttivo.
IV.2. - Con riguardo alla prova dell'espletamento di mansioni superiori occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.30580 del
22/11/2019 (Rv. 655877 - 01)], «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata
4 applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001».
IV.2.1. - In applicazione del suddetto principio, occorre anzitutto procedere alla ricognizione delle attività in concreto svolte dalla ricorrente. Nel corso del giudizio, la lavoratrice non ha fornito la prova di aver espletato mansioni riconducibili alla qualifica di “gestore negozio” inquadrabile nel I livello del
CCNL Terziario, ragione per cui si ritiene corretto l'inquadramento nel IV livello dello stesso CCNL, conformemente a quanto previsto dal contratto lavorativo individuale.
In particolare, i testi di parte ricorrente e Testimone_1
– a conoscenza dei fatti di causa in quanto Testimone_2 dipendenti presso un bar situato a poca distanza dal luogo di lavoro della sig.ra – interrogati rispettivamente alle Pt_1 udienze del 05/07/2023 e del 22/11/2023, con riferimento alle mansioni svolte della lavoratrice hanno unicamente riferito che non avevano contezza dell'inquadramento contrattuale della ricorrente, ma pensavano si trattasse della titolare del punto vendita. Inoltre, il teste ha affermato: “ogniqualvolta Tes_2 entravo nel negozio vedevo la sig.ra lavorare alla cassa”. Pt_1
I testi di parte resistente, al contrario, hanno confermato l'assunto difensivo della società datrice di lavoro, dichiarando che molte mansioni, propriamente riferibili ad un ruolo direttivo e di gestione, vengono espletate direttamente dalla CP_1 attraverso i dipendenti preposti alle stesse. In particolare, il teste – dirigente della e responsabile Testimone_3 CP_1 degli acquisti dei punti vendita e dell'ingrosso – interrogato all'udienza del 05/07/2023, con riferimento alle mansioni svolte dagli impiegati dei diversi punti vendita facenti capo alla società resistente, ha confermato che tali dipendenti sono inquadrati con qualifica di “commessi e addetti alle vendite”.
Inoltre, il teste ha confermato la circostanza sub c)1 della memoria di costituzione, riferendo che i rapporti tra la sede 1 “Vero che la sig.ra cura i rapporti tra la sede centrale e la Pt_2 direzione di Monopoli e i vari negozi, e che la gestione degli stessi è affidata al sig. ”. Parte_3 5 centrale della società (sita in Monopoli) e i diversi punti vendita sono curati dalla sig.ra dipendente della Pt_2
, mentre è lo stesso teste ad occuparsi degli acquisti CP_1 dei singoli negozi. Il sig. ha precisato, quindi, che è Tes_3 la società resistente a fornire e consegnare la merce ai vari punti vendita. Allo stesso modo, il teste ha confermato che è la direzione della società a fornire indicazioni ai negozi in merito ad orari giornalieri di apertura, giornate di apertura festive, campagne promozionali e prezzi dei prodotti, così come è la società ad occuparsi della contabilità dei punti vendita e dei rapporti con tutti i dipendenti. Nello specifico, interrogato sulla circostanza sub g)2 della memoria, il teste ha riferito:
“confermo (…) che di questo si occupava l'ufficio amministrativo;
mentre l'attività giornaliera amministrativa e di chiusura veniva fatta dal negozio”. Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro anche nella deposizione del secondo teste di parte resistente,
responsabile commerciale della Testimone_4 CP_1
Questi, interrogato all'udienza del 10/01/2024, ha confermato le stesse circostanze della memoria in relazione all'inquadramento contrattuale dei dipendenti dei punti vendita e alle attività svolte dalla direzione centrale della società resistente (acquisto della merce, decisione degli orari di apertura, determinazione dei prezzi dei prodotti, tenuta della contabilità e rapporti con i dipendenti). Precisamente, con riferimento alla circostanza sub c), ha riferito che la gestione dei singoli negozi era affidata al sig. Parte_3
IV.2.2. - Compiuto l'accertamento sulle attività di fatto svolte dalla ricorrente, occorre esaminare le previsioni della contrattazione collettiva.
