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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3413/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3413/2024, avente ad oggetto: Altri
istituti e leggi speciali, riservata in decisione all'udienza del 21.10.2024, promossa da:
, (CF: ) quale proc.re di se stesso. Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
****************************************
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, conveniva in Parte_1
giudizio il dinanzi a questo Tribunale in opposizione ex art. Controparte_1
84 e 170 DPR 115/2002 al decreto di pagamento del compenso al difensore emesso dal
Tribunale di Napoli Nord - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari GUP
Dr.ssa Giuliano l'8/1/24, notificato il 11/4/24, nel procedimento RGNR 13428/20,
R.GIP 7561/21. Deduceva il ricorrente di essere stato designato difensore di ufficio di nata a [...] il [...], indagata nel procedimento penale RGNR Persona_1
13428/20 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per il reato di cui all'art 640 comma 1 e 2 n 2bis) cp, accertato in Melito di Napoli il 25/5/2020.
Deduceva ancora di aver notiziato l'indagata dell'avvenuta designazione e della pendenza del procedimento penale, curandone pertanto la difesa fino alla conclusione pagina 2 di 5 delle indagini preliminari ex art 415 bis cpp. Deduceva, ancora, che in data 26/7/21 il
Tribunale di Napoli Nord - Sezione del giudice per le indagini preliminari GUP dr
Paone fissava l'udienza preliminare per il giorno 17/9/21 in cui il GUP, sulle conclusioni delle parti, emetteva decreto che dispone il giudizio innanzi al Tribunale di
Napoli Nord - Sezione Penale GM dr. D'Angiolella per l'udienza del 27/1/22.
Deduceva, infine, di aver richiesto il pagamento delle competenze alla senza Per_1
aver però riscontro, fatto per cui era costretto a rivolgersi al Gdp di Afragola ottenendo il d.i. 180/2022 procedendo poi esecutivamente, anche in questo caso senza riscontro.
Stante quanto sopra, raccolta la necessaria documentazione, richiedeva al GUP la liquidazione dei propri compensi, il quale emetteva l'ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente che CP_1
rimaneva assente pur avendo ricevuto copia del presente ricorso nei termini di legge.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto segue.
Le ragioni a sostegno del ricorso, cui fa da riscontro la documentazione versata in atti al fine di giustificare l'attività prestata dal ricorrente, e da cui scaturisce la fonte negoziale del rapporto, rivelano l'incongruenza della motivazione a base del provvedimento impugnato, la cui puntuale ricostruzione del merito della vicenda professionale e della valutazione circa la sua pretesa complessità, addotta dal ricorrente, riscontra il vizio della mancata valutazione dell'integrale attività
professionale svolta dal ricorrente. pagina 3 di 5 Nella formazione del compenso, anche la pronuncia del GdP di Afragola agli atti,
non considerata dal Gup, offre elementi utili per poter parametrare quanto in essa liquidato all'attività professionale documentata e svolta del ricorrente.
In ragione di quanto esposto, pertanto, al professionista richiedente vanno riconosciute le seguenti somme:
Fase GUP, euro 425,00 per studio della controversia ed euro 709,00 per fase decisionale che, per effetto della riduzione ex art. 106 DPR 115/2002, assommano ad euro 756,00; al compenso così formato, va aggiunto quello liquidato per il richiamato d.i. del Gdp. di Afragola, pari ad euro 236,50.
La domanda va accolta anche in ordine alla restante richiesta ex art. 9 del
Protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori di ufficio, relativo ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Napoli Nord, sottoscritto in data 22/5/23
dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord, dal Procuratore della Repubblica presso il
Contro Tribunale di Napoli Nord e dai Presidenti del , Camera Penale,
[...]
ed , documentata mezzo degli atti eseguiti ai fini del Controparte_3 CP_4
recupero per cui, ai sensi della richiamata disposizione, va quantificata in euro 300,00
la somma prevista ai fini del rimborso delle spese ed i compensi della fase del tentato recupero innanzi l'Autorità Civile.
La condanna va resa nei confronti del , cui vanno Controparte_1
addebitate anche le spese della presente lite, che seguono l'accoglimento della domanda e si liquidano nella misura di cui in dispositivo. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti del , così provvede: Controparte_1
- In accoglimento del ricorso condanna al Controparte_1
pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo complessivo di euro 1.292,50 oltre accessori, con interessi a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Condanna altresì la parte resistente rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano ex DM art. 4 comma 4 DM in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 27/12/2024
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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