CASS
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2024, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RG ME, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria dell'1.6.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
uditi gli Avv.ti Giambattista Colombo e ES Calabrese, in sostituzione, quest'ultimo, dell'Avv. Guido Contestabile, in difesa di ME RG, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 3101 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 28/11/2023 1. Con ordinanza dell'1.6.2023, il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta nell'interesse di ME RG, ha annullato l'ordinanza resa dal GIP in data 13.3.2023 relativamente ai capi 2) e 4) della provvisoria incolpazione e, per quanto concerne il capo 3), ha disposto la sostituzione della misura degli arresti donniciliari con quella dell'obbligo di dimora presso il Comune di Benestare;
2. ricorre per cassazione ME RG a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione di legge quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il concorso del delitto di autoriciclaggio: rileva che l'ordinanza impugnata ha individuato il delitto di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen., ancorché prescritto, quale delitto presupposto di quello di autoriciclaggio nonostante lo stesso Tribunale avesse escluso i presupposti per la adozione della misura personale come di quella reale;
evidenzia come non possa essere adottata una misura cautelare sulla scorta di un reato già prescritto;
2.2 violazione di legge in ordine al fumus del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. ed al delitto di cui all'art. 4 D. Ly.vo 74 del 2000: segnala che l'ordinanza impugnata confonde il piano della intestazione fittizia con quello della gestione dell'attività imprenditoriale;
aggiunge che l'elemento distintivo del delitto di trasferimento fraudolento è il dolo specifico evidenziando la incompatibilità tra la posizione di intestatario fittizio e quella di gestore della contabilità della società, che si vorrebbe ritenere in capo a ES RG e, per altro verso, tra il ruolo di dominus occulto attribuito a ME RG e l'assenza di ogni suo coinvolgimento nella gestione contabile;
insiste sul carattere neutro delle conversazioni intercettate con riguardo, in particolare, alla disponibilità di denaro contante, invece coerente con la natura dell'attività imprenditoriale e richiama il contenuto della memoria difensiva con cui era stata dedotta l'impossibilità di configurare il delitto di interposizione fittizia attraverso un atto di donazione e che il ricorrente era rimasto, sino a poco tempo prima, socio in diverse iniziative imprenditoriali comuni, tuttora titolare di beni a lui intestati, assunto alle dipendenze di Caffè In sin dal 2016 disponendo, unitamente alla moglie, di capacità economiche e patrimoniali lecite compatibili con gli investimenti effettuati tra cui l'acquisto del terreno in Ardore;
ribadisce l'orientamento della giurisprudenza circa la necessità di accertare la provenienza delle risorse utilizzate per la acquisizione di beni o attività fittiziamente intestate a terzi;
2.3 violazione di legge con riguardo al periculum in mora ed omessa motivazione: lamenta il carattere di stile della motivazione utilizzata nel provvedimento impugnato per giustificare l'esistenza del ravvisato pericolo di recidiva;
evidenzia come il Tribunale abbia fatto riferimento al rischio di prosecuzione dell'attività di gestione secondo schemi fittizi e sottolinea la irrilevanza, ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., della mera "gestione" e come difetti anche la prova della concretezza del rischio di reiterazione;
3. in data 23.11.2023 la difesa ha trasmesso una memoria con ampia allegazione documentale a sostegno dei motivi di ricorso: in particolare, ha prodotto copia dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in data 23.6.2023, ha annullato il sequestro disposto d'urgenza dal PM sui beni immobili e mobili registrati di proprietà ed intestati al RG;
copia dell'ordinanza del medesimo Tribunale reggino che, in data 31.10.2023, ha annullato il provvedimento di sequestro dei beni di proprietà della moglie convivente del RG;
sottolinea che detti provvedimenti, adottati nell'ambito del medesimo procedimento penale, corroborano la tesi della disponibilità, in capo al RG, di risorse economiche e patrimoniali autonome e lecite rilevando, perciò, sulla provvista indiziaria relativa al delitto di autoriciclaggio ipotizzato con riferimento alternativo ai fatti di denuncia infedele e di intestazione fittizia;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria aveva adottato, nei confronti di ME RG, la misura della custodia cautelare in carcere avendo ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine: capo 2): al delitto di cui agli 110, 512-bis cod. pen. perché, al fine di eludere le misure di prevenzione e di realizzare fatti di 648, 648-bis e 648-ter, ME RG e ES IR avrebbero attribuito fittiziamente a ES RG e AT RG le quote della Caffè In srl, titolare del ristorante Antica Trattoria da Pallotta, in Roma, realizzando, nella conduzione di quella attività, fatti riconducibili al delitto di cui all'art. 4 del D. Lg.vo 74 del 2000; capo 3): al delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. in quanto ES RG, quale intestatario delle quote della Caffè In srl, ME RG e ES IR, quali gestori e soci occulti, dopo aver commesso i delitti di 512 -bis cod. pen. e 4 D. Lg.vo 74 del 2000, avrebbero reimpiegato i proventi degli stessi nella Caffè In srl mentre ES RG, in data 21.10.2021, avrebbe acquistato un terreno in Ardore, per 470.000 euro, d'intesa con i correi, per realizzarvi un resort;
capo 4): al delitto di cui all'art. 648- ter.1 cod. pen. in quanto ME RG, dopo aver commesso i fatti di cui agli 3 artt. 512-bis cod. pen. e 4 D. Lg.vo 74 del 2000, avrebbe reimpiegato i proventi di tali condotte delittuose per l'acquisto dei beni immobili ivi descritti. Il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse del RG, ha annullato l'ordinanza genetica con riguardo alle incolpazioni provvisorie di cui ai capi 2) e 4) e, avendo confermato la esistenza di gravi indizi del reato di cui al capo 3), ha tuttavia sostituito al misura custodiale di maggior rigore con quella degli arresti domiciliari. 2. I giudici del riesame hanno dato conto del quadro fattuale delineato dal GIP a partire dall'esistenza di un sodalizio (capo 1, non costituente titolo cautelare) dedito a reati di trasferimento fraudolento di beni e/o valori nel cui contesto ME RG e ES IR sarebbero emersi come soci occulti della società Caffè In srl, società che è titolare del ristorante "Antica Trattoria da Pallotta" di Roma, oltre che di nove società portoghesi titolari di numerosi ristoranti in Portogallo. Dalla attività di indagine e, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche, sarebbe emerso che ME RG e ES IR sarebbero, cioè, gli effettivi titolari, oltre che gestori, occupandosi di tutto quanto attiene alla condizione dell'attività di impresa in realtà intestata a ES RG, figlio del ricorrente, avendo entrambi ragione di temere di essere destinatari di provvedimenti di prevenzione natura patrimoniale. Era altresì emerso, secondo i giudici della cautela, che la Caffè In srl avrebbe realizzato profitti in larga parte non dichiarati al fisco e che erano stati oggetto di reinvestimento o autoriciclaggio. Con l'istanza di riesame, la difesa aveva eccepito la insussistenza delle condizioni per ipotizzare il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. atteso che la società era stata oggetto di donazione in favore dei figli e, pertanto, di trasferimento attraverso uno schema contrattuale a suo avviso radicalmente inidoneo a realizzare una interposizione fittizia;
l'insussistenza del dolo specifico della fattispecie;
la diversa derivazione delle somme di denaro oggetto delle conversazioni telefoniche intercettate;
l'esito degli accertamenti eseguiti sulla Caffè In srl;
quanto al capo 3, l'assenza di prova della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del terreno dai proventi derivanti dalle condotte di evasione fiscale. 2.1 Il Tribunale, vagliando l'aspetto relativo ai gravi indizi di colpevolezza, ha spiegato, in primo luogo, che il delitto di trasferimento fraudolento di cui al capo 2) è certamente prescritto atteso che l'atto traslativo risaliva alla data del 29.9.2016. 4 2.2 Quanto alla ipotesi delittuosa compendiata al capo 4), ha fatto presente che non vi è prova che i fondi utilizzati dal RG per gli acquisti immobiliari ivi indicati provenissero dalla attività del ristorante e, in particolare, dai fatti di trasferimento fraudolento e di omessa dichiarazione di cui all'art. 4 D. Lg.vo 74 del 2000. 2.3 In merito, quindi, al capo 3), il Tribunale, sulla scorta di una analitica e puntuale verifica degli elementi investigativi acquisiti, ha reputato pacifica la sostanziale titolarità delle quote della società in capo all'odierno ricorrente (ed al IR): a tal proposito, ha valorizzato la (ritenuta) pacifica gestione operativa ad esclusivo appannaggio del ricorrente riportando il testo delle conversazioni intercettate da cui ha potuto desumere, in termini non manifestamente illogici o arbitrari, la posizione di "dominus" del RG e, per altro verso, la cointeressanza di ES IR (cfr., pagg.
7-8 in cui spiccano, peraltro, le parole del figlio ES che riconosceva lui stesso la riconducibilità della società all'odierno ricorrente). In diritto, d'altra parte, si è chiarito che proprio 1"assunzione della gestione della attività imprenditoriale riferibile alla società, ben può essere valutata e considerata quale indice univoco della fittizia intestazione delle quote ad un terzo soggetto che, dal canto suo, sia risultato estraneo alla sua condizione e che tuttavia risponde a titolo di concorso nel reato (cfr., Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, Raimondo, Rv. 259822 - 01; Sez. 2, n. 2244 del 11/12/2013, Bernal Diaz Rv. 259423 - 01). Il Tribunale ha inoltre motivato, in fatto, sull'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. consistente, com'è noto, nella finalità di eludere gli effetti della adozione di misure di prevenzione patrimoniale (cfr., pag. 9 dell'ordinanza) risultando, peraltro, non decisivo che la intestazione fittizia fosse intervenuta in favore di familiari. Sul primo aspetto, è opportuno ribadire che, ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 512-bis cod. pen. non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480 - 01); sul secondo profilo, questa Corte ha più volte ribadito che il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, 5 in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie (cfr., tra le altre, Sez. 1 - , n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 - 02). In definitiva, il Tribunale, pur a fronte della ritenuta prescrizione del delitto di cui al capo 2), ne ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi sia oggettivo che soggettivo. Tanto premesso, si è affermato, in dottrina e, anche, da questa Corte, che il delitto di ricettazione (ma lo stesso vale per quello di riciclaggio e di autoriciclaggio) ben può riposare e fondarsi sulla provenienza del bene da un delitto estinto per prescrizione. È stato chiarito, a tal proposito, che il disposto di cui all'art. 170, comma 1, cod. pen. (secondo cui "quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato") non consente, infatti, di distinguere tra estinzione "sopravvenuta" (alla condotta di ricettazione/riciclaggio) ed estinzione "originaria" (ovvero già perfezionatasi al momento della condotta di ricettazione/riciclaggio) (cfr., (cfr., Sez. 2, n. 56379 del 12/10/2018, Zannpieri, Rv. 276300 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 56378 del 2018, Milani;
conf., sulla portata "generale" della norma predetta, Cass. Pen., 2, 19.11.2013 n. 7.795, Gualtieri e, in tempi risalenti, Cass. Pen., 2, 28.1.1970 n. 160, Bertoli, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art 170 cod. pen. nella parte in cui per l'appunto si dispone che, quando un reato e il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato). Il problema del rapporto tra il delitto di trasferimento fraudolento e quello di riciclaggio riguarda, semmai, la idoneità del primo a rappresentare ed integrare il delitto "presupposto" del secondo (cfr., sul punto, infatti, Sez. 2, n. 20684 del 09/03/2017, Simeoli Rv. 269993 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, per il carattere strumentale della fattispecie di trasferimento di valori, la natura derivata dei profitti oggetto di interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione delle condotte di riciclaggio e di reimpiego non è possibile individuare un rapporto di presupposizione giuridica in senso stretto tra il trasferimento fraudolento di valori e le condotte di cui all'art. 648-ter cod. pen.). E, tuttavia, dalla lettura del provvedimento impugnato è agevole ricavare che proprio la sostanziale riconducibilità della società Caffé In srl all'odierno 6 ricorrente ha consentito al Tribunale di riferire al RG le condotte di omessa dichiarazione di cui all'art. 4 D. Lg.vo 74 del 2000. In tal senso sono state congruamente e puntualmente richiamate la conversazione dell'1.10.2021, in cui ES RG e ES IR commentavano il volume di affari e le perdite subite a causa della pandemia da COVID, su cui l'ausiliario di PG ha potuto calcolare l'ammontare della omessa dichiarazione per euro 1.179.120 nel 2018, per una imposta IRES evasa, pari a euro 282.988,80 ed IVA per euro 117.912,00; nel 2019, euro 512,213 di omessa dichiarazione, di cui euro 122.931,12 per imposta IRES evasa;