A tal proposito, il CCNL Terziario distingue le categorie di lavoratori che qui interessano nei termini di seguito riportati.
Al IV livello appartengono i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (…) 7. commesso alla vendita al pubblico”.
Invece, sono inquadrati nel I livello “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: (…) 2. gestore o gerente di negozio”.
Al II livello della contrattazione collettiva di riferimento, che qui si indica al fine di consentire un ampio raffronto, appartengono rispettivamente “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: (…) cassiere principale che sovraintenda più casse;
capo reparto o settore anche se non addetto alla vendita;
contabile con mansioni di concetto”.
In ultima analisi, rientrano nel III livello (che, secondo parte resistente, viene considerato nei conteggi allegati alla domanda attorea, nonostante il richiesto I livello) i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza,
e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di
7 consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (…)”.
IV.2.3. - Orbene, dal raffronto tra le due indagini, è evidente che le mansioni espletate dalla ricorrente nel corso del rapporto lavorativo sono state correttamente inquadrate nel IV livello del
CCNL Terziario.
Difatti, la sig.ra ha richiesto il trattamento economico Pt_1 corrispondente al I livello, affermando di aver espletato le mansioni di “responsabile vendite e cogestore negozio”, nulla specificando, tuttavia, sulle attività in concreto svolte. Al riguardo, anche i testi di parte ricorrente non sono stati in grado di fornire ulteriori informazioni, se non quella di aver visto la ricorrente mentre era alla cassa. Tale mansione, tra l'altro, è perfettamente riferibile al IV livello, trattandosi di attività connessa alla vendita. Dalle deposizioni dei testi di parte resistente, invece, è emerso che la ricorrente non aveva alcuna autonomia nella gestione del punto vendita, in quanto le decisioni su orari e giorni di apertura, prezzi dei prodotti, campagne promozionali e fornitura della merce venivano assunte direttamente dalla . La direzione centrale della società, CP_1 poi, curava i rapporti con i dipendenti e la contabilità del punto vendita, mentre i commessi dei singoli negozi si occupavano della contabilità giornaliera (presumibilmente della chiusura della cassa). Dunque, le mansioni espletate dalla ricorrente non corrispondono certamente a quelle ascrivibili al I livello del
CCNL, che comprende lavoratori con funzioni “ad alto contenuto professionale”, anche con responsabilità di direzione esecutiva, preposti alla gestione di unità produttive o a funzioni organizzative con ampio margine di autonomia. Come descritto dagli
8 di atti di parte, inoltre, nel punto vendita non erano presenti altri lavoratori se non la ricorrente e il coniuge ER
, anch'egli assunto con lo stesso inquadramento
[...] contrattuale. Per cui è del tutto assente l'attività di coordinamento del lavoro di altri dipendenti.
Parimenti, l'attività svolta dalla ricorrente non corrisponde alle mansioni dei lavoratori inquadrati nel II e III livello dello stesso CCNL che comprendono, rispettivamente, i lavoratori
“operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo” e i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto (…) in condizioni di autonomia operativa (…) con adeguata determinante iniziativa”. Risulta corretto, al contrario, l'inquadramento nel
IV livello, tenendo conto delle capacità tecnico-pratiche verosimilmente acquisite dalla lavoratrice nei diversi anni di lavoro.
IV.3. - Pertanto, la domanda attorea volta all'accertamento di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni ascrivibili al rivendicato superiore inquadramento professionale deve essere rigettata.
IV.4. - Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione di quanto alla stessa dovuto per ore di lavoro straordinario asseritamente svolto e non retribuito. In particolare, la lavoratrice sostiene di aver lavorato dalle ore
8,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30, per un totale di 8 ore giornaliere, oltre che per le domeniche e i giorni festivi indicati nel proprio atto introduttivo.
