Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2113/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Di Parte_1 C.F._1
Giovanni, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Falcone, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1.07.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120239007281153000 e la cartella di pagamento n. 29120060022605852000 ad essa sottesa limitatamente ai contributi previdenziali ivi richiesti, chiedendo dichiararsene l'inefficacia per mancata notifica dell'atto presupposto e per prescrizione della pretesa azionata.
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è altresì costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica della cartella di pagamento n.
29120060022605852000 (24.04.2007) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120239007281153000 (22.05.2024) era decorso un termine ampiamente superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120060022605852000 limitatamente ai contributi previdenziali ivi richiesti e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_1
spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Agrigento, il 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo