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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1717/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6400/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229002036180000 IRPEF-ALIQUOTE
- sull'appello n. 486/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229002036180 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insistono in atti
Resistente/Appellato: insistono nelle rispettive difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 24/11/2022 Resistente_1 proponeva ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso una intimazione di pagamento avente n.5 cartelle sottostanti per un importo complessivo di euro 17.299,46 afferenti a IRPEF, addizionali regionali e tasse auto riferite agli anni di imposta
2005, 2008, 2009, 2010 e 2011; il ricorrente eccepiva la avvenuta prescrizione delle somme richieste (poiché le cartelle impugnate non erano state notificate entro il termine dei tre anni) e la conseguente decadenza dell'ente impositore che non poteva avanzare alcuna pretesa.
L'Agenzia delle Entrate costituendosi ritualmente in giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente perchè infondata sostenendo la piena legittimità del proprio operato.
Affermava la Corte adita:
“Tanto premesso, questa Corte rileva che, a fronte della notifica della intimazione impugnata (avvenuta in data 10/5/2022), le cartelle sottostanti non risultano essere state notificate. Va richiamato in proposito il principio in base al quale l'azione della Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Non è applicabile nel caso in esame il principio della cd "conversione" del termine breve di prescrizione nel termine decennale;
il suddetto termine non vale invero con riferimento ai crediti erariali che derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Alla luce di quanto detto, non essendo stato provato che le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate, il ricorso merita pieno accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati.
In ordine alle spese, questa Corte ritiene sussistenti, nella specie, giusti motivi costituiti dalle modalità di definizione della controversia, per disporne la compensazione delle stesse tra le parti.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto del 18
Dicembre 2024, iscritto al R.G.A. 6400/2024, deducendo i seguenti motivi.
ADER sostiene che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso del contribuente esclusivamente per la mancata produzione, in primo grado, della prova della notifica delle cartelle esattoriali sottostanti l'intimazione di pagamento. L'appellante afferma che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate e, a conferma, in appello vengono depositate le relative relate di notifica e gli estratti di ruolo.
ADER deposita documentazione attestante atti interruttivi della prescrizione, tra cui: Istanza di rateazione presentata dal contribuente l'11/12/2012, accolta e poi revocata per mancato pagamento delle rate;
Intimazioni di pagamento notificate nel 2016 e nel 2019.
Si richiama inoltre la normativa emergenziale Covid-19 e una sentenza della CGT di Catania che considera l'istanza di rateazione atto interruttivo della prescrizione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 2 e depositata il 4
Giugno 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il contribuente sottolinea che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato per la prima volta in appello le relate di notifica delle cartelle di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione. Secondo il novellato art. 58, comma 3, D.Lgs. 546/1992, è vietato produrre in appello deleghe, procure, atti di conferimento di potere, notifiche dell'atto impugnato e degli atti presupposti che potevano essere prodotti in primo grado.
Pertanto, la produzione di tali documenti in secondo grado è da ritenersi inammissibile e non può essere posta a fondamento della decisione.
Si ribadisce che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme tributarie e dei principi giuridici, accogliendo il ricorso per mancata prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione. In primo grado, infatti, l'Agente della Riscossione non si era costituito e non aveva fornito alcuna prova documentale, mentre l'Agenzia delle Entrate si era limitata ad affermare genericamente la legittimità delle iscrizioni a ruolo senza produrre documenti.
Si eccepisce che, anche qualora si ritenesse ammissibile la documentazione prodotta in appello, le sanzioni e gli interessi relativi alla cartella n. 29320120052519204/000 risultano comunque prescritti. Tra la data del provvedimento di rateazione (25.01.2013) e la notifica dell'intimazione di pagamento (10.05.2022) sono decorsi più di cinque anni senza ulteriori atti interruttivi. Si richiama la giurisprudenza di legittimità che prevede la prescrizione quinquennale per sanzioni (art. 20 D.Lgs. 472/1997) e interessi (art. 2948, n. 4, c.c.), indipendentemente dalla prescrizione decennale applicabile al capitale.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, l'Ufficio chiede la riunione del presente giudizio (RGA 6400/2024) con altro procedimento
(RGA 486/2025) avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza di primo grado, al fine di garantire uniformità di giudizio e coerenza delle decisioni.