nel 2020, omessa dichiarazione per euro 824.263,00 per un'imposta IRES evasa pari ad euro 197.823,12. Il Tribunale ha inoltre replicato alle considerazioni difensive articolate sul tenore e l'oggetto dei dialoghi intercettati spiegando che il riferimento alle entrate riguarda certamente il ristorante di Roma e non già l'intero gruppo atteso che i ristoranti portoghesi avevano prodotto redditi per (soli) 60.000 euro dopo la nomina dell'amministratore giudiziario e, quindi, non avevano un giro d'affari cui potevano essere riferite le cifre di cui si discuteva. Per altro verso, fermo che ME RG ritirava personalmente denaro contante all'interno delle buste (cfr., pag. 11), ha spiegato che la interpretazione alternativa sostenuta dalla difesa comporterebbe che le somme cui i conversanti facevano cenno nei dialoghi intercettati erano addirittura inferiori a quelle dichiarate all'Erario. Di qui, pertanto, secondo il Tribunale, la conclusione concludere secondo cui gli importi reimpiegati nell'acquisto del terreno di cui al capo 3) provenivano (anche) dal delitto di cui all'art. 4 D. Lg.vo 74 del 2000 di cui doveva ritenersi responsabile, in primo luogo, ES RG, quale intestatario formale della società, ma dei cui presupposti l'odierno ricorrente non poteva non essere perfettamente consapevole perché "... al RG dovessero essere chiari quali fossero i reali introiti della Caffè in e, successivamente, che nessuna dichiarazione infedele avrebbe potuto aver luogo se l'odierno ricorrente non avesse dato il proprio benestare a tale modalità di gestione fiscale della società italiana" (cfr., pag. 11 dell'ordinanza). Va rilevato, d'altra parte, che, in tema di reati tributari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale (nel caso specificamente esaminato dalla Corte, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di 7 diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (cfr., Sez. 3 - , n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507 - 01; Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011, Biffi, Ceravolo, Rv. 250962 - 01; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01; Sez. 2 - , n. 8632 del 22/12/2020, Puddu, Rv. 280723 - 01). Correttamente, perciò, il Tribunale ha potuto confermare, nei limiti dell'apprezzamento proprio di questa fase incidentale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di cui al capo 3), con specifico riguardo alla condotta di autoriciclaggio delineata con riferimento al reimpiego dei proventi da evasione fiscale. 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La difesa, in definitiva, finisce con il reiterare la doglianza fondata su una alternativa ricostruzione della vicenda e, in particolare, del ruolo rivestito da ME RG all'interno della società Caffè In srl che si vorrebbe di mera "gestione" ma che, con motivazione ampia, congrua ed in questa fase assolutamente adeguata, ha ritenuto in termini di interposizione fittizia nella vera e propria titolarità delle quote societarie. D'altra parte, è pacifico che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli Adelaide, Rv. 275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01). Si è inoltre chiarito che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., Sez. 2 - , n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, in cui la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il 8 decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità; conf., Sez. 1 - , n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 01; Sez. 5 - , n. 4321 del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452 01; Sez. 5 - , n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 - 02). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28.11.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
uditi gli Avv.ti Giambattista Colombo e ES Calabrese, in sostituzione, quest'ultimo, dell'Avv. Guido Contestabile, in difesa di ME RG, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 3101 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 28/11/2023 1. Con ordinanza dell'1.6.2023, il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta nell'interesse di ME RG, ha annullato l'ordinanza resa dal GIP in data 13.3.2023 relativamente ai capi 2) e 4) della provvisoria incolpazione e, per quanto concerne il capo 3), ha disposto la sostituzione della misura degli arresti donniciliari con quella dell'obbligo di dimora presso il Comune di Benestare;