Di contro, la società resistente sostiene che l'orario osservato dalla ricorrente comprendeva 7 ore giornaliere di lavoro, dal lunedì al sabato (ad eccezione del giovedì in cui erano previste 5 ore giornaliere con chiusura pomeridiana del negozio), per un totale di 40 ore settimanali. Tale dato trova riscontro anche nella lettera di assunzione allegata da parte resistente.
La ricorrente, invece, non ha fornito la prova di aver svolto, di fatto, un'ora giornaliera di lavoro straordinario per tutto il
9 periodo dedotto nel proprio atto introduttivo. In particolare, il teste di parte ricorrente interrogato sulla Testimone_1 circostanza di cui al capitolo 33 del ricorso, ha dichiarato:
“l'orario di lavoro era dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore
17,00 alle 20,30; tanto posso riferire perché spesso portavo la colazione”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, Tes_2
, ha affermato di poter confermare la circostanza
[...] riguardante gli orari di lavoro, come indicati al capitolo 3 del ricorso, in quanto la ricorrente ed il collega-coniuge si ER recavano a fare colazione presso lo stesso bar. Entrambi i testi, infine, non sono stati in grado di riferire precisamente le giornate festive di apertura del punto vendita.
In altre parole, i testi, pur avallando la tesi attorea sugli orari di lavoro osservati, hanno reso dichiarazioni insufficienti ai fini della prova rigorosa richiesta in tema di lavoro straordinario. Difatti, la circostanza che la ricorrente ed il coniuge si recassero al bar a fare colazione (o la richiedessero presso il negozio), oltre a non fornire alcuna informazione sull'orario pomeridiano di chiusura, è del tutto inidonea a determinare l'ora di inizio della giornata lavorativa.
IV.5. - Alla luce delle argomentazioni su esposte, si ritiene infondata la domanda attorea anche nella parte volta all'accertamento delle ore di lavoro straordinario, come descritte in ricorso.
IV.6. - Né alla ricorrente può essere riconosciuto alcunché a titolo di “festività”, “ferie non godute” e “permessi” in difetto della prova rigorosa in merito alla effettiva maturazione del relativo diritto. Analogamente, nulla può essere riconosciuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto la corresponsione degli stessi emolumenti risulta dalle buste paga
(allegate da parte ricorrente verosimilmente a causa di un refuso nel procedimento, assegnato a Questo Giudicante, contrassegnato con il n. 6905/2021 R.G.). IV.7. - Per le ragioni anzidette, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
V. - Passando ad esaminare la richiesta della società resistente in merito alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria, si ritiene che questa sia infondata.
La norma ex art. 96 c.p.c. prevede la condanna alle spese e al risarcimento dei danni della parte che, risultata soccombente,
“abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, sussistendo tali requisiti in caso di consapevolezza circa la infondatezza della domanda o ignoranza colpevole riguardo la fondatezza delle tesi sostenute (Cass. Civ. 19 aprile 2016, n.
7726; Cass. Civ. 22 febbraio 2016, n. 3376).
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano i requisiti di mala fede o colpa grave nella condotta processuale di parte ricorrente, riconoscendosi, tutt'al più, un corredo probatorio del tutto insufficiente alla luce delle evidenze dell'attività istruttoria. Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere, “(…) agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost”. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8331 del 2024).
Per le ragioni su esposte, la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. spiegata dalla società resistente deve essere rigettata.
VI. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 52.000,01-260.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
11 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-RIGETTA integralmente il ricorso;
-RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria;
-CONDANNA la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
8.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Trani, 04/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Vero che la contabilità dei punti vendita viene tenuta dagli uffici amministrativi della sede centrale?”
6 3 “Vero che l'orario di lavoro svolto è stato il seguente: dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 così per complessive n. 8 ore giornaliere;
(…).”