L'Ufficio evidenzia che la sentenza impugnata ha annullato integralmente l'avviso di intimazione, sebbene il ricorso del contribuente riguardasse solo cinque cartelle di pagamento su dodici ruoli complessivi. Si contesta quindi la pronuncia ultra-petita (art. 112 c.p.c.), in quanto il giudice avrebbe dovuto limitare l'annullamento alle sole cartelle effettivamente impugnate.
L'Ufficio sottolinea che, dalla documentazione prodotta in secondo grado, risulta che la cartella di pagamento n. 29320120052519204/000 è stata notificata il 26/10/2012 e che il contribuente ha presentato istanza di rateazione il 12/12/2012, accolta con provvedimento del 17/01/2013. Tali elementi dimostrano la conoscenza dell'atto da parte del contribuente e l'interruzione della prescrizione.
L'Ufficio richiama la giurisprudenza secondo cui la prescrizione decennale si applica al capitale (art. 2946
c.c.), mentre per sanzioni e interessi si applica la prescrizione quinquennale. Si sostiene che, nel caso di specie, i termini di prescrizione non risultano ancora maturati.
L'Ufficio precisa che l'avviso di intimazione può essere impugnato solo per vizi propri o per eccepire la prescrizione, ove si contesti la notifica dell'atto prodromico. Non sarebbe quindi ammissibile l'eccezione di decadenza del ruolo sollevata dal contribuente.
L'Ufficio ritiene che la documentazione prodotta in secondo grado sia indispensabile per il riesame della questione, in applicazione del novellato art. 58 D.Lgs. 546/1992.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 24 Gennaio 2025, iscritto al R.G.A. 486/2025, deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (pronuncia ultrapetita);
2) Violazione e falsa applicazione degli artt 19 e 21 D.Lgs. 546-1992;
3) violazione e falsa applicazione art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602-1973; 4) Errata valutazione della sussistenza della prescrizione dell'azione di riscossione, relativamente ad interessi e sanzioni, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.;
5) Errato annullamento dell'avviso di intimazione, impugnato parzialmente.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che la sentenza di primo grado ha annullato totalmente l'avviso di intimazione, mentre il ricorrente aveva impugnato solo alcune cartelle di pagamento. Secondo l'Ufficio, il giudice avrebbe ecceduto rispetto alle richieste del contribuente, pronunciandosi oltre il petitum e la causa petendi.
L'appello evidenzia che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente applicato le norme relative all'impugnabilità degli atti e ai termini di decadenza, con particolare riferimento alla possibilità di contestare l'avviso di intimazione solo per vizi propri e per eccepire la prescrizione, ove si contesti l'avvenuta notifica dell'atto prodromico.
L'Ufficio richiama la normativa in materia di riscossione, sostenendo la legittimità delle iscrizioni a ruolo e la correttezza delle procedure seguite.
L'Agenzia delle Entrate contesta la dichiarazione di prescrizione, sostenendo che la presentazione dell'istanza di rateazione da parte del contribuente costituisce sia prova della notifica della cartella sia atto interruttivo della prescrizione. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta di rateizzazione vale quale atto interruttivo e preclude la possibilità di eccepire la mancata conoscenza delle cartelle.
L'Ufficio ritiene che la sentenza abbia annullato anche atti non oggetto di specifica impugnazione da parte del contribuente, eccedendo i limiti del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025, il novellato art. 58 D.Lgs. 546/1992 non si applica ai giudizi introdotti in primo grado prima del 04/01/2024. Pertanto, la produzione in appello della documentazione relativa all'istanza di rateazione sarebbe legittima e ammissibile.
