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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
3373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3373/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SCHENA ROSA, giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliato in Foggia alla Piazza U. Giordano, n.26
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.09.2025 sulle conclusioni di parte ricorrente, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 18.9.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 20.6.2023, conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in data Controparte_1
Per_ 09.9.2005 in Foggia e che da tale unione sono nati due figli: (n.ta in Foggia il 14.8.2008)
e (n.to in Foggia il 23.01.2013), entrambi attualmente studenti;
che nell'ultimo anno il Per_2 rapporto coniugale si è deteriorato a causa dei comportamenti posti in essere dal resistente contrari alla vita familiare, consistenti in un distacco dalla famiglia e dagli impegni genitoriali e nell'aver intrapreso una relazione extraconiugale;
che il marito sarebbe dedito anche all'utilizzo di sostanze stupefacenti, abuso di alcool e al gioco d'azzardo e slot machine;
che il figlio è affetto da “DSA – Disturbo Specifico dell'Apprendimento – ADHD”, avendo, a Per_2 scuola, un insegnante di sostegno e frequentando “un doposcuola specializzato presso il centro
“Cerchio della vita'”; che il sarebbe stato un genitore assente nella vita dei figli, CP_1 disinteressandosi di questi ultimi, anche da un punto di vista economico;
che il marito svolge la professione di “consulente del lavoro, svolgendo anche attività di payroll specialist”; che il reddito del marito sarebbe più alto rispetto a quanto effettivamente dichiarato, avendo una
“ingente” disponibilità di liquidità in casa, trovata “dalla ricorrente in maniera casuale”; che è proprietario di diversi immobili;
che lei è una dipendente dell'Amministrazione Provinciale di
Foggia, con un reddito mensile di € 1.200,00/1.300,00 ed è comproprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale.
Pertanto la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione con addebito al marito, ha chiesto:
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento esclusivo dei figli o in via subordinata quello condiviso, con collocamento presso di sé e con la predisposizione di un diritto di visita del minore in favore del;
il versamento da parte del resistente in favore dei figli di un CP_1 importo complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
il versamento dell'intero A.U.U. in favore dei figli;
il pagamento pro quota del mutuo gravante sulla casa familiare;
il risarcimento dei danni patiti e patendi a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito;
la condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il , benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti all'udienza del 16.10.2023, all'esito della quale il Giudice ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti e, ammessa la prova testimoniale nei limiti dell'ordinanza, ha rinviato all'udienza del
05.02.2024 per la sua assunzione.
Assunta la prova testimoniale, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.9.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., reso il 18.09.2025.
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso e il decreto sono stati regolarmente notificati ex art.3 bis L.53/1994 all'indirizzo di posta elettronica certificata del resistente. Il resistente, pur avendo ricevuto la p.e.c. (cfr. ricevuta di accettazione e avvenuta consegna), non ha inteso costituirsi, nemmeno nel prosieguo del procedimento.
Per tali motivi, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, già pronunciata all'udienza 16.10.2023.
2) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio.
Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti di CP_1 sulla presunta circostanza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente. A
[...] sostegno della propria tesi, la ricorrente ha affermato di aver appreso da “parenti, amici e conoscenti” di “relazioni fedifraghe” del marito e, al fine di verificare la veridicità di quanto appreso, ha incaricato una società di investigazioni, “Occhio Investigazioni”. La ha Pt_1 affermato che dalla relazione e dalle foto dell'investigatore privato è emersa la relazione extraconiugale intrattenuta dal , causa della dissoluzione del matrimonio. La CP_1 ricorrente afferma, inoltre, di aver scoperto che il marito è dipendente dal gioco di azzardo e all'“uso di alcool e cannabis”.
Ciò posto, si osserva che l'art. 151, co 2, c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024,
Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord.
n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023;
Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).
Nel caso di specie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere accolta, per i motivi che seguono.
La ricorrente, come visto, ha affermato che la causa della crisi matrimoniale sia da ricollegare al comportamento del , il quale ha intrattenuto una relazione extraconiugale con altra CP_1 donna e, precisamente, (cfr. relazione investigatore privato pag.4). La Persona_3 ricorrente, venuta a conoscenza della relazione extraconiugale del da alcuni parenti, CP_1 amici e conoscenti, ha incaricato, nell'estate del 2022, una società di investigazioni private (cfr. ricorso “la sig.ra , oltre che informata da parenti, amici e conoscenti di Parte_2 diverse relazioni fedifraghe” e ancora ”la sig.ra stanca ed esasperata dal Pt_1 comportamento del marito e dopo aver trascorso circa un anno da sola, abbandonata emotivamente e sentimentalmente e oberata da tutti gli impegni familiari senza il sostegno del marito, all'inizio dell'estate 2022, incaricava un'agenzia investigativa per far emergere e comprendere appieno i veri motivi del comportamento del marito”).
Dalla relazione a firma dell'investigatore privato, è emerso come il Persona_4
abbia incontrato varie volte una donna, identificata dallo stesso in CP_1 Per_4 [...]
. Per_3
Preliminarmente si deve affermare che , sentito come testimone Persona_4 all'udienza del 05.02.2024, ha affermato di aver condotto lui personalmente l'indagine investigativa, confermando quanto visto, fotografato e scritto nella stessa (cfr. verbale del
05.02.2024 “vero quanto mi si legge al cap. a). Ho condotto io l'indagine investigativa. Vero quanto mi si legge al cap. b). Confermo integralmente la mia relazione e le foto da me scattate;
preciso anche che su ogni pagina è apposto il timbro dell'istituto di investigazione, proprio a sigillo di quanto redatto nell'immediatezza dei fatti”).
