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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5978/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1 s.p.a., in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede in Velletri (RM), Indirizzo_1 , rappresentata e difesa all'Avv. Difensore_1 impugnava la sentenza avente n. 11177/2023 depositata il 19.09.2023, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 33, avuto riguarda al ricorso avente n. 13059/2022, depositato in data 17.10.2022, promosso da Resistente_1 avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 75/2022 IMU – anno 2021-. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente deduceva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, circa l'accoglimento del terzo motivo di ricorso sul presupposto che fosse provata l'inagibilità degli immobili e che il Comune ne fosse a conoscenza oltre che in relazione all'esclusione del presupposto impositivo ed in riferimento alla compensazione delle spese di lite della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. In sede di costituzione Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio non ritiene fondato l'appello proposto e, pertanto, ne dispone il rigetto confermando la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma. In proposito questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritiene di dover condividere l'impianto argomentativo svolto dalla Commissione di prime cure. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura della sentenza sopra specificata stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Nel caso di specie deve evidenziarsi il difetto assoluto di documentazione rispetto alle motivazioni esposte al ricorso presentato omettendo, in tal modo, di dare le prove in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante all'omesso riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Pertanto si deve confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio emittente non avendo il ricorrente esposto alcuna tesi decisiva all'accoglimento del presente ricorso. Conseguentemente questa Corte di Giustizia Tributaria non può che confermare la sentenza sopra specificata non avendo alcuna parte ricorrente esposto alcuna tesi decisiva alla riforma della sentenza sopra specificata.
Alla conferma della sentenza consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia anche in considerazione delle ragioni della decisione
P.Q.M.
rigetta il ricorso in appello presentato.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5978/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1 s.p.a., in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede in Velletri (RM), Indirizzo_1 , rappresentata e difesa all'Avv. Difensore_1 impugnava la sentenza avente n. 11177/2023 depositata il 19.09.2023, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 33, avuto riguarda al ricorso avente n. 13059/2022, depositato in data 17.10.2022, promosso da Resistente_1 avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 75/2022 IMU – anno 2021-. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente deduceva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, circa l'accoglimento del terzo motivo di ricorso sul presupposto che fosse provata l'inagibilità degli immobili e che il Comune ne fosse a conoscenza oltre che in relazione all'esclusione del presupposto impositivo ed in riferimento alla compensazione delle spese di lite della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. In sede di costituzione Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio non ritiene fondato l'appello proposto e, pertanto, ne dispone il rigetto confermando la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma. In proposito questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritiene di dover condividere l'impianto argomentativo svolto dalla Commissione di prime cure. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura della sentenza sopra specificata stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Nel caso di specie deve evidenziarsi il difetto assoluto di documentazione rispetto alle motivazioni esposte al ricorso presentato omettendo, in tal modo, di dare le prove in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante all'omesso riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Pertanto si deve confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio emittente non avendo il ricorrente esposto alcuna tesi decisiva all'accoglimento del presente ricorso. Conseguentemente questa Corte di Giustizia Tributaria non può che confermare la sentenza sopra specificata non avendo alcuna parte ricorrente esposto alcuna tesi decisiva alla riforma della sentenza sopra specificata.
Alla conferma della sentenza consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia anche in considerazione delle ragioni della decisione
P.Q.M.
rigetta il ricorso in appello presentato.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE estensore