Art. 41.
Il pagamento dell'assegno supplementare di congrua e' ordinato, in via continuativa, dalle direzioni provinciali del tesoro, in base a ruolo di spesa fissa.
Il titolare del beneficio ecclesiastico, all'atto della riscossione dell'assegno di congrua, e' tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione attestante di essere stato in possesso del beneficio stesso per tutto il periodo di tempo cui si riferisce la riscossione, e di avere adempiuto alle funzioni del suo ufficio.
La comunicazione di vacanza del beneficio ecclesiastico, di cui all' articolo 31 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 , va effettuata dall'ordinario diocesano, nello stesso termine di otto giorni, oltre che alla prefettura anche alla direzione provinciale del tesoro.
Il pagamento dell'assegno supplementare di congrua e' ordinato, in via continuativa, dalle direzioni provinciali del tesoro, in base a ruolo di spesa fissa.
Il titolare del beneficio ecclesiastico, all'atto della riscossione dell'assegno di congrua, e' tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione attestante di essere stato in possesso del beneficio stesso per tutto il periodo di tempo cui si riferisce la riscossione, e di avere adempiuto alle funzioni del suo ufficio.
La comunicazione di vacanza del beneficio ecclesiastico, di cui all' articolo 31 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 , va effettuata dall'ordinario diocesano, nello stesso termine di otto giorni, oltre che alla prefettura anche alla direzione provinciale del tesoro.