Sempre in via preliminare bisogna verificare l'utilizzabilità a fini probatori della relazione dell'investigatore privato. La giurisprudenza, anche recente, ha affermato che la relazione investigativa rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili ex art. 116 c.p.c., di cui il
Giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. In particolare, la relazione scritta redatta da un investigatore privato, essendo, come visto, prova atipica, deve essere valutata insieme ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti. In tale contesto, si inserisce, per esempio, il materiale fotografico prodotto insieme alla relazione investigativa, che è utilizzabile, giusto quanto affermato dall'art. 2712 c.c., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto (si veda Cass. civ. 4038/2024, in tale sentenza la Corte di Cassazione pronunciandosi in merito all'utilizzabilità a fini probatori della relazione dell'investigatore privato nell'ambito di un giudizio di separazione con richiesta di addebito della stessa a carico di uno dei coniugi ha affermato che la relazione investigativa rientra “tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Nella specie, la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti (…). In particolare, è stato chiarito da questa Corte che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma., cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”).
Pertanto, attesa la utilizzabilità a fini probatori della relazione dell'investigatore privato corredata dalle foto, seppure nel caso fossero state disconosciute dall'interessato, si può affermare quanto segue.
Dalla relazione e, in particolare, dalle foto allegate si evince, come già detto, che il CP_1 sia in atteggiamenti intimi con la (cfr. foto 10, 12, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35). Per_3
In particolare, sono da considerare due situazioni: 1) la prima del giorno 08.7.2022 alle “ore
01.57 il assieme alla donna raggiungono l' abbracciandosi e CP_1 Parte_3 baciandosi prima di accedervi all'interno; entrati quindi successivamente all'interno dell'auto
i dirigono per poi sostare in Via Camporeale nei paraggi di un cantiere indicato con il civico
9, luogo poco illuminato dove solitamente sostano le coppie in cerca di intimità. Ore 03:49 è notato fuoriuscire dal lato guida il , lo stesso intento a ricomporsi CP_1 nell'abbigliamento, terminate dette operazioni ed entrato in auto si rimettono in marcia per giungere in Via Fratelli Biondi, sostando all'altezza del civico 20/22, scendono entrambi dall'auto, raggiungono a piedi il civico 20 all'interno del cortile di pertinenza, scortata quindi la donna al portone di casa e salutata il fa ritorno alla propria vettura per CP_1 portarsi in Viale Manfredi, 56 alla propria abitazione” (cfr. relazione investigatore privato pagg.
2-3 e foto da 14 a 19); 2) la seconda è quando l'investigatore privato osserva la Per_3 recarsi il giorno 08.7.2022 alle ore 02:45 presso l'abitazione dei coniugi , Controparte_2 mentre la (moglie del ) era con i figli presso MA (cfr. relazione Pt_1 CP_1 pag. 3 “giorno 08/07/2022 ore 02:45 l' si rimette in marcia per giungere Parte_4 subito dopo in Viale Manfredi nei pressi del luogo di residenza del , quindi CP_1 prestando elevata attenzione ad eventuale presenza di altri residenti, i due con molto cautela accedono all'interno del civico 56 ove insiste l'abitazione dell'osservato. Si attesta che sino alle 08:00 del mattino la donna non è stata notata fuoriuscire dal citato portone. Si puntualizza ulteriormente di aver ricevuto notizie dalla Committente che in quel fine settimana la stessa era nella località marittima di MA in compagnia della prole ospite dei propri genitori”; cfr. anche foto da 23 a 26).
Pertanto, da tutta la documentazione prodotta, è molto probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, che il abbia intrattenuto una relazione sentimentale con altra donna durante CP_1 la vita matrimoniale. Di particolare importanza, in tal senso, sono i già descritti episodi del
08.7.2022, che vedono il e la prima da soli in un luogo appartato e CP_1 Per_3 successivamente vedono la donna entrare al civico 56, sede della casa coniugale dei coniugi
, per poi uscirne solo la mattina seguente, mentre la era in altra Controparte_2 Pt_1 località con i figli minori (cfr. ricorso pag. 4).
Ulteriormente si deve aggiungere che è onere della parte a cui viene contestato il mancato rispetto dell'obbligo di fedeltà provare che la crisi matrimoniale fosse anteriore all'accertata infedeltà (cfr. ex multis Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012 “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”).
Seppure alla contumacia del convenuto (resistente) non si riconnette sic et simpliciter la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore (ricorrente), ma è quest'ultimo a dover provare i fatti posti a fondamento della domanda (si veda ex multis Cass. civ. ord. 14372/2023,
15288/2023). Nel caso di specie, proprio dalle allegazioni della ricorrente, risulta provata la relazione extraconiugale del e come questa sia stata la causa della dissoluzione del CP_1 matrimonio (cfr. emblematiche in tal senso le note scritte della ricorrente del 08.10.2023 “si evidenzia che il Sig. in seguito al ricevimento degli atti della separazione, CP_1 notificatigli a mezzo pec dalla scrivente difesa in data 10.7.2023, dopo aver reagito
“animatamente” nei confronti della moglie e aver in seguito inviato messaggi telefonici offensivi, si allontanava dal 14.8.2023 definitivamente dalla casa familiare”).
Invece, non risulta provato che il sia venuto meno agli obblighi di collaborazione, CP_1 sottraendo denaro ai bisogni della famiglia, a causa del gioco d'azzardo o slot machine o spendendolo per l'uso di sostanze stupefacenti. Infatti, non vi è prova, nemmeno nel senso della probabilità, che le foto prodotte dalla ricorrente raffigurino sostanze cui fa uso il e CP_1 denaro sottratto ai bisogni della famiglia.
Pertanto, alla luce di quanto detto, il Tribunale accoglie la domanda, formulata dalla ricorrente, di addebito della separazione nei confronti del , in merito alla relazione CP_1 extraconiugale intrattenuta da quest'ultimo, che è stata causa della dissoluzione del matrimonio. 4) Sull'affidamento e collocamento dei figli.