2. ricorre per cassazione ME RG a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione di legge quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il concorso del delitto di autoriciclaggio: rileva che l'ordinanza impugnata ha individuato il delitto di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen., ancorché prescritto, quale delitto presupposto di quello di autoriciclaggio nonostante lo stesso Tribunale avesse escluso i presupposti per la adozione della misura personale come di quella reale;
evidenzia come non possa essere adottata una misura cautelare sulla scorta di un reato già prescritto;
2.2 violazione di legge in ordine al fumus del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. ed al delitto di cui all'art. 4 D. Ly.vo 74 del 2000: segnala che l'ordinanza impugnata confonde il piano della intestazione fittizia con quello della gestione dell'attività imprenditoriale;
aggiunge che l'elemento distintivo del delitto di trasferimento fraudolento è il dolo specifico evidenziando la incompatibilità tra la posizione di intestatario fittizio e quella di gestore della contabilità della società, che si vorrebbe ritenere in capo a ES RG e, per altro verso, tra il ruolo di dominus occulto attribuito a ME RG e l'assenza di ogni suo coinvolgimento nella gestione contabile;
insiste sul carattere neutro delle conversazioni intercettate con riguardo, in particolare, alla disponibilità di denaro contante, invece coerente con la natura dell'attività imprenditoriale e richiama il contenuto della memoria difensiva con cui era stata dedotta l'impossibilità di configurare il delitto di interposizione fittizia attraverso un atto di donazione e che il ricorrente era rimasto, sino a poco tempo prima, socio in diverse iniziative imprenditoriali comuni, tuttora titolare di beni a lui intestati, assunto alle dipendenze di Caffè In sin dal 2016 disponendo, unitamente alla moglie, di capacità economiche e patrimoniali lecite compatibili con gli investimenti effettuati tra cui l'acquisto del terreno in Ardore;
ribadisce l'orientamento della giurisprudenza circa la necessità di accertare la provenienza delle risorse utilizzate per la acquisizione di beni o attività fittiziamente intestate a terzi;
2.3 violazione di legge con riguardo al periculum in mora ed omessa motivazione: lamenta il carattere di stile della motivazione utilizzata nel provvedimento impugnato per giustificare l'esistenza del ravvisato pericolo di recidiva;
evidenzia come il Tribunale abbia fatto riferimento al rischio di prosecuzione dell'attività di gestione secondo schemi fittizi e sottolinea la irrilevanza, ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., della mera "gestione" e come difetti anche la prova della concretezza del rischio di reiterazione;
3. in data 23.11.2023 la difesa ha trasmesso una memoria con ampia allegazione documentale a sostegno dei motivi di ricorso: in particolare, ha prodotto copia dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in data 23.6.2023, ha annullato il sequestro disposto d'urgenza dal PM sui beni immobili e mobili registrati di proprietà ed intestati al RG;
copia dell'ordinanza del medesimo Tribunale reggino che, in data 31.10.2023, ha annullato il provvedimento di sequestro dei beni di proprietà della moglie convivente del RG;
sottolinea che detti provvedimenti, adottati nell'ambito del medesimo procedimento penale, corroborano la tesi della disponibilità, in capo al RG, di risorse economiche e patrimoniali autonome e lecite rilevando, perciò, sulla provvista indiziaria relativa al delitto di autoriciclaggio ipotizzato con riferimento alternativo ai fatti di denuncia infedele e di intestazione fittizia;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria aveva adottato, nei confronti di ME RG, la misura della custodia cautelare in carcere avendo ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine: capo 2): al delitto di cui agli 110, 512-bis cod. pen. perché, al fine di eludere le misure di prevenzione e di realizzare fatti di 648, 648-bis e 648-ter, ME RG e ES IR avrebbero attribuito fittiziamente a ES RG e AT RG le quote della Caffè In srl, titolare