Si chiede di accertare la cessazione della materia del contendere per i ruoli "stralcio-TASSA AUTO" già annullati ai sensi della normativa vigente.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 2 e depositata il 4
Giugno 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023, nei giudizi di appello instaurati dopo il 5 gennaio 2024 non è ammessa la produzione di nuovi documenti, salvo casi eccezionali (indispensabilità o impossibilità non imputabile alla parte). Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate (istanza di rateazione) era nella disponibilità dell'Ufficio già in primo grado e non è stata fornita alcuna prova di impossibilità a produrla tempestivamente. Pertanto, la produzione in appello deve ritenersi inammissibile.
L'eccezione relativa all'interruzione della prescrizione, fondata sulla rateazione, è stata sollevata solo in appello e non in primo grado. L'art. 57 vieta l'introduzione di nuove eccezioni in appello che non siano rilevabili d'ufficio. L'Agenzia delle Entrate, in primo grado, si era limitata a riservarsi la produzione di prova della notifica, senza mai dedurre o documentare l'interruzione della prescrizione.
Né l'Agenzia delle Entrate né l'Agente della Riscossione hanno fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione. La sentenza di primo grado ha correttamente accolto il ricorso per difetto di prova sulla notifica, annullando gli atti impugnati.
Anche a voler ritenere ammissibile la documentazione prodotta in appello, si ribadisce che, tra la data del provvedimento di rateazione (17.01.2013) e la notifica dell'intimazione (10.05.2022), è decorso il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, in assenza di ulteriori atti interruttivi. La rateazione non
è stata onorata dal contribuente e, secondo la giurisprudenza citata, la prescrizione riprende a decorrere dalla scadenza della prima rata non pagata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 12 Febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania deposita memorie.
I due appelli risultano proposti avverso la medesima sentenza di primo grado e insistono sullo stesso compendio fattuale e documentale, con connessione oggettiva e soggettiva.
Sussistendo i presupposti, il Collegio dispone la riunione dei giudizi iscritti ai numeri RGA 6400/2024 e RGA
486/2025, con trattazione unitaria e decisione con unica sentenza.
All'udienza del 20 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene gli appelli, riuniti come in epigrafe, fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Il Collegio rileva preliminarmente che i procedimenti iscritti ai nn. RGA 6400/2024 e RGA 486/2025 risultano proposti avverso la medesima sentenza di primo grado (n. 4555/2024, depositata il 4 Giugno 2024) e investono il medesimo complesso di questioni, afferenti all'avviso di intimazione n. 29320229002036180000
e agli atti presupposti (cartelle/ruoli) connessi. Ne discende, per ragioni di: economia processuale, unitarietà del decidere, prevenzione di contrasto di giudicati, la necessità/opportunità della trattazione congiunta (e, ove occorra, della riunione formale) dei giudizi. Quanto al perimetro devolutivo, il Collegio osserva che l'impugnazione investe i capi della sentenza di primo grado concernenti, in sintesi: la ritenuta mancanza di prova della notifica di talune cartelle prodromiche (e la conseguente caducazione, in parte qua, dell'intimazione); l'affermata prescrizione dei crediti portati dalle cartelle/intimazione, anche in relazione agli effetti di atti successivi (intimazioni/solleciti) dedotti quali interruttivi;
la conseguente illegittimità derivata dell'avviso di intimazione.
Il giudizio di primo grado risulta introdotto il 28.06.2022. Dalla documentazione e dalle memorie in atti emerge il richiamo alla Corte costituzionale, sentenza n.36/2025, secondo cui la disciplina novellata dell'art.58 non si applica ai giudizi introdotti in primo grado prima dell'entrata in vigore della riforma. Ne consegue che, nel caso di specie, la produzione documentale in appello deve essere scrutinata alla luce del regime applicabile al processo instaurato nel 2022, risultando dunque ammissibile l'introduzione in secondo grado di documenti relativi alla notifica e agli atti rilevanti ai fini della decisione, ferma la valutazione del contraddittorio e della loro rilevanza. Le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente ex artt.57 e 58 D. Lgs.546/1992 non possono essere accolte nei termini prospettati, dovendosi ammettere la documentazione prodotta dagli appellanti (Agenzia delle Entrate - Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania) ai fini della decisione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha dedotto che l'intimazione conteneva n.12 carichi, mentre il ricorso introduttivo avrebbe riguardato solo alcune cartelle;
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avrebbe quindi annullato integralmente l'intimazione oltre il petitum. Dalla ricostruzione in atti, tale censura è fondata: nel processo tributario l'oggetto del giudizio resta delimitato dall'atto impugnato e dai motivi/petitums dedotti;
l'eventuale estensione dell'annullamento a partite non contestate integra vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha annullato integralmente l'intimazione oltre l'oggetto effettivamente devoluto.
Il decisum di primo grado poggia essenzialmente sull'affermazione che le cartelle sottostanti non risultavano notificate, per difetto di prova in giudizio. In appello, tuttavia, risultano prodotte: dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione: relate di notifica delle cartelle (come da appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione) e ulteriori atti;
dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania: documentazione interna (“Anagrafe
Tributaria – Ruoli”) e dati sulla rateazione, idonei quantomeno a sostenere la conoscenza della cartella principale (IRPEF 2005) e a contrastare la tesi di totale mancata notifica. Alla luce di tale compendio, viene meno il presupposto logico-giuridico che ha condotto all'annullamento in prime cure. Ne consegue che l'intimazione non può essere annullata per la sola ragione del “difetto di prova” che, in appello, risulta colmato.
In atti è richiamata l'istanza di rateazione del 11.12.2012, con provvedimento di accoglimento del 17.01.2013
(e consegna 25.01.2013, secondo altri atti del fascicolo). Tale istanza: costituisce condotta concludente significativa della conoscenza della pretesa iscritta a ruolo;
integra, secondo l'impostazione sostenuta dagli appellanti, un atto rilevante ai fini dell'interruzione (e/o della disciplina del decorso) della prescrizione. In questa sede, e nei limiti del giudizio, la rateazione è valorizzata quale elemento idoneo a: escludere l'assoluta mancata conoscenza delle cartelle, almeno con riferimento alla cartella IRPEF 2005; sostenere la perdurante esigibilità del credito in relazione alla sequenza degli atti successivi richiamati dagli appellanti (intimazioni
2016 e 2019 prodotte dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo l'atto d'appello dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione).
Il contribuente ha insistito per la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi e per la ripresa del decorso in caso di rateazione non onorata. Tuttavia: la ricostruzione cronologica degli atti, per come risulta in appello, include atti ulteriori (intimazioni e/o iniziative esattive) idonei a incidere sul decorso prescrizionale;
la domanda del contribuente risulta in ogni caso recessiva rispetto ai motivi accolti in punto di prova della notifica e legittimità dell'intimazione, come riformata nei limiti del petitum. Pertanto, la censura prescrizionale non conduce all'annullamento degli atti oggetto di devoluzione, come richiesto dal contribuente.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha rappresentato che alcune cartelle (importo inferiore a € 1.000, con consegna 2014-2015) risultavano annullate ex art.1, comma 222, L.197/2022. Per tali partite, ricorrendone i presupposti e risultando l'annullamento normativo sopravvenuto, va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere, nei limiti in cui tali carichi siano ricompresi nel perimetro oggetto di giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, gli appelli riuniti devono essere accolti e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato, deve essere dichiarata la legittimità dell'intimazione di pagamento n.29320229002036180000 nei limiti dell'oggetto devoluto e per le partite non oggetto di annullamento normativo e deve essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente ai carichi per i ruoli "stralcio-tassa auto" consegnati nel 2014 e 2015 annullati ex art.1, comma
222, L.197/2022, e ricompresi nell'oggetto di causa.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti come in epigrafe:
Riunisce gli appelli iscritti ai R. G. A. n.6400/2024 e R. G. A. n.486/2025. Accoglie gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania, e per l'effetto: riforma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania n. 4555/02/2024, depositata in data 4 Giugno 2024;
dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento n.29320229002036180000 nei limiti dell'oggetto devoluto e per le partite non oggetto di annullamento normativo;
dichiara la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente ai carichi per i ruoli "stralcio-tassa auto" consegnati nel 2014 e 2015 annullati ex art.1, comma 222, L.197/2022, e ricompresi nell'oggetto di causa.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 20 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6400/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229002036180000 IRPEF-ALIQUOTE
- sull'appello n. 486/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 04/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229002036180 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insistono in atti
Resistente/Appellato: insistono nelle rispettive difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 24/11/2022 Resistente_1 proponeva ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso una intimazione di pagamento avente n.5 cartelle sottostanti per un importo complessivo di euro 17.299,46 afferenti a IRPEF, addizionali regionali e tasse auto riferite agli anni di imposta
2005, 2008, 2009, 2010 e 2011; il ricorrente eccepiva la avvenuta prescrizione delle somme richieste (poiché le cartelle impugnate non erano state notificate entro il termine dei tre anni) e la conseguente decadenza dell'ente impositore che non poteva avanzare alcuna pretesa.