La ricorrente ha formulato domanda di affidamento esclusivo dei figli, sulla base dell'assenza del padre nella vita quotidiana di quest'ultimi. Tale disinteresse, secondo la ricorrente, Per_ renderebbe difficile assumere decisioni immediate in favore di e . Inoltre, la Per_2 Pt_1 afferma che il non sarebbe idoneo a prendersi cura dei figli perché dedito all'uso di CP_1 sostanze alcoliche e psicotrope. Per_ Come sopra esposto, la coppia ha avuto due figli: (n.ta a Foggia il 14.8.2008) e (n.to Per_2
a Foggia il 23.01.2013).
Nella presente fattispecie, quindi, trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 337 bis e ss. cc in materia di affidamento e mantenimento dei figli. Infatti, le disposizioni di cui al capo II del Titolo IX del Libro I del Codice civile regolamentano l'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tali norme disciplinano, cioè, tutte quelle situazioni nelle quali il vincolo che lega o legava la coppia genitoriale è in fase patologica e sia in disgregazione il nucleo familiare che detti genitori hanno costituito.
L'art. 337 ter c.c. prevede, più nello specifico, che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ.
n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012; Cass. civ.
n.18867/2011; Cass. civ. n.24526/2010).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Pertanto, il Tribunale al fine di adottare i provvedimenti relativi al minore, deve valutare non solo la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, ma anche la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori. Il Tribunale, inoltre, deve adottare la soluzione che esprima il miglior interesse del bambino, valutate tutte le circostanze del caso.
Nel caso di specie la si prende cura in maniera adeguata dei figli curandone i loro Pt_1 interessi e le loro istanze. In particolare, si prende cura anche delle difficoltà incontrate dal minore , che presenta un disturbo dell'apprendimento. Per_2
Per quanto riguarda il , la ha affermato che lo stesso non intrattiene rapporti CP_1 Pt_1 con i figli. La ricorrente sostiene che il resistente, da quando si è trasferito a Rimini, ha contatti
“saltuari e discontinui” con i figli “attraverso il telefono” (cfr. note di deposito 08.102023
“dopo aver verbalmente reagito “animatamente” nei confronti della moglie e aver in seguito inviato messaggi telefonici offensivi, si allontanava dal 14.08.2023 definitivamente dalla casa familiare sottraendosi ulteriormente e definitivamente ad ogni responsabilità nel sostegno della famiglia, sia dal punto di vista morale che economico, limitandosi a interagire con i figli soltanto telefonicamente, senza mai incontrarli, essendosi trasferito, a suo dire in quel di
Rimini per motivi di lavoro”; vedi comparsa di conclusionale “allo stato, il Sig. CP_1 continua a vivere e lavorare fuori regione, in quel di Rimini, ove alloggia senza fissa dimora, pernottando in albergo. Il trasferimento del resistente in altra regione, senza comunicazione di residenza e senza una effettiva stabilità abitativa, rendono i contatti tra le parti genitoriali labili e non continuativi (l'unico contatto è il telefono o i messaggi tramite WhatsApp quando
e se risponde prontamente)”.
Ulteriore indice del disinteresse del verso i figli è dato dalla circostanza che CP_1 quest'ultimo non si è costituito nel presente procedimento, benché sia stato regolarmente citato.
Risulta, nvece, indimostrato che il faccio uso di sostanze stupefacenti o sia dedito CP_1 all'utilizzo di alcool.
Da quanto appena detto emerge la figura di un genitore che non si preoccupa delle istanze dei figli, che sente saltuariamente per telefono e che non incontra, data anche la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza dei figli e di lavoro del padre (cfr. note scritte per l'udienza
08.10.2023).
Se da una parte la distanza non è un giustificato motivo per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, dall'altra l'oggettivo disinteresse mostrato dal verso i CP_1 figli induce il Tribunale verso un affidamento esclusivo dei minori alla madre, attesi i profili di inidoneità educativa/genitoriale del resistente (vedi Cass. civ. ord. 16280/2025 massimata “in tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, il Tribunale ritiene meglio rispondente agli Per_ interessi di e che gli stessi vengano affidati in via esclusiva alla madre Per_2 Pt_1
, collocati presso la stessa, concentrando in capo a quest'ultima le competenze genitoriali,
[...] in virtù di quanto disposto dall'art. 337 quater co 3 c.c.
Con l'affido monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, ma, ciò nonostante “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può tuttavia trovare una deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Infatti, il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido esclusivo con concentrazione dei compiti alla madre è opportuno per evitare che sia pregiudicato, a fronte di questioni di fondamentale importanza, l'interesse dei minori.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, nulla deve essere disposto riguardo alla figlia Per_
che in considerazione della sua età e dei rapporti che riuscirà ad instaurare con il padre, potrà decidere lei stessa, previo accordo con il , quando vederlo. CP_1 Per quanto riguarda , attesa la contumacia del che non ha esposto al Tribunale Per_2 CP_1 sue eventuali difficoltà organizzative/lavorative per incontrare il figlio, si può affermare quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, , ogni qualvolta lo vorrà, Per_2 previo accordo con la madre. In caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, secondo la seguente regolamentazione: a) nella prima e terza settimana del mese il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21:00, in considerazione degli impegni extrascolastici dei figli emergenti dal piano genitoriale allegato dalla ricorrente;
nella seconda e quarta settimana il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e i fine settimana (due al mese) dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della, domenica;
c) Nel periodo estivo, quindici giorni, anche non consecutivi, ma con periodi non inferiori a cinque giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da valutare concordemente tra i genitori entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
d) durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con se i figli minori una settimana, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente tra loro;
e) per le vacanze pasquali i figli minori trascorreranno il giorno di
Pasqua il Lunedi dell'Angelo alternativamente tra i genitori;
f) le festività istituzionali e i compleanni del figlio minore, alternativamente tra i genitori, come da piano genitoriale, mentre i compleanni dei genitori verranno trascorsi con i medesimi nel giorno del compleanno rispettivo.
5) Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sul presupposto che i figli vivono con lei.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico,
e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento (si veda ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del
2018; Cass. 18 settembre 2013 n.21334).
Ciò sulla base del principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023; si veda anche Cass. 18 settembre
2013 n. 21334 secondo cui “il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c.
(introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”). Per_ Si ricorda che la coppia ha avuto due figli, e , ancora minorenni e collocati presso la Per_2 madre. Pertanto, la casa coniugale deve essere assegnata a Parte_1
6) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento da parte del in favore CP_1 dei figli di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), sulla circostanza che gli stessi sono ancora impegnati nel loro percorso formativo. Per_ La coppia ha avuto due figli: di anni 17, e , di anni 12. Per_2
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il
Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Pertanto, in base a tali principi deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore dei figli, sulla circostanza che gli stessi sono ancora impegnati nel loro percorso formativo (vedi Per_ ricorso “ […] studentessa iscritta al primo anno del Liceo Psicopedagogico “Carolina
Poerio” di Foggia” e “ […] studente iscritto al quinto anno della scuola primaria Per_2
“Dante Alighieri” di Foggia”).
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, si può osservare quanto segue.
presso cui i figli sono collocati, lavora presso la Provincia di Foggia. La Parte_1 ricorrente ha dichiarato un reddito di € 16.954,00 per l'anno 2019 (cfr. dichiarazioni dei redditi anno 2020), di € 17.871,00 per l'anno di imposta 2020 (cfr. dichiarazione dei redditi anno
2021), di € 17.840,00 per l'anno di imposta 2021 (cfr. dichiarazioni dei redditi anno 2022).
La ha affermato che il è un libero professionista e, nella specie, consulente Pt_1 CP_1 del lavoro e di payroll specialist (cfr. ricorso). La ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi del : di € 2.262,00 per l'anno di imposta 2019 (cfr. PF 2020), di € 1.677,00 CP_1 per l'anno di imposta 2020 (PF 2021), di € 1.990,00 per l'anno di imposta 2021 (PF 2022).
Tali dichiarazioni, però, non risultano compatibili con l'attività svolta dal e con CP_1 quanto risulta dalla relazione a firma dell'investigatore privato , che vede il Per_4 CP_1 frequentare diverse attività commerciali (cfr. relazione investigativa e foto allegate). Per_4
Inoltre, le stesse non paiono compatibili anche con la liquidità in possesso ai coniugi CP_1 presso la loro abitazione e degli immobili in proprietà al (cfr. ricorso e foto Pt_1 CP_1
13; visura ). CP_1
Pertanto, il Tribunale, non ritenendo congrue le dichiarazioni dei redditi del rispetto CP_1
a quanto appena affermato, ritiene opportuno che il resistente versi come assegno di Per_ mantenimento in favore dei figli, e , la somma complessiva di € 800,00 mensili (€ Per_2
400,00 per ciascun figlio), versandola entro il 5 di ogni mese a da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
Per quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto alla in Parte_1 considerazione dell'affidamento esclusivo dei figli, dovendo lei prendere tutte le decisioni, Per_ anche quelle di maggiore interesse, in favore di e . Per_2
7) Sulla domanda di risarcimento del danno.
La ricorrente ha chiesto il risarcimento “di tutti i danni patiti e patendi dalla Sig.ra Pt_1
”, a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito.
[...]
La domanda formulata dalla ricorrente è generica e, in ogni caso, non provata.
La ricorrente non ha fornito prova dei danni sofferti in seguito alla scoperta della relazione extraconiugale.
Infatti, ai fini del riconoscimento di un risarcimento del danno non patrimoniale di natura endoconiugale (o endofamiliare), non è sufficiente la semplice violazione di una norma anche di natura Costituzionale, ma devono essere dimostrate le conseguenze derivate da tale violazione, non essendo configurabile un danno in re ipsa, in accordo agli ormai costanti principi della giurisprudenza. Per tali ragioni, il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dal Pt_1
.
[...]
8) Sulla domanda del pagamento della rata del mutuo.
La ricorrente ha chiesto disporsi che il pagamento della rata di mutuo sia a carico al 50% dei coniugi. Tale domanda non è stata rinunciata ed è stata riproposta con le note del 06.9.2025, in base a cui la ricorrente “si riporta al ricorso introduttivo e alle argomentazioni difensive ivi rassegnate, a tutti gli scritti difensivi e da ultimo alla comparsa conclusionale depositata agli atti, chiedendone l'integrale accoglimento”.
Tale domanda è inammissibile.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di separazione (o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione o di esatto adempimento, soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009;
Cass. Sez. 1 n.2155/2010).
Pertanto, il Tribunale dichiara la domanda inammissibile.
9) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del processo (con l'accoglimento della domanda di addebito della separazione e quella di affidamento esclusivo dei figli minori, e il rigetto della domanda risarcitoria e inammissibilità della domanda di pagamento del mutuo), che ha comportato una maggiore parziale soccombeenza del resistente, le spese di lite devono porsi a carico del nella misura dei 2/3, e si liquidano in base al D.M. n.55/2014 così Controparte_1 come modificato dal D.M. n.147/2022, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: • pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
18.3.1977, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio celebrato Controparte_1 in Foggia (FG) il 09.9.2005 (atto n.440 – parte II - Serie A – anno 2005);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• accoglie la domanda di addebito della separazione, addebitando la stessa al Controparte_1 così come da parte motiva;
Per_
• affida i minori e in via esclusiva alla madre, prevedendo che restino Per_2 Parte_1 collocati stabilmente presso la stessa;
la madre avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui minori, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggior interesse per i figli;
• disciplina il diritto di visita padre-figli nei termini specificati in parte motiva;
• pone a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
Per_ dei figli e di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 mensili per ciascun figlio), da Per_2 versare entro il 5 di ogni mese alla da rivalutarsi annualmente in base alla Parte_1 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto interamente alla Pt_1
;
[...]
