Articolo 5 della Legge 12 luglio 1988, n. 270
Articolo 4Articolo 6
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31 luglio 1988
Art. 5. Composizione del comitato di vigilanza del Fondo 1. Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e' integrato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, da un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di livello non inferiore al settimo.
Nota all'art. 5:
Il testo dell'art. 24 del D P.R. n. 639/1970 e' il seguente:
"Art. 24. - La composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione e' cosi' modificata:
1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore;
2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata".
Entrata in vigore il 31 luglio 1988