L'Agenzia delle Entrate costituendosi ritualmente in giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente perchè infondata sostenendo la piena legittimità del proprio operato.
Affermava la Corte adita:
“Tanto premesso, questa Corte rileva che, a fronte della notifica della intimazione impugnata (avvenuta in data 10/5/2022), le cartelle sottostanti non risultano essere state notificate. Va richiamato in proposito il principio in base al quale l'azione della Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Non è applicabile nel caso in esame il principio della cd "conversione" del termine breve di prescrizione nel termine decennale;
il suddetto termine non vale invero con riferimento ai crediti erariali che derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Alla luce di quanto detto, non essendo stato provato che le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate, il ricorso merita pieno accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati.
In ordine alle spese, questa Corte ritiene sussistenti, nella specie, giusti motivi costituiti dalle modalità di definizione della controversia, per disporne la compensazione delle stesse tra le parti.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto del 18
Dicembre 2024, iscritto al R.G.A. 6400/2024, deducendo i seguenti motivi.
ADER sostiene che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso del contribuente esclusivamente per la mancata produzione, in primo grado, della prova della notifica delle cartelle esattoriali sottostanti l'intimazione di pagamento. L'appellante afferma che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate e, a conferma, in appello vengono depositate le relative relate di notifica e gli estratti di ruolo.
ADER deposita documentazione attestante atti interruttivi della prescrizione, tra cui: Istanza di rateazione presentata dal contribuente l'11/12/2012, accolta e poi revocata per mancato pagamento delle rate;
Intimazioni di pagamento notificate nel 2016 e nel 2019.
Si richiama inoltre la normativa emergenziale Covid-19 e una sentenza della CGT di Catania che considera l'istanza di rateazione atto interruttivo della prescrizione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 2 e depositata il 4
Giugno 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il contribuente sottolinea che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato per la prima volta in appello le relate di notifica delle cartelle di pagamento e gli atti interruttivi della prescrizione. Secondo il novellato art. 58, comma 3, D.Lgs. 546/1992, è vietato produrre in appello deleghe, procure, atti di conferimento di potere, notifiche dell'atto impugnato e degli atti presupposti che potevano essere prodotti in primo grado.
Pertanto, la produzione di tali documenti in secondo grado è da ritenersi inammissibile e non può essere posta a fondamento della decisione.
Si ribadisce che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme tributarie e dei principi giuridici, accogliendo il ricorso per mancata prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione. In primo grado, infatti, l'Agente della Riscossione non si era costituito e non aveva fornito alcuna prova documentale, mentre l'Agenzia delle Entrate si era limitata ad affermare genericamente la legittimità delle iscrizioni a ruolo senza produrre documenti.
Si eccepisce che, anche qualora si ritenesse ammissibile la documentazione prodotta in appello, le sanzioni e gli interessi relativi alla cartella n. 29320120052519204/000 risultano comunque prescritti. Tra la data del provvedimento di rateazione (25.01.2013) e la notifica dell'intimazione di pagamento (10.05.2022) sono decorsi più di cinque anni senza ulteriori atti interruttivi. Si richiama la giurisprudenza di legittimità che prevede la prescrizione quinquennale per sanzioni (art. 20 D.Lgs. 472/1997) e interessi (art. 2948, n. 4, c.c.), indipendentemente dalla prescrizione decennale applicabile al capitale.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, l'Ufficio chiede la riunione del presente giudizio (RGA 6400/2024) con altro procedimento
(RGA 486/2025) avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza di primo grado, al fine di garantire uniformità di giudizio e coerenza delle decisioni.
