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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 207/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SABBATINI ROBERTO;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. SABBATINI ROBERTO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) Nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento fra i coniugi;
3) I minori nato il [...] a [...] (C.F. ) e Persona_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) vengono Persona_2 CodiceFiscale_2
affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) Il IG. verserà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, la somma di € 600,00 (=seicento/00) quale contributo nel mantenimento dei due figli minori (dunque € 300,00 per ciascuno). Il versamento avverrà mediante bonifico bancario presso il conto corrente della IG.ra recante il seguente codice IBAN IT Parte_2
88M0301503200000005936920. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- 1 - L'assegno unico erogato per i minori verrà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_2
5) Le spese straordinarie in favore dei figli minori saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% a carico della madre e del 50% a carico del padre, ed andranno rendicontate e rimborsate mensilmente (entro l'ultimo giorno del mese successivo all'esborso).
Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la Disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia” in materia di famiglia della Regione Marche in data 24 luglio 2024 che qui si intende richiamato a trascritto.
6) In ordine alle modalità di incontro padre-figli, stante la attuale situazione lavorativa del
IG. che lo vede domiciliato in altro continente, le parti concordano che il padre possa Pt_1
vedere e tenere con sé i figli quando rientrerà in Italia a semplice richiesta da formulare alla madre almeno 15 giorni prima del suo arrivo in Italia. Poiché il padre potrebbe vedere e tenere con sé i figli per lunghi periodi continuativi quando è in Italia, le parti concordano sin d'ora che - allorquando i figli si tratteranno con il padre per oltre 30 giorni - sarà prevista una decurtazione del 25% in ordine al mantenimento dovuto dallo stesso per i figli.
7) Le spese legali della procedura di separazione saranno interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Chiaravalle (AN) il 9/09/2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 2 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Chiaravalle (AN) il 9/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Chiaravalle (AN) al n. 39, parte II, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 207/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SABBATINI ROBERTO;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. SABBATINI ROBERTO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno;
2) Nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento fra i coniugi;
3) I minori nato il [...] a [...] (C.F. ) e Persona_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) vengono Persona_2 CodiceFiscale_2
affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4) Il IG. verserà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, la somma di € 600,00 (=seicento/00) quale contributo nel mantenimento dei due figli minori (dunque € 300,00 per ciascuno). Il versamento avverrà mediante bonifico bancario presso il conto corrente della IG.ra recante il seguente codice IBAN IT Parte_2
88M0301503200000005936920. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- 1 - L'assegno unico erogato per i minori verrà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_2
5) Le spese straordinarie in favore dei figli minori saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% a carico della madre e del 50% a carico del padre, ed andranno rendicontate e rimborsate mensilmente (entro l'ultimo giorno del mese successivo all'esborso).
Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la Disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla “Riforma Cartabia” in materia di famiglia della Regione Marche in data 24 luglio 2024 che qui si intende richiamato a trascritto.
6) In ordine alle modalità di incontro padre-figli, stante la attuale situazione lavorativa del
IG. che lo vede domiciliato in altro continente, le parti concordano che il padre possa Pt_1
vedere e tenere con sé i figli quando rientrerà in Italia a semplice richiesta da formulare alla madre almeno 15 giorni prima del suo arrivo in Italia. Poiché il padre potrebbe vedere e tenere con sé i figli per lunghi periodi continuativi quando è in Italia, le parti concordano sin d'ora che - allorquando i figli si tratteranno con il padre per oltre 30 giorni - sarà prevista una decurtazione del 25% in ordine al mantenimento dovuto dallo stesso per i figli.
7) Le spese legali della procedura di separazione saranno interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Chiaravalle (AN) il 9/09/2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 2 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Chiaravalle (AN) il 9/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Chiaravalle (AN) al n. 39, parte II, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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