del ristorante Antica Trattoria da Pallotta, in Roma, realizzando, nella conduzione di quella attività, fatti riconducibili al delitto di cui all'art. 4 del D. Lg.vo 74 del 2000; capo 3): al delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. in quanto ES RG, quale intestatario delle quote della Caffè In srl, ME RG e ES IR, quali gestori e soci occulti, dopo aver commesso i delitti di 512 -bis cod. pen. e 4 D. Lg.vo 74 del 2000, avrebbero reimpiegato i proventi degli stessi nella Caffè In srl mentre ES RG, in data 21.10.2021, avrebbe acquistato un terreno in Ardore, per 470.000 euro, d'intesa con i correi, per realizzarvi un resort;
capo 4): al delitto di cui all'art. 648- ter.1 cod. pen. in quanto ME RG, dopo aver commesso i fatti di cui agli 3 artt. 512-bis cod. pen. e 4 D. Lg.vo 74 del 2000, avrebbe reimpiegato i proventi di tali condotte delittuose per l'acquisto dei beni immobili ivi descritti. Il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse del RG, ha annullato l'ordinanza genetica con riguardo alle incolpazioni provvisorie di cui ai capi 2) e 4) e, avendo confermato la esistenza di gravi indizi del reato di cui al capo 3), ha tuttavia sostituito al misura custodiale di maggior rigore con quella degli arresti domiciliari. 2. I giudici del riesame hanno dato conto del quadro fattuale delineato dal GIP a partire dall'esistenza di un sodalizio (capo 1, non costituente titolo cautelare) dedito a reati di trasferimento fraudolento di beni e/o valori nel cui contesto ME RG e ES IR sarebbero emersi come soci occulti della società Caffè In srl, società che è titolare del ristorante "Antica Trattoria da Pallotta" di Roma, oltre che di nove società portoghesi titolari di numerosi ristoranti in Portogallo. Dalla attività di indagine e, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche, sarebbe emerso che ME RG e ES IR sarebbero, cioè, gli effettivi titolari, oltre che gestori, occupandosi di tutto quanto attiene alla condizione dell'attività di impresa in realtà intestata a ES RG, figlio del ricorrente, avendo entrambi ragione di temere di essere destinatari di provvedimenti di prevenzione natura patrimoniale. Era altresì emerso, secondo i giudici della cautela, che la Caffè In srl avrebbe realizzato profitti in larga parte non dichiarati al fisco e che erano stati oggetto di reinvestimento o autoriciclaggio. Con l'istanza di riesame, la difesa aveva eccepito la insussistenza delle condizioni per ipotizzare il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. atteso che la società era stata oggetto di donazione in favore dei figli e, pertanto, di trasferimento attraverso uno schema contrattuale a suo avviso radicalmente inidoneo a realizzare una interposizione fittizia;
l'insussistenza del dolo specifico della fattispecie;
la diversa derivazione delle somme di denaro oggetto delle conversazioni telefoniche intercettate;
l'esito degli accertamenti eseguiti sulla Caffè In srl;
quanto al capo 3, l'assenza di prova della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del terreno dai proventi derivanti dalle condotte di evasione fiscale. 2.1 Il Tribunale, vagliando l'aspetto relativo ai gravi indizi di colpevolezza, ha spiegato, in primo luogo, che il delitto di trasferimento fraudolento di cui al capo 2) è certamente prescritto atteso che l'atto traslativo risaliva alla data del 29.9.2016. 4 2.2 Quanto alla ipotesi delittuosa compendiata al capo 4), ha fatto presente che non vi è prova che i fondi utilizzati dal RG per gli acquisti immobiliari ivi indicati provenissero dalla attività del ristorante e, in particolare, dai fatti di trasferimento fraudolento e di omessa dichiarazione di cui all'art. 4 D. Lg.vo 74 del 2000. 2.3 In merito, quindi, al capo 3), il Tribunale, sulla scorta di una analitica e puntuale verifica degli elementi investigativi acquisiti, ha reputato pacifica la sostanziale titolarità delle quote della società in capo all'odierno ricorrente (ed al IR): a tal proposito, ha valorizzato la (ritenuta) pacifica gestione operativa ad esclusivo appannaggio del ricorrente riportando il testo delle conversazioni intercettate da cui ha potuto desumere, in termini non manifestamente illogici o arbitrari, la posizione di "dominus" del RG e, per altro verso, la cointeressanza di ES IR (cfr., pagg.