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f. con l'assistenza e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE MARINIS FRANCESCO -c.f. C.F._2
-parte ricorrente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. ANNESE PIERFELICE -
c.f. e dell'avv. CONTENTO SILVIA -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 04/12/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 27/10/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, affinché questa fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 64.495,99 per le causali meglio descritte nella narrativa del ricorso, oltre interessi e svalutazione dalle singole maturazioni di ogni diritto fino al
1 totale soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali e accessori in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
I.1. - A fondamento della propria domanda la ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della punto Controparte_1 vendita di Trani, dal 30/06/2014 all'08/03/2021 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che, nel corso dell'intero rapporto lavorativo, aveva svolto di fatto le mansioni di “responsabile vendite e cogestore del punto vendita”
(nel quale si commercializzavano prodotti surgelati di genere alimentare), con la qualifica di “gestore negozio I livello”; che tale rapporto lavorativo era sorto in seguito al mancato rinnovo di un contratto di associazione in partecipazione annuale tra le stesse parti, protrattosi dal 1998 al 2013; che dal 2014 al 2021 aveva lavorato dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 per un totale di otto ore giornaliere;
che aveva lavorato anche in occasione delle aperture domenicali, nelle giornate indicate al capitolo 3 del ricorso, che costituiscono lavoro festivo e lavoro straordinario festivo;
che non le erano stati corrisposti i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità e quanto dovuto per festività soppresse, ferie e permessi non goduti;
che la retribuzione percepita e riportata nelle buste paga è di gran lunga inferiore a quella spettante, indicata nei conteggi analitici allegati al ricorso. Pertanto, la ricorrente ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di euro 64.495,99 a titolo di differenze retributive derivanti dall'asserito espletamento di mansioni superiori e dallo svolgimento di ore di lavoro straordinario e straordinario festivo, come da conteggi allegati.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha richiesto in via preliminare di: a) dichiarare la nullità dell'avverso ricorso per genericità di petitum e causa petendi; b) valutare la possibilità di riunire il presente procedimento ad altro, pendente dinanzi al Tribunale di Trani, avente n. 6905/2021
R.G., per ragioni di connessione;
c) dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per il credito maturato fino a maggio
2 2016, in virtù dell'atto di costituzione in mora inviato dalla lavoratrice alla parte resistente in data 11/05/2021. Nel merito, la ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando sia l'effettivo espletamento di mansioni superiori sia lo svolgimento della prestazione lavorativa in orari eccedenti quelli indicati da contratto, sostenendo di aver sempre corrisposto tutto quanto spettante alla ricorrente per il periodo di lavoro svolto, con la qualifica di “addetta alle vendite” inquadrata nel 4 livello del
CCNL Terziario, compreso quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi (come indicato nelle buste paga). La società datrice di lavoro ha, inoltre, richiesto la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
III. - Con provvedimento del 03/03/2023, Questo Giudicante, ritenuti non sussistenti i presupposti per la riunione al presente procedimento di quello, di più recente iscrizione, avente n.
6905/2021 R.G., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, ha dato seguito all'istruttoria orale.
IV. - In applicazione del principio della “ragione più liquida”
(Cass. Sez. 6 – Lav., Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 – Rv.
631058: “Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), si ritiene di poter trattare direttamente il merito della causa, in quanto la domanda attorea, all'esito dell'esame delle risultanze
3 dell'attività istruttoria, è risultata infondata per le ragioni di seguito esposte.
IV.1. - L'odierna ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente Solo in Controparte_1 riferimento al lavoro di tipo subordinato, infatti, è possibile far valere il principio di sufficienza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 21 ottobre 2000, n.13941).
Se non vi è dubbio circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa ed il luogo in cui si è svolta (come da documentazione allegata in atti), la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova, essendo a tanto onerata a norma dell'art. 2697 c.c., dell'espletamento di mansioni corrispondenti al rivendicato superiore inquadramento professionale e dell'espletamento di un maggiore numero di ore lavorative
(rispetto a quelle retribuite), osservando l'orario di lavoro come descritto nel proprio atto introduttivo.