L'Ufficio evidenzia che la sentenza impugnata ha annullato integralmente l'avviso di intimazione, sebbene il ricorso del contribuente riguardasse solo cinque cartelle di pagamento su dodici ruoli complessivi. Si contesta quindi la pronuncia ultra-petita (art. 112 c.p.c.), in quanto il giudice avrebbe dovuto limitare l'annullamento alle sole cartelle effettivamente impugnate.
L'Ufficio sottolinea che, dalla documentazione prodotta in secondo grado, risulta che la cartella di pagamento n. 29320120052519204/000 è stata notificata il 26/10/2012 e che il contribuente ha presentato istanza di rateazione il 12/12/2012, accolta con provvedimento del 17/01/2013. Tali elementi dimostrano la conoscenza dell'atto da parte del contribuente e l'interruzione della prescrizione.
L'Ufficio richiama la giurisprudenza secondo cui la prescrizione decennale si applica al capitale (art. 2946
c.c.), mentre per sanzioni e interessi si applica la prescrizione quinquennale. Si sostiene che, nel caso di specie, i termini di prescrizione non risultano ancora maturati.
L'Ufficio precisa che l'avviso di intimazione può essere impugnato solo per vizi propri o per eccepire la prescrizione, ove si contesti la notifica dell'atto prodromico. Non sarebbe quindi ammissibile l'eccezione di decadenza del ruolo sollevata dal contribuente.
L'Ufficio ritiene che la documentazione prodotta in secondo grado sia indispensabile per il riesame della questione, in applicazione del novellato art. 58 D.Lgs. 546/1992.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 24 Gennaio 2025, iscritto al R.G.A. 486/2025, deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (pronuncia ultrapetita);
2) Violazione e falsa applicazione degli artt 19 e 21 D.Lgs. 546-1992;
3) violazione e falsa applicazione art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602-1973; 4) Errata valutazione della sussistenza della prescrizione dell'azione di riscossione, relativamente ad interessi e sanzioni, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.;
5) Errato annullamento dell'avviso di intimazione, impugnato parzialmente.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che la sentenza di primo grado ha annullato totalmente l'avviso di intimazione, mentre il ricorrente aveva impugnato solo alcune cartelle di pagamento. Secondo l'Ufficio, il giudice avrebbe ecceduto rispetto alle richieste del contribuente, pronunciandosi oltre il petitum e la causa petendi.
L'appello evidenzia che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente applicato le norme relative all'impugnabilità degli atti e ai termini di decadenza, con particolare riferimento alla possibilità di contestare l'avviso di intimazione solo per vizi propri e per eccepire la prescrizione, ove si contesti l'avvenuta notifica dell'atto prodromico.
L'Ufficio richiama la normativa in materia di riscossione, sostenendo la legittimità delle iscrizioni a ruolo e la correttezza delle procedure seguite.
L'Agenzia delle Entrate contesta la dichiarazione di prescrizione, sostenendo che la presentazione dell'istanza di rateazione da parte del contribuente costituisce sia prova della notifica della cartella sia atto interruttivo della prescrizione. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta di rateizzazione vale quale atto interruttivo e preclude la possibilità di eccepire la mancata conoscenza delle cartelle.
L'Ufficio ritiene che la sentenza abbia annullato anche atti non oggetto di specifica impugnazione da parte del contribuente, eccedendo i limiti del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025, il novellato art. 58 D.Lgs. 546/1992 non si applica ai giudizi introdotti in primo grado prima del 04/01/2024. Pertanto, la produzione in appello della documentazione relativa all'istanza di rateazione sarebbe legittima e ammissibile.
