Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
L'alterazione della copia informale di una bolletta di pagamento non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 cod. pen., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 cod. pen., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa a copia digitale falsificata di una bolletta di pagamento rinvenuta nel computer dell'indagato in sede di perquisizione).
Commentario • 1
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2014, n. 7714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7714 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/11/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3215
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 03669/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 09/10/2012 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 9 ottobre 2012 la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto AR SE responsabile del delitto di cui all'art. 482 cod. pen., per avere falsificato il timbro postale apposto su una bolletta di pagamento, alterandone l'importo da Euro 9,00 ad Euro 32,42.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge, sostiene che la falsificazione ascrittagli riguarda non la bolletta di pagamento nella sua forma cartacea, ma la copia in formato digitale rinvenuta nel suo computer in sede di perquisizione;
nega, conseguentemente, potersi applicare alla fattispecie l'ipotesi criminosa di cui all'art. 482 cod. pen.. 2.2. Col secondo motivo deduce l'illegittimità della prova assunta a fondamento della condanna, che secondo la sentenza sarebbe consistita nel rilascio di dichiarazioni confessorie in sede di perquisizione, delle quali invece non vi è alcuna traccia nel relativo verbale.
3. Il ricorso è fondato nel suo primo motivo, con efficacia assorbente nei confronti del secondo.
4. Dalla ricostruzione in fatto contenuta nelle sentenze di primo e di secondo grado emerge che la contestata falsificazione non riguarda un bollettino di conto corrente postale nella sua forma cartacea, ma la copia informatica rinvenuta nel computer in possesso dello AR.
4.1. Questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare il principio - che va qui ribadito - secondo cui l'alterazione di copia informale di un atto pubblico non integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, ne' il meno grave reato di cui all'art. 485 cod. pen., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private (Sez. 2, n. 42065 del 03/11/2010, Russo, Rv. 248922).
4.2. Ne deriva che, nel caso di specie, il reato ascritto all'imputato è insussistente. Di ciò deve darsi atto in questa sede, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015