• assegna la casa coniugale a genitore collocatario dei figli minori;
Parte_1
• rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente;
• dichiara inammissibile la domanda di pagamento del mutuo;
• condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.384,70 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
RO HE, dichiaratasi antistataria.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 14.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3373/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SCHENA ROSA, giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliato in Foggia alla Piazza U. Giordano, n.26
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.09.2025 sulle conclusioni di parte ricorrente, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 18.9.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 20.6.2023, conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in data Controparte_1
Per_ 09.9.2005 in Foggia e che da tale unione sono nati due figli: (n.ta in Foggia il 14.8.2008)
e (n.to in Foggia il 23.01.2013), entrambi attualmente studenti;
che nell'ultimo anno il Per_2 rapporto coniugale si è deteriorato a causa dei comportamenti posti in essere dal resistente contrari alla vita familiare, consistenti in un distacco dalla famiglia e dagli impegni genitoriali e nell'aver intrapreso una relazione extraconiugale;
che il marito sarebbe dedito anche all'utilizzo di sostanze stupefacenti, abuso di alcool e al gioco d'azzardo e slot machine;
che il figlio è affetto da “DSA – Disturbo Specifico dell'Apprendimento – ADHD”, avendo, a Per_2 scuola, un insegnante di sostegno e frequentando “un doposcuola specializzato presso il centro
“Cerchio della vita'”; che il sarebbe stato un genitore assente nella vita dei figli, CP_1 disinteressandosi di questi ultimi, anche da un punto di vista economico;
che il marito svolge la professione di “consulente del lavoro, svolgendo anche attività di payroll specialist”; che il reddito del marito sarebbe più alto rispetto a quanto effettivamente dichiarato, avendo una
“ingente” disponibilità di liquidità in casa, trovata “dalla ricorrente in maniera casuale”; che è proprietario di diversi immobili;
che lei è una dipendente dell'Amministrazione Provinciale di
Foggia, con un reddito mensile di € 1.200,00/1.300,00 ed è comproprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale.
Pertanto la ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione con addebito al marito, ha chiesto:
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento esclusivo dei figli o in via subordinata quello condiviso, con collocamento presso di sé e con la predisposizione di un diritto di visita del minore in favore del;
il versamento da parte del resistente in favore dei figli di un CP_1 importo complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
il versamento dell'intero A.U.U. in favore dei figli;
il pagamento pro quota del mutuo gravante sulla casa familiare;
il risarcimento dei danni patiti e patendi a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito;
la condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il , benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti all'udienza del 16.10.2023, all'esito della quale il Giudice ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti e, ammessa la prova testimoniale nei limiti dell'ordinanza, ha rinviato all'udienza del
05.02.2024 per la sua assunzione.
Assunta la prova testimoniale, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.9.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., reso il 18.09.2025.
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso e il decreto sono stati regolarmente notificati ex art.3 bis L.53/1994 all'indirizzo di posta elettronica certificata del resistente. Il resistente, pur avendo ricevuto la p.e.c. (cfr. ricevuta di accettazione e avvenuta consegna), non ha inteso costituirsi, nemmeno nel prosieguo del procedimento.
Per tali motivi, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, già pronunciata all'udienza 16.10.2023.
2) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio.
Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti di CP_1 sulla presunta circostanza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente. A
[...] sostegno della propria tesi, la ricorrente ha affermato di aver appreso da “parenti, amici e conoscenti” di “relazioni fedifraghe” del marito e, al fine di verificare la veridicità di quanto appreso, ha incaricato una società di investigazioni, “Occhio Investigazioni”. La ha Pt_1 affermato che dalla relazione e dalle foto dell'investigatore privato è emersa la relazione extraconiugale intrattenuta dal , causa della dissoluzione del matrimonio. La CP_1 ricorrente afferma, inoltre, di aver scoperto che il marito è dipendente dal gioco di azzardo e all'“uso di alcool e cannabis”.
Ciò posto, si osserva che l'art. 151, co 2, c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024,
Cass. civ. ord. sez. n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord.
n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023;
Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent. 19328/2015).
Nel caso di specie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere accolta, per i motivi che seguono.
La ricorrente, come visto, ha affermato che la causa della crisi matrimoniale sia da ricollegare al comportamento del , il quale ha intrattenuto una relazione extraconiugale con altra CP_1 donna e, precisamente, (cfr. relazione investigatore privato pag.4). La Persona_3 ricorrente, venuta a conoscenza della relazione extraconiugale del da alcuni parenti, CP_1 amici e conoscenti, ha incaricato, nell'estate del 2022, una società di investigazioni private (cfr. ricorso “la sig.ra , oltre che informata da parenti, amici e conoscenti di Parte_2 diverse relazioni fedifraghe” e ancora ”la sig.ra stanca ed esasperata dal Pt_1 comportamento del marito e dopo aver trascorso circa un anno da sola, abbandonata emotivamente e sentimentalmente e oberata da tutti gli impegni familiari senza il sostegno del marito, all'inizio dell'estate 2022, incaricava un'agenzia investigativa per far emergere e comprendere appieno i veri motivi del comportamento del marito”).
Dalla relazione a firma dell'investigatore privato, è emerso come il Persona_4
abbia incontrato varie volte una donna, identificata dallo stesso in CP_1 Per_4 [...]
. Per_3
Preliminarmente si deve affermare che , sentito come testimone Persona_4 all'udienza del 05.02.2024, ha affermato di aver condotto lui personalmente l'indagine investigativa, confermando quanto visto, fotografato e scritto nella stessa (cfr. verbale del
05.02.2024 “vero quanto mi si legge al cap. a). Ho condotto io l'indagine investigativa. Vero quanto mi si legge al cap. b). Confermo integralmente la mia relazione e le foto da me scattate;
preciso anche che su ogni pagina è apposto il timbro dell'istituto di investigazione, proprio a sigillo di quanto redatto nell'immediatezza dei fatti”).