IV.2. - Con riguardo alla prova dell'espletamento di mansioni superiori occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.30580 del
22/11/2019 (Rv. 655877 - 01)], «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata
4 applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001».
IV.2.1. - In applicazione del suddetto principio, occorre anzitutto procedere alla ricognizione delle attività in concreto svolte dalla ricorrente. Nel corso del giudizio, la lavoratrice non ha fornito la prova di aver espletato mansioni riconducibili alla qualifica di “gestore negozio” inquadrabile nel I livello del
CCNL Terziario, ragione per cui si ritiene corretto l'inquadramento nel IV livello dello stesso CCNL, conformemente a quanto previsto dal contratto lavorativo individuale.
In particolare, i testi di parte ricorrente e Testimone_1
– a conoscenza dei fatti di causa in quanto Testimone_2 dipendenti presso un bar situato a poca distanza dal luogo di lavoro della sig.ra – interrogati rispettivamente alle Pt_1 udienze del 05/07/2023 e del 22/11/2023, con riferimento alle mansioni svolte della lavoratrice hanno unicamente riferito che non avevano contezza dell'inquadramento contrattuale della ricorrente, ma pensavano si trattasse della titolare del punto vendita. Inoltre, il teste ha affermato: “ogniqualvolta Tes_2 entravo nel negozio vedevo la sig.ra lavorare alla cassa”. Pt_1
I testi di parte resistente, al contrario, hanno confermato l'assunto difensivo della società datrice di lavoro, dichiarando che molte mansioni, propriamente riferibili ad un ruolo direttivo e di gestione, vengono espletate direttamente dalla CP_1 attraverso i dipendenti preposti alle stesse. In particolare, il teste – dirigente della e responsabile Testimone_3 CP_1 degli acquisti dei punti vendita e dell'ingrosso – interrogato all'udienza del 05/07/2023, con riferimento alle mansioni svolte dagli impiegati dei diversi punti vendita facenti capo alla società resistente, ha confermato che tali dipendenti sono inquadrati con qualifica di “commessi e addetti alle vendite”.
Inoltre, il teste ha confermato la circostanza sub c)1 della memoria di costituzione, riferendo che i rapporti tra la sede 1 “Vero che la sig.ra cura i rapporti tra la sede centrale e la Pt_2 direzione di Monopoli e i vari negozi, e che la gestione degli stessi è affidata al sig. ”. Parte_3 5 centrale della società (sita in Monopoli) e i diversi punti vendita sono curati dalla sig.ra dipendente della Pt_2
, mentre è lo stesso teste ad occuparsi degli acquisti CP_1 dei singoli negozi. Il sig. ha precisato, quindi, che è Tes_3 la società resistente a fornire e consegnare la merce ai vari punti vendita. Allo stesso modo, il teste ha confermato che è la direzione della società a fornire indicazioni ai negozi in merito ad orari giornalieri di apertura, giornate di apertura festive, campagne promozionali e prezzi dei prodotti, così come è la società ad occuparsi della contabilità dei punti vendita e dei rapporti con tutti i dipendenti. Nello specifico, interrogato sulla circostanza sub g)2 della memoria, il teste ha riferito:
“confermo (…) che di questo si occupava l'ufficio amministrativo;
mentre l'attività giornaliera amministrativa e di chiusura veniva fatta dal negozio”. Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro anche nella deposizione del secondo teste di parte resistente,
responsabile commerciale della Testimone_4 CP_1
Questi, interrogato all'udienza del 10/01/2024, ha confermato le stesse circostanze della memoria in relazione all'inquadramento contrattuale dei dipendenti dei punti vendita e alle attività svolte dalla direzione centrale della società resistente (acquisto della merce, decisione degli orari di apertura, determinazione dei prezzi dei prodotti, tenuta della contabilità e rapporti con i dipendenti). Precisamente, con riferimento alla circostanza sub c), ha riferito che la gestione dei singoli negozi era affidata al sig. Parte_3
IV.2.2. - Compiuto l'accertamento sulle attività di fatto svolte dalla ricorrente, occorre esaminare le previsioni della contrattazione collettiva.