7-8 in cui spiccano, peraltro, le parole del figlio ES che riconosceva lui stesso la riconducibilità della società all'odierno ricorrente). In diritto, d'altra parte, si è chiarito che proprio 1"assunzione della gestione della attività imprenditoriale riferibile alla società, ben può essere valutata e considerata quale indice univoco della fittizia intestazione delle quote ad un terzo soggetto che, dal canto suo, sia risultato estraneo alla sua condizione e che tuttavia risponde a titolo di concorso nel reato (cfr., Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, Raimondo, Rv. 259822 - 01; Sez. 2, n. 2244 del 11/12/2013, Bernal Diaz Rv. 259423 - 01). Il Tribunale ha inoltre motivato, in fatto, sull'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. consistente, com'è noto, nella finalità di eludere gli effetti della adozione di misure di prevenzione patrimoniale (cfr., pag. 9 dell'ordinanza) risultando, peraltro, non decisivo che la intestazione fittizia fosse intervenuta in favore di familiari. Sul primo aspetto, è opportuno ribadire che, ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 512-bis cod. pen. non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480 - 01); sul secondo profilo, questa Corte ha più volte ribadito che il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, 5 in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie (cfr., tra le altre, Sez. 1 - , n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 - 02). In definitiva, il Tribunale, pur a fronte della ritenuta prescrizione del delitto di cui al capo 2), ne ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi sia oggettivo che soggettivo. Tanto premesso, si è affermato, in dottrina e, anche, da questa Corte, che il delitto di ricettazione (ma lo stesso vale per quello di riciclaggio e di autoriciclaggio) ben può riposare e fondarsi sulla provenienza del bene da un delitto estinto per prescrizione. È stato chiarito, a tal proposito, che il disposto di cui all'art. 170, comma 1, cod. pen. (secondo cui "quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato") non consente, infatti, di distinguere tra estinzione "sopravvenuta" (alla condotta di ricettazione/riciclaggio) ed estinzione "originaria" (ovvero già perfezionatasi al momento della condotta di ricettazione/riciclaggio) (cfr., (cfr., Sez. 2, n. 56379 del 12/10/2018, Zannpieri, Rv. 276300 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 56378 del 2018, Milani;
conf., sulla portata "generale" della norma predetta, Cass. Pen., 2, 19.11.2013 n. 7.795, Gualtieri e, in tempi risalenti, Cass. Pen., 2, 28.1.1970 n. 160, Bertoli, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art 170 cod. pen. nella parte in cui per l'appunto si dispone che, quando un reato e il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato). Il problema del rapporto tra il delitto di trasferimento fraudolento e quello di riciclaggio riguarda, semmai, la idoneità del primo a rappresentare ed integrare il delitto "presupposto" del secondo (cfr., sul punto, infatti, Sez. 2, n. 20684 del 09/03/2017, Simeoli Rv. 269993 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, per il carattere strumentale della fattispecie di trasferimento di valori, la natura derivata dei profitti oggetto di interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione delle condotte di riciclaggio e di reimpiego non è possibile individuare un rapporto di presupposizione giuridica in senso stretto tra il trasferimento fraudolento di valori e le condotte di cui all'art. 648-ter cod. pen.). E, tuttavia, dalla lettura del provvedimento impugnato è agevole ricavare che proprio la sostanziale riconducibilità della società Caffé In srl all'odierno 6 ricorrente ha consentito al Tribunale di riferire al RG le condotte di omessa dichiarazione di cui all'art. 4 D. Lg.vo 74 del 2000. In tal senso sono state congruamente e puntualmente richiamate la conversazione dell'1.10.2021, in cui ES RG e ES IR commentavano il volume di affari e le perdite subite a causa della pandemia da COVID, su cui l'ausiliario di PG ha potuto calcolare l'ammontare della omessa dichiarazione per euro 1.179.120 nel 2018, per una imposta IRES evasa, pari a euro 282.988,80 ed IVA per euro 117.912,00; nel 2019, euro 512,213 di omessa dichiarazione, di cui euro 122.931,12 per imposta IRES evasa;