Sempre in via preliminare bisogna verificare l'utilizzabilità a fini probatori della relazione dell'investigatore privato. La giurisprudenza, anche recente, ha affermato che la relazione investigativa rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili ex art. 116 c.p.c., di cui il
Giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. In particolare, la relazione scritta redatta da un investigatore privato, essendo, come visto, prova atipica, deve essere valutata insieme ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti. In tale contesto, si inserisce, per esempio, il materiale fotografico prodotto insieme alla relazione investigativa, che è utilizzabile, giusto quanto affermato dall'art. 2712 c.c., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto (si veda Cass. civ. 4038/2024, in tale sentenza la Corte di Cassazione pronunciandosi in merito all'utilizzabilità a fini probatori della relazione dell'investigatore privato nell'ambito di un giudizio di separazione con richiesta di addebito della stessa a carico di uno dei coniugi ha affermato che la relazione investigativa rientra “tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Nella specie, la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti (…). In particolare, è stato chiarito da questa Corte che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma., cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”).
Pertanto, attesa la utilizzabilità a fini probatori della relazione dell'investigatore privato corredata dalle foto, seppure nel caso fossero state disconosciute dall'interessato, si può affermare quanto segue.
Dalla relazione e, in particolare, dalle foto allegate si evince, come già detto, che il CP_1 sia in atteggiamenti intimi con la (cfr. foto 10, 12, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35). Per_3
In particolare, sono da considerare due situazioni: 1) la prima del giorno 08.7.2022 alle “ore
01.57 il assieme alla donna raggiungono l' abbracciandosi e CP_1 Parte_3 baciandosi prima di accedervi all'interno; entrati quindi successivamente all'interno dell'auto
i dirigono per poi sostare in Via Camporeale nei paraggi di un cantiere indicato con il civico
9, luogo poco illuminato dove solitamente sostano le coppie in cerca di intimità. Ore 03:49 è notato fuoriuscire dal lato guida il , lo stesso intento a ricomporsi CP_1 nell'abbigliamento, terminate dette operazioni ed entrato in auto si rimettono in marcia per giungere in Via Fratelli Biondi, sostando all'altezza del civico 20/22, scendono entrambi dall'auto, raggiungono a piedi il civico 20 all'interno del cortile di pertinenza, scortata quindi la donna al portone di casa e salutata il fa ritorno alla propria vettura per CP_1 portarsi in Viale Manfredi, 56 alla propria abitazione” (cfr. relazione investigatore privato pagg.
2-3 e foto da 14 a 19); 2) la seconda è quando l'investigatore privato osserva la Per_3 recarsi il giorno 08.7.2022 alle ore 02:45 presso l'abitazione dei coniugi , Controparte_2 mentre la (moglie del ) era con i figli presso MA (cfr. relazione Pt_1 CP_1 pag. 3 “giorno 08/07/2022 ore 02:45 l' si rimette in marcia per giungere Parte_4 subito dopo in Viale Manfredi nei pressi del luogo di residenza del , quindi CP_1 prestando elevata attenzione ad eventuale presenza di altri residenti, i due con molto cautela accedono all'interno del civico 56 ove insiste l'abitazione dell'osservato. Si attesta che sino alle 08:00 del mattino la donna non è stata notata fuoriuscire dal citato portone. Si puntualizza ulteriormente di aver ricevuto notizie dalla Committente che in quel fine settimana la stessa era nella località marittima di MA in compagnia della prole ospite dei propri genitori”; cfr. anche foto da 23 a 26).
Pertanto, da tutta la documentazione prodotta, è molto probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, che il abbia intrattenuto una relazione sentimentale con altra donna durante CP_1 la vita matrimoniale. Di particolare importanza, in tal senso, sono i già descritti episodi del
08.7.2022, che vedono il e la prima da soli in un luogo appartato e CP_1 Per_3 successivamente vedono la donna entrare al civico 56, sede della casa coniugale dei coniugi
, per poi uscirne solo la mattina seguente, mentre la era in altra Controparte_2 Pt_1 località con i figli minori (cfr. ricorso pag. 4).
Ulteriormente si deve aggiungere che è onere della parte a cui viene contestato il mancato rispetto dell'obbligo di fedeltà provare che la crisi matrimoniale fosse anteriore all'accertata infedeltà (cfr. ex multis Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012 “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”).
Seppure alla contumacia del convenuto (resistente) non si riconnette sic et simpliciter la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore (ricorrente), ma è quest'ultimo a dover provare i fatti posti a fondamento della domanda (si veda ex multis Cass. civ. ord. 14372/2023,
15288/2023). Nel caso di specie, proprio dalle allegazioni della ricorrente, risulta provata la relazione extraconiugale del e come questa sia stata la causa della dissoluzione del CP_1 matrimonio (cfr. emblematiche in tal senso le note scritte della ricorrente del 08.10.2023 “si evidenzia che il Sig. in seguito al ricevimento degli atti della separazione, CP_1 notificatigli a mezzo pec dalla scrivente difesa in data 10.7.2023, dopo aver reagito
“animatamente” nei confronti della moglie e aver in seguito inviato messaggi telefonici offensivi, si allontanava dal 14.8.2023 definitivamente dalla casa familiare”).
Invece, non risulta provato che il sia venuto meno agli obblighi di collaborazione, CP_1 sottraendo denaro ai bisogni della famiglia, a causa del gioco d'azzardo o slot machine o spendendolo per l'uso di sostanze stupefacenti. Infatti, non vi è prova, nemmeno nel senso della probabilità, che le foto prodotte dalla ricorrente raffigurino sostanze cui fa uso il e CP_1 denaro sottratto ai bisogni della famiglia.
Pertanto, alla luce di quanto detto, il Tribunale accoglie la domanda, formulata dalla ricorrente, di addebito della separazione nei confronti del , in merito alla relazione CP_1 extraconiugale intrattenuta da quest'ultimo, che è stata causa della dissoluzione del matrimonio. 4) Sull'affidamento e collocamento dei figli.