A tal proposito, il CCNL Terziario distingue le categorie di lavoratori che qui interessano nei termini di seguito riportati.
Al IV livello appartengono i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (…) 7. commesso alla vendita al pubblico”.
Invece, sono inquadrati nel I livello “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: (…) 2. gestore o gerente di negozio”.
Al II livello della contrattazione collettiva di riferimento, che qui si indica al fine di consentire un ampio raffronto, appartengono rispettivamente “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: (…) cassiere principale che sovraintenda più casse;
capo reparto o settore anche se non addetto alla vendita;
contabile con mansioni di concetto”.
In ultima analisi, rientrano nel III livello (che, secondo parte resistente, viene considerato nei conteggi allegati alla domanda attorea, nonostante il richiesto I livello) i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza,
e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di
7 consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (…)”.
IV.2.3. - Orbene, dal raffronto tra le due indagini, è evidente che le mansioni espletate dalla ricorrente nel corso del rapporto lavorativo sono state correttamente inquadrate nel IV livello del
CCNL Terziario.
Difatti, la sig.ra ha richiesto il trattamento economico Pt_1 corrispondente al I livello, affermando di aver espletato le mansioni di “responsabile vendite e cogestore negozio”, nulla specificando, tuttavia, sulle attività in concreto svolte. Al riguardo, anche i testi di parte ricorrente non sono stati in grado di fornire ulteriori informazioni, se non quella di aver visto la ricorrente mentre era alla cassa. Tale mansione, tra l'altro, è perfettamente riferibile al IV livello, trattandosi di attività connessa alla vendita. Dalle deposizioni dei testi di parte resistente, invece, è emerso che la ricorrente non aveva alcuna autonomia nella gestione del punto vendita, in quanto le decisioni su orari e giorni di apertura, prezzi dei prodotti, campagne promozionali e fornitura della merce venivano assunte direttamente dalla . La direzione centrale della società, CP_1 poi, curava i rapporti con i dipendenti e la contabilità del punto vendita, mentre i commessi dei singoli negozi si occupavano della contabilità giornaliera (presumibilmente della chiusura della cassa). Dunque, le mansioni espletate dalla ricorrente non corrispondono certamente a quelle ascrivibili al I livello del
CCNL, che comprende lavoratori con funzioni “ad alto contenuto professionale”, anche con responsabilità di direzione esecutiva, preposti alla gestione di unità produttive o a funzioni organizzative con ampio margine di autonomia. Come descritto dagli
8 di atti di parte, inoltre, nel punto vendita non erano presenti altri lavoratori se non la ricorrente e il coniuge ER
, anch'egli assunto con lo stesso inquadramento
[...] contrattuale. Per cui è del tutto assente l'attività di coordinamento del lavoro di altri dipendenti.
Parimenti, l'attività svolta dalla ricorrente non corrisponde alle mansioni dei lavoratori inquadrati nel II e III livello dello stesso CCNL che comprendono, rispettivamente, i lavoratori
“operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo” e i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto (…) in condizioni di autonomia operativa (…) con adeguata determinante iniziativa”. Risulta corretto, al contrario, l'inquadramento nel
IV livello, tenendo conto delle capacità tecnico-pratiche verosimilmente acquisite dalla lavoratrice nei diversi anni di lavoro.
IV.3. - Pertanto, la domanda attorea volta all'accertamento di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni ascrivibili al rivendicato superiore inquadramento professionale deve essere rigettata.
IV.4. - Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione di quanto alla stessa dovuto per ore di lavoro straordinario asseritamente svolto e non retribuito. In particolare, la lavoratrice sostiene di aver lavorato dalle ore
8,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30, per un totale di 8 ore giornaliere, oltre che per le domeniche e i giorni festivi indicati nel proprio atto introduttivo.
Di contro, la società resistente sostiene che l'orario osservato dalla ricorrente comprendeva 7 ore giornaliere di lavoro, dal lunedì al sabato (ad eccezione del giovedì in cui erano previste 5 ore giornaliere con chiusura pomeridiana del negozio), per un totale di 40 ore settimanali. Tale dato trova riscontro anche nella lettera di assunzione allegata da parte resistente.
La ricorrente, invece, non ha fornito la prova di aver svolto, di fatto, un'ora giornaliera di lavoro straordinario per tutto il
9 periodo dedotto nel proprio atto introduttivo. In particolare, il teste di parte ricorrente interrogato sulla Testimone_1 circostanza di cui al capitolo 33 del ricorso, ha dichiarato:
“l'orario di lavoro era dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore
17,00 alle 20,30; tanto posso riferire perché spesso portavo la colazione”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, Tes_2
, ha affermato di poter confermare la circostanza
[...] riguardante gli orari di lavoro, come indicati al capitolo 3 del ricorso, in quanto la ricorrente ed il collega-coniuge si ER recavano a fare colazione presso lo stesso bar. Entrambi i testi, infine, non sono stati in grado di riferire precisamente le giornate festive di apertura del punto vendita.
In altre parole, i testi, pur avallando la tesi attorea sugli orari di lavoro osservati, hanno reso dichiarazioni insufficienti ai fini della prova rigorosa richiesta in tema di lavoro straordinario. Difatti, la circostanza che la ricorrente ed il coniuge si recassero al bar a fare colazione (o la richiedessero presso il negozio), oltre a non fornire alcuna informazione sull'orario pomeridiano di chiusura, è del tutto inidonea a determinare l'ora di inizio della giornata lavorativa.
IV.5. - Alla luce delle argomentazioni su esposte, si ritiene infondata la domanda attorea anche nella parte volta all'accertamento delle ore di lavoro straordinario, come descritte in ricorso.
IV.6. - Né alla ricorrente può essere riconosciuto alcunché a titolo di “festività”, “ferie non godute” e “permessi” in difetto della prova rigorosa in merito alla effettiva maturazione del relativo diritto. Analogamente, nulla può essere riconosciuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto la corresponsione degli stessi emolumenti risulta dalle buste paga
(allegate da parte ricorrente verosimilmente a causa di un refuso nel procedimento, assegnato a Questo Giudicante, contrassegnato con il n. 6905/2021 R.G.). IV.7. - Per le ragioni anzidette, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
V. - Passando ad esaminare la richiesta della società resistente in merito alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria, si ritiene che questa sia infondata.
La norma ex art. 96 c.p.c. prevede la condanna alle spese e al risarcimento dei danni della parte che, risultata soccombente,
“abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, sussistendo tali requisiti in caso di consapevolezza circa la infondatezza della domanda o ignoranza colpevole riguardo la fondatezza delle tesi sostenute (Cass. Civ. 19 aprile 2016, n.
7726; Cass. Civ. 22 febbraio 2016, n. 3376).
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano i requisiti di mala fede o colpa grave nella condotta processuale di parte ricorrente, riconoscendosi, tutt'al più, un corredo probatorio del tutto insufficiente alla luce delle evidenze dell'attività istruttoria. Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere, “(…) agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost”. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8331 del 2024).
Per le ragioni su esposte, la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. spiegata dalla società resistente deve essere rigettata.
VI. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 52.000,01-260.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
11 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-RIGETTA integralmente il ricorso;
-RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria;
-CONDANNA la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
8.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Trani, 04/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Vero che la contabilità dei punti vendita viene tenuta dagli uffici amministrativi della sede centrale?”
6 3 “Vero che l'orario di lavoro svolto è stato il seguente: dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 così per complessive n. 8 ore giornaliere;
(…).”
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