Si chiede di accertare la cessazione della materia del contendere per i ruoli "stralcio-TASSA AUTO" già annullati ai sensi della normativa vigente.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 2 e depositata il 4
Giugno 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023, nei giudizi di appello instaurati dopo il 5 gennaio 2024 non è ammessa la produzione di nuovi documenti, salvo casi eccezionali (indispensabilità o impossibilità non imputabile alla parte). Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate (istanza di rateazione) era nella disponibilità dell'Ufficio già in primo grado e non è stata fornita alcuna prova di impossibilità a produrla tempestivamente. Pertanto, la produzione in appello deve ritenersi inammissibile.
L'eccezione relativa all'interruzione della prescrizione, fondata sulla rateazione, è stata sollevata solo in appello e non in primo grado. L'art. 57 vieta l'introduzione di nuove eccezioni in appello che non siano rilevabili d'ufficio. L'Agenzia delle Entrate, in primo grado, si era limitata a riservarsi la produzione di prova della notifica, senza mai dedurre o documentare l'interruzione della prescrizione.
Né l'Agenzia delle Entrate né l'Agente della Riscossione hanno fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione. La sentenza di primo grado ha correttamente accolto il ricorso per difetto di prova sulla notifica, annullando gli atti impugnati.
Anche a voler ritenere ammissibile la documentazione prodotta in appello, si ribadisce che, tra la data del provvedimento di rateazione (17.01.2013) e la notifica dell'intimazione (10.05.2022), è decorso il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, in assenza di ulteriori atti interruttivi. La rateazione non
è stata onorata dal contribuente e, secondo la giurisprudenza citata, la prescrizione riprende a decorrere dalla scadenza della prima rata non pagata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 12 Febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania deposita memorie.
I due appelli risultano proposti avverso la medesima sentenza di primo grado e insistono sullo stesso compendio fattuale e documentale, con connessione oggettiva e soggettiva.
Sussistendo i presupposti, il Collegio dispone la riunione dei giudizi iscritti ai numeri RGA 6400/2024 e RGA
486/2025, con trattazione unitaria e decisione con unica sentenza.
All'udienza del 20 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene gli appelli, riuniti come in epigrafe, fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Il Collegio rileva preliminarmente che i procedimenti iscritti ai nn. RGA 6400/2024 e RGA 486/2025 risultano proposti avverso la medesima sentenza di primo grado (n. 4555/2024, depositata il 4 Giugno 2024) e investono il medesimo complesso di questioni, afferenti all'avviso di intimazione n. 29320229002036180000
e agli atti presupposti (cartelle/ruoli) connessi. Ne discende, per ragioni di: economia processuale, unitarietà del decidere, prevenzione di contrasto di giudicati, la necessità/opportunità della trattazione congiunta (e, ove occorra, della riunione formale) dei giudizi. Quanto al perimetro devolutivo, il Collegio osserva che l'impugnazione investe i capi della sentenza di primo grado concernenti, in sintesi: la ritenuta mancanza di prova della notifica di talune cartelle prodromiche (e la conseguente caducazione, in parte qua, dell'intimazione); l'affermata prescrizione dei crediti portati dalle cartelle/intimazione, anche in relazione agli effetti di atti successivi (intimazioni/solleciti) dedotti quali interruttivi;
la conseguente illegittimità derivata dell'avviso di intimazione.
Il giudizio di primo grado risulta introdotto il 28.06.2022. Dalla documentazione e dalle memorie in atti emerge il richiamo alla Corte costituzionale, sentenza n.36/2025, secondo cui la disciplina novellata dell'art.58 non si applica ai giudizi introdotti in primo grado prima dell'entrata in vigore della riforma. Ne consegue che, nel caso di specie, la produzione documentale in appello deve essere scrutinata alla luce del regime applicabile al processo instaurato nel 2022, risultando dunque ammissibile l'introduzione in secondo grado di documenti relativi alla notifica e agli atti rilevanti ai fini della decisione, ferma la valutazione del contraddittorio e della loro rilevanza. Le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente ex artt.57 e 58 D. Lgs.546/1992 non possono essere accolte nei termini prospettati, dovendosi ammettere la documentazione prodotta dagli appellanti (Agenzia delle Entrate - Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania) ai fini della decisione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha dedotto che l'intimazione conteneva n.12 carichi, mentre il ricorso introduttivo avrebbe riguardato solo alcune cartelle;
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avrebbe quindi annullato integralmente l'intimazione oltre il petitum. Dalla ricostruzione in atti, tale censura è fondata: nel processo tributario l'oggetto del giudizio resta delimitato dall'atto impugnato e dai motivi/petitums dedotti;
l'eventuale estensione dell'annullamento a partite non contestate integra vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha annullato integralmente l'intimazione oltre l'oggetto effettivamente devoluto.
Il decisum di primo grado poggia essenzialmente sull'affermazione che le cartelle sottostanti non risultavano notificate, per difetto di prova in giudizio. In appello, tuttavia, risultano prodotte: dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione: relate di notifica delle cartelle (come da appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione) e ulteriori atti;
dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania: documentazione interna (“Anagrafe
Tributaria – Ruoli”) e dati sulla rateazione, idonei quantomeno a sostenere la conoscenza della cartella principale (IRPEF 2005) e a contrastare la tesi di totale mancata notifica. Alla luce di tale compendio, viene meno il presupposto logico-giuridico che ha condotto all'annullamento in prime cure. Ne consegue che l'intimazione non può essere annullata per la sola ragione del “difetto di prova” che, in appello, risulta colmato.
In atti è richiamata l'istanza di rateazione del 11.12.2012, con provvedimento di accoglimento del 17.01.2013
(e consegna 25.01.2013, secondo altri atti del fascicolo). Tale istanza: costituisce condotta concludente significativa della conoscenza della pretesa iscritta a ruolo;
integra, secondo l'impostazione sostenuta dagli appellanti, un atto rilevante ai fini dell'interruzione (e/o della disciplina del decorso) della prescrizione. In questa sede, e nei limiti del giudizio, la rateazione è valorizzata quale elemento idoneo a: escludere l'assoluta mancata conoscenza delle cartelle, almeno con riferimento alla cartella IRPEF 2005; sostenere la perdurante esigibilità del credito in relazione alla sequenza degli atti successivi richiamati dagli appellanti (intimazioni
2016 e 2019 prodotte dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo l'atto d'appello dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione).
Il contribuente ha insistito per la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi e per la ripresa del decorso in caso di rateazione non onorata. Tuttavia: la ricostruzione cronologica degli atti, per come risulta in appello, include atti ulteriori (intimazioni e/o iniziative esattive) idonei a incidere sul decorso prescrizionale;
la domanda del contribuente risulta in ogni caso recessiva rispetto ai motivi accolti in punto di prova della notifica e legittimità dell'intimazione, come riformata nei limiti del petitum. Pertanto, la censura prescrizionale non conduce all'annullamento degli atti oggetto di devoluzione, come richiesto dal contribuente.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha rappresentato che alcune cartelle (importo inferiore a € 1.000, con consegna 2014-2015) risultavano annullate ex art.1, comma 222, L.197/2022. Per tali partite, ricorrendone i presupposti e risultando l'annullamento normativo sopravvenuto, va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere, nei limiti in cui tali carichi siano ricompresi nel perimetro oggetto di giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, gli appelli riuniti devono essere accolti e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato, deve essere dichiarata la legittimità dell'intimazione di pagamento n.29320229002036180000 nei limiti dell'oggetto devoluto e per le partite non oggetto di annullamento normativo e deve essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente ai carichi per i ruoli "stralcio-tassa auto" consegnati nel 2014 e 2015 annullati ex art.1, comma
222, L.197/2022, e ricompresi nell'oggetto di causa.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti come in epigrafe:
Riunisce gli appelli iscritti ai R. G. A. n.6400/2024 e R. G. A. n.486/2025. Accoglie gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania, e per l'effetto: riforma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania n. 4555/02/2024, depositata in data 4 Giugno 2024;
dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento n.29320229002036180000 nei limiti dell'oggetto devoluto e per le partite non oggetto di annullamento normativo;
dichiara la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente ai carichi per i ruoli "stralcio-tassa auto" consegnati nel 2014 e 2015 annullati ex art.1, comma 222, L.197/2022, e ricompresi nell'oggetto di causa.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 20 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)