nel 2020, omessa dichiarazione per euro 824.263,00 per un'imposta IRES evasa pari ad euro 197.823,12. Il Tribunale ha inoltre replicato alle considerazioni difensive articolate sul tenore e l'oggetto dei dialoghi intercettati spiegando che il riferimento alle entrate riguarda certamente il ristorante di Roma e non già l'intero gruppo atteso che i ristoranti portoghesi avevano prodotto redditi per (soli) 60.000 euro dopo la nomina dell'amministratore giudiziario e, quindi, non avevano un giro d'affari cui potevano essere riferite le cifre di cui si discuteva. Per altro verso, fermo che ME RG ritirava personalmente denaro contante all'interno delle buste (cfr., pag. 11), ha spiegato che la interpretazione alternativa sostenuta dalla difesa comporterebbe che le somme cui i conversanti facevano cenno nei dialoghi intercettati erano addirittura inferiori a quelle dichiarate all'Erario. Di qui, pertanto, secondo il Tribunale, la conclusione concludere secondo cui gli importi reimpiegati nell'acquisto del terreno di cui al capo 3) provenivano (anche) dal delitto di cui all'art. 4 D. Lg.vo 74 del 2000 di cui doveva ritenersi responsabile, in primo luogo, ES RG, quale intestatario formale della società, ma dei cui presupposti l'odierno ricorrente non poteva non essere perfettamente consapevole perché "... al RG dovessero essere chiari quali fossero i reali introiti della Caffè in e, successivamente, che nessuna dichiarazione infedele avrebbe potuto aver luogo se l'odierno ricorrente non avesse dato il proprio benestare a tale modalità di gestione fiscale della società italiana" (cfr., pag. 11 dell'ordinanza). Va rilevato, d'altra parte, che, in tema di reati tributari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale (nel caso specificamente esaminato dalla Corte, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di 7 diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (cfr., Sez. 3 - , n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507 - 01; Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011, Biffi, Ceravolo, Rv. 250962 - 01; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01; Sez. 2 - , n. 8632 del 22/12/2020, Puddu, Rv. 280723 - 01). Correttamente, perciò, il Tribunale ha potuto confermare, nei limiti dell'apprezzamento proprio di questa fase incidentale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di cui al capo 3), con specifico riguardo alla condotta di autoriciclaggio delineata con riferimento al reimpiego dei proventi da evasione fiscale. 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La difesa, in definitiva, finisce con il reiterare la doglianza fondata su una alternativa ricostruzione della vicenda e, in particolare, del ruolo rivestito da ME RG all'interno della società Caffè In srl che si vorrebbe di mera "gestione" ma che, con motivazione ampia, congrua ed in questa fase assolutamente adeguata, ha ritenuto in termini di interposizione fittizia nella vera e propria titolarità delle quote societarie. D'altra parte, è pacifico che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli Adelaide, Rv. 275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01). Si è inoltre chiarito che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., Sez. 2 - , n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, in cui la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il 8 decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità; conf., Sez. 1 - , n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 01; Sez. 5 - , n. 4321 del 18/12/2020, Morabito, Rv. 280452 01; Sez. 5 - , n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 - 02). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28.11.2023