La ricorrente ha formulato domanda di affidamento esclusivo dei figli, sulla base dell'assenza del padre nella vita quotidiana di quest'ultimi. Tale disinteresse, secondo la ricorrente, Per_ renderebbe difficile assumere decisioni immediate in favore di e . Inoltre, la Per_2 Pt_1 afferma che il non sarebbe idoneo a prendersi cura dei figli perché dedito all'uso di CP_1 sostanze alcoliche e psicotrope. Per_ Come sopra esposto, la coppia ha avuto due figli: (n.ta a Foggia il 14.8.2008) e (n.to Per_2
a Foggia il 23.01.2013).
Nella presente fattispecie, quindi, trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 337 bis e ss. cc in materia di affidamento e mantenimento dei figli. Infatti, le disposizioni di cui al capo II del Titolo IX del Libro I del Codice civile regolamentano l'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tali norme disciplinano, cioè, tutte quelle situazioni nelle quali il vincolo che lega o legava la coppia genitoriale è in fase patologica e sia in disgregazione il nucleo familiare che detti genitori hanno costituito.
L'art. 337 ter c.c. prevede, più nello specifico, che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ.
n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012; Cass. civ.
n.18867/2011; Cass. civ. n.24526/2010).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Pertanto, il Tribunale al fine di adottare i provvedimenti relativi al minore, deve valutare non solo la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, ma anche la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori. Il Tribunale, inoltre, deve adottare la soluzione che esprima il miglior interesse del bambino, valutate tutte le circostanze del caso.
Nel caso di specie la si prende cura in maniera adeguata dei figli curandone i loro Pt_1 interessi e le loro istanze. In particolare, si prende cura anche delle difficoltà incontrate dal minore , che presenta un disturbo dell'apprendimento. Per_2
Per quanto riguarda il , la ha affermato che lo stesso non intrattiene rapporti CP_1 Pt_1 con i figli. La ricorrente sostiene che il resistente, da quando si è trasferito a Rimini, ha contatti
“saltuari e discontinui” con i figli “attraverso il telefono” (cfr. note di deposito 08.102023
“dopo aver verbalmente reagito “animatamente” nei confronti della moglie e aver in seguito inviato messaggi telefonici offensivi, si allontanava dal 14.08.2023 definitivamente dalla casa familiare sottraendosi ulteriormente e definitivamente ad ogni responsabilità nel sostegno della famiglia, sia dal punto di vista morale che economico, limitandosi a interagire con i figli soltanto telefonicamente, senza mai incontrarli, essendosi trasferito, a suo dire in quel di
Rimini per motivi di lavoro”; vedi comparsa di conclusionale “allo stato, il Sig. CP_1 continua a vivere e lavorare fuori regione, in quel di Rimini, ove alloggia senza fissa dimora, pernottando in albergo. Il trasferimento del resistente in altra regione, senza comunicazione di residenza e senza una effettiva stabilità abitativa, rendono i contatti tra le parti genitoriali labili e non continuativi (l'unico contatto è il telefono o i messaggi tramite WhatsApp quando
e se risponde prontamente)”.
Ulteriore indice del disinteresse del verso i figli è dato dalla circostanza che CP_1 quest'ultimo non si è costituito nel presente procedimento, benché sia stato regolarmente citato.
Risulta, nvece, indimostrato che il faccio uso di sostanze stupefacenti o sia dedito CP_1 all'utilizzo di alcool.
Da quanto appena detto emerge la figura di un genitore che non si preoccupa delle istanze dei figli, che sente saltuariamente per telefono e che non incontra, data anche la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza dei figli e di lavoro del padre (cfr. note scritte per l'udienza
08.10.2023).
Se da una parte la distanza non è un giustificato motivo per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, dall'altra l'oggettivo disinteresse mostrato dal verso i CP_1 figli induce il Tribunale verso un affidamento esclusivo dei minori alla madre, attesi i profili di inidoneità educativa/genitoriale del resistente (vedi Cass. civ. ord. 16280/2025 massimata “in tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, il Tribunale ritiene meglio rispondente agli Per_ interessi di e che gli stessi vengano affidati in via esclusiva alla madre Per_2 Pt_1
, collocati presso la stessa, concentrando in capo a quest'ultima le competenze genitoriali,
[...] in virtù di quanto disposto dall'art. 337 quater co 3 c.c.
Con l'affido monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, ma, ciò nonostante “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può tuttavia trovare una deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Infatti, il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido esclusivo con concentrazione dei compiti alla madre è opportuno per evitare che sia pregiudicato, a fronte di questioni di fondamentale importanza, l'interesse dei minori.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, nulla deve essere disposto riguardo alla figlia Per_
che in considerazione della sua età e dei rapporti che riuscirà ad instaurare con il padre, potrà decidere lei stessa, previo accordo con il , quando vederlo. CP_1 Per quanto riguarda , attesa la contumacia del che non ha esposto al Tribunale Per_2 CP_1 sue eventuali difficoltà organizzative/lavorative per incontrare il figlio, si può affermare quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, , ogni qualvolta lo vorrà, Per_2 previo accordo con la madre. In caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, secondo la seguente regolamentazione: a) nella prima e terza settimana del mese il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21:00, in considerazione degli impegni extrascolastici dei figli emergenti dal piano genitoriale allegato dalla ricorrente;
nella seconda e quarta settimana il martedì e il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e i fine settimana (due al mese) dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della, domenica;
c) Nel periodo estivo, quindici giorni, anche non consecutivi, ma con periodi non inferiori a cinque giorni, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da valutare concordemente tra i genitori entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
d) durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con se i figli minori una settimana, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente tra loro;
e) per le vacanze pasquali i figli minori trascorreranno il giorno di
Pasqua il Lunedi dell'Angelo alternativamente tra i genitori;
f) le festività istituzionali e i compleanni del figlio minore, alternativamente tra i genitori, come da piano genitoriale, mentre i compleanni dei genitori verranno trascorsi con i medesimi nel giorno del compleanno rispettivo.
5) Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sul presupposto che i figli vivono con lei.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico,
e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento (si veda ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del
2018; Cass. 18 settembre 2013 n.21334).
Ciò sulla base del principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023; si veda anche Cass. 18 settembre
2013 n. 21334 secondo cui “il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c.
(introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”). Per_ Si ricorda che la coppia ha avuto due figli, e , ancora minorenni e collocati presso la Per_2 madre. Pertanto, la casa coniugale deve essere assegnata a Parte_1
6) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento da parte del in favore CP_1 dei figli di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), sulla circostanza che gli stessi sono ancora impegnati nel loro percorso formativo. Per_ La coppia ha avuto due figli: di anni 17, e , di anni 12. Per_2
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il
Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Pertanto, in base a tali principi deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore dei figli, sulla circostanza che gli stessi sono ancora impegnati nel loro percorso formativo (vedi Per_ ricorso “ […] studentessa iscritta al primo anno del Liceo Psicopedagogico “Carolina
Poerio” di Foggia” e “ […] studente iscritto al quinto anno della scuola primaria Per_2
“Dante Alighieri” di Foggia”).
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, si può osservare quanto segue.
presso cui i figli sono collocati, lavora presso la Provincia di Foggia. La Parte_1 ricorrente ha dichiarato un reddito di € 16.954,00 per l'anno 2019 (cfr. dichiarazioni dei redditi anno 2020), di € 17.871,00 per l'anno di imposta 2020 (cfr. dichiarazione dei redditi anno
2021), di € 17.840,00 per l'anno di imposta 2021 (cfr. dichiarazioni dei redditi anno 2022).
La ha affermato che il è un libero professionista e, nella specie, consulente Pt_1 CP_1 del lavoro e di payroll specialist (cfr. ricorso). La ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi del : di € 2.262,00 per l'anno di imposta 2019 (cfr. PF 2020), di € 1.677,00 CP_1 per l'anno di imposta 2020 (PF 2021), di € 1.990,00 per l'anno di imposta 2021 (PF 2022).
Tali dichiarazioni, però, non risultano compatibili con l'attività svolta dal e con CP_1 quanto risulta dalla relazione a firma dell'investigatore privato , che vede il Per_4 CP_1 frequentare diverse attività commerciali (cfr. relazione investigativa e foto allegate). Per_4
Inoltre, le stesse non paiono compatibili anche con la liquidità in possesso ai coniugi CP_1 presso la loro abitazione e degli immobili in proprietà al (cfr. ricorso e foto Pt_1 CP_1
13; visura ). CP_1
Pertanto, il Tribunale, non ritenendo congrue le dichiarazioni dei redditi del rispetto CP_1
a quanto appena affermato, ritiene opportuno che il resistente versi come assegno di Per_ mantenimento in favore dei figli, e , la somma complessiva di € 800,00 mensili (€ Per_2
400,00 per ciascun figlio), versandola entro il 5 di ogni mese a da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
Per quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto alla in Parte_1 considerazione dell'affidamento esclusivo dei figli, dovendo lei prendere tutte le decisioni, Per_ anche quelle di maggiore interesse, in favore di e . Per_2
7) Sulla domanda di risarcimento del danno.
La ricorrente ha chiesto il risarcimento “di tutti i danni patiti e patendi dalla Sig.ra Pt_1
”, a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito.
[...]
La domanda formulata dalla ricorrente è generica e, in ogni caso, non provata.
La ricorrente non ha fornito prova dei danni sofferti in seguito alla scoperta della relazione extraconiugale.
Infatti, ai fini del riconoscimento di un risarcimento del danno non patrimoniale di natura endoconiugale (o endofamiliare), non è sufficiente la semplice violazione di una norma anche di natura Costituzionale, ma devono essere dimostrate le conseguenze derivate da tale violazione, non essendo configurabile un danno in re ipsa, in accordo agli ormai costanti principi della giurisprudenza. Per tali ragioni, il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dal Pt_1
.
[...]
8) Sulla domanda del pagamento della rata del mutuo.
La ricorrente ha chiesto disporsi che il pagamento della rata di mutuo sia a carico al 50% dei coniugi. Tale domanda non è stata rinunciata ed è stata riproposta con le note del 06.9.2025, in base a cui la ricorrente “si riporta al ricorso introduttivo e alle argomentazioni difensive ivi rassegnate, a tutti gli scritti difensivi e da ultimo alla comparsa conclusionale depositata agli atti, chiedendone l'integrale accoglimento”.
Tale domanda è inammissibile.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di separazione (o di divorzio), soggetta al rito camerale, e di restituzione o di esatto adempimento, soggetta al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009;
Cass. Sez. 1 n.2155/2010).
Pertanto, il Tribunale dichiara la domanda inammissibile.
9) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del processo (con l'accoglimento della domanda di addebito della separazione e quella di affidamento esclusivo dei figli minori, e il rigetto della domanda risarcitoria e inammissibilità della domanda di pagamento del mutuo), che ha comportato una maggiore parziale soccombeenza del resistente, le spese di lite devono porsi a carico del nella misura dei 2/3, e si liquidano in base al D.M. n.55/2014 così Controparte_1 come modificato dal D.M. n.147/2022, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: • pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
18.3.1977, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio celebrato Controparte_1 in Foggia (FG) il 09.9.2005 (atto n.440 – parte II - Serie A – anno 2005);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• accoglie la domanda di addebito della separazione, addebitando la stessa al Controparte_1 così come da parte motiva;
Per_
• affida i minori e in via esclusiva alla madre, prevedendo che restino Per_2 Parte_1 collocati stabilmente presso la stessa;
la madre avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui minori, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggior interesse per i figli;
• disciplina il diritto di visita padre-figli nei termini specificati in parte motiva;
• pone a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
Per_ dei figli e di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 mensili per ciascun figlio), da Per_2 versare entro il 5 di ogni mese alla da rivalutarsi annualmente in base alla Parte_1 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto interamente alla Pt_1
;
[...]
• assegna la casa coniugale a genitore collocatario dei figli minori;
Parte_1
• rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente;
• dichiara inammissibile la domanda di pagamento del mutuo;
• condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.384,70 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
RO HE, dichiaratasi antistataria.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 14.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro