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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/06/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Corvetta Presidente rel. dott. Giorgia Bertozzi-Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice
nel procedimento n. r.g. 85/2025 per apertura di Liquidazione controllata proposto da
- Parte_1 C.F._1
Avv. A. Mancini ha adotto il seguente provvedimento;
rilevato che , con ricorso del 30.5.2025, ha chiesto la apertura Parte_1 della liquidazione controllata del proprio patrimonio a norma dell'art 268 e ss CCII, deducendo: di essere stato socio illimitatamente responsabile di società di persone (
[...]
), dichiarata fallita con Controparte_1 sentenza n. 42 del 18.97.2018 (fallimento chiuso in data 21.5.2020); che il suo nucleo familiare è composto da lui stesso, titolare di pensione INPS dell'importo medio mensile di circa 1200 euro, e dalla coniuge, invalida al 100 % e titolare di pensione INPS dell'importo medio mensile di circa 435 euro;
di avere un debito complessivo, residuato dalla predetta qualità di socio, di €
583.946,70; di avere necessità mensili di mantenimento di € 1.600 complessive;
che le spese di procedura si attestano in complessivi € 8.000, oltre accessori (€ 2.500 per il legale e € 5.535 per il gestore, compresa la fase di liquidazione); ha prospettato di essere titolare di una quota del 50% del fabbricato ad uso abitativo, con annessa pertinenza ed area agricola, posto in aperta campagna nel Comune di Gradara (PU) Via per Tavullia n.14, su cui l'istante e la coniuge (altra comproprietaria) hanno costituito un Fondo Patrimoniale con atto del Notaio dr.
di Gabicce Mare (PU) rep.207543 stipulato in data 28 maggio Persona_1
2001 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro Ufficio
Provinciale del Territorio con nota reg. part. 3893 presentata in data 08.06.2001; al fine di rendere economicamente fruttuosa la procedura liquidatoria, il Parte_1 ha manifestato in ricorso la propria irrevocabile volontà, condizionatamente all'apertura della liquidazione controllata, di sciogliere il Fondo Patrimoniale in oggetto, liberando i beni ai fini della loro alienazione da parte del nominando liquidatore (analoga disponibilità a sciogliere il Fondo Patrimoniale - ma non ad alienare la propria quota indivisa dei beni immobili - ha manifestato espressamente e irrevocabilmente la coniuge , con la dichiarazione sottoscritta in Persona_2 data 13.4.2025); considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che
, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all'art. 27 CCII richiamato;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di soggetto attualmente pensionato;
osservato che la chiusura del fallimento personale del ricorrente e del fallimento sociale non impedisce l'accesso alla presente procedura di Sovraindebitamento, come già statuito dal Tribunale adìto in fattispecie analoga (cfr. Tribunale di Rimini
15.2.2022, est. e, inoltre, che sono passati cinque anni dalla chiusura del Per_3 fallimento, per cui le procedure non potranno neppure essere riaperte ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 l. fall.; rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII;
rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCII (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di
Composizione della Crisi, rag. contenente tutte le indicazioni di cui Persona_4 all'art. 269 CCII;
rilevato che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
ritenuto – con riguardo ai redditi percepiti dal ricorrente - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett.
b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c.; ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato dal ricorrente e valutato dall'OCC, di poter indicare in euro 1600 la somma mensile allo stato necessaria al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia (mandando sin d'ora al Giudice
Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura); ritenuto che il sia nelle condizioni di poter trattenere per il proprio Parte_1 mantenimento l'intero importo mensile del trattamento pensionistico, superiore alla soglia impignorabile ma bilanciata dalla pensione minima percepita dalla moglie;
rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determina la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCII;
preso atto che il ricorrente è comproprietario al 50% con la moglie dei seguenti beni immobili, facenti parte di un unico complesso:
• Appartamento di civile abitazione con scoperto ad uso esclusivo ed autorimessa sito in Comune di Gradara, Via per Tavullia n. 14, posto al Piano
Terra di 4fabbricato bifamiliare così identificato al Catasto dei Fabbricati:
1) Appartamento, foglio 13, particella 7, subalterno 2,
2) Scoperto ad uso esclusivo, foglio 13, particella 7, subalterno 10,
3) Autorimessa di pertinenza dislocata al piano interrato del medesimo fabbricato, foglio 13, particella 7, subalterno 6,
• Intercapedine interrata, che corrisponde ad una parte non utilizzabile del piano interrato, posta in adiacenza dell'autorimessa sopra descritta, identificata al foglio 13, particella 7, subalterno 9,
• Area agricola limitrofa all'immobile sopra descritto, censita al Catasto dei
Terreni con i seguenti identificativi: foglio 13, particelle n. 904.
• Area agricola di cui il etiene 1/4 censita al Catasto dei Terreni con Parte_1
i seguenti identificativi: foglio 13 particella n. 6 e 908.
rilevato che i Lotti nn. 1, 2 e 3 rappresentati dalle unità immobiliari del fabbricato sono complessivamente stimati (sulla base di euro 850,00 mq.) nella misura pari ad euro 138.500,00, al netto dei costi necessari per i ripristini, esattamente indicati nella perizia allegata al ricorso;
il Lotto n. 4 è costituito da area agricola complessivamente stimata in euro 9.265,50 mentre l'ulteriore area agricola, indicata in perizia come Lotto n.5 e detenuta dal nella misura di 1/4, è valutata in Parte_1 euro 39.883,50 (per entrambe la stima del terreno agricolo è pari a euro 2,25 al metro quadro),
ricordato che tali unità immobiliari sono state costituite in Fondo Patrimoniale con atto del Notaio dr. di Gabicce Mare (PU) rep. 207543 stipulato in Persona_1 data 28 maggio 2001 e che, in virtù di tale vincolo, non sono state apprese al fallimento in forza di quanto disposto dall'art. 46 l. fall.,
rilevato che vi è in atti impegno irrevocabile di entrambi i costituenti, condizionato all'apertura della liquidazione controllata, a sciogliere il Fondo Patrimoniale liberando i beni ai fini della loro alienazione da parte del nominando liquidatore, in ossequio al principio della competitività,
ritenuto che – in virtù di tale impegno – si possa ritenere, con ragionevole margine di certezza, che tali beni immobili verranno acquisiti all'attivo della procedura, così da poter poi proceder alla vendita della quota di spettanza del Parte_1
considerato che, alla luce di quanto sopra, l'apertura del procedimento ex art. 268
CCII corrisponde senz'altro all'interesse esclusivo del ceto creditorio, il quale non avrebbe diversamente modo di aggredire quei beni,
tenuto conclusivamente conto del fatto che se, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, il ricorrente non darà seguito all'impegno assunto, detta procedura potrà in ogni caso essere chiusa per assenza di ulteriore attivo, e che tale circostanza verrà valutata con riferimento all'emissione del provvedimento ex art. 282 CCII;
ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, circostanza non ricorrente nel caso in esame;
fatto presente che il compenso dell'OCC potrà esse liquidato solo al termine della procedura liquidatoria dovendosi apprezzare la diligenza serbata nella fase della liquidazione e i risultati raggiunti;
rilevato come il compenso del legale non rientri fra le prededuzioni elencate dall'art. 6 CCII;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
- ;
[...] C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla Corvetta;
NOMINA
Liquidatore la rag. invitandola a relazionare semestralmente sullo Persona_4 stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
FISSA in euro 1.600,00 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;
DISPONE che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini
ORDINA la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Si comunichi.
Rimini, camera di consiglio del 26.6.2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Carla Corvetta
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Corvetta Presidente rel. dott. Giorgia Bertozzi-Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice
nel procedimento n. r.g. 85/2025 per apertura di Liquidazione controllata proposto da
- Parte_1 C.F._1
Avv. A. Mancini ha adotto il seguente provvedimento;
rilevato che , con ricorso del 30.5.2025, ha chiesto la apertura Parte_1 della liquidazione controllata del proprio patrimonio a norma dell'art 268 e ss CCII, deducendo: di essere stato socio illimitatamente responsabile di società di persone (
[...]
), dichiarata fallita con Controparte_1 sentenza n. 42 del 18.97.2018 (fallimento chiuso in data 21.5.2020); che il suo nucleo familiare è composto da lui stesso, titolare di pensione INPS dell'importo medio mensile di circa 1200 euro, e dalla coniuge, invalida al 100 % e titolare di pensione INPS dell'importo medio mensile di circa 435 euro;
di avere un debito complessivo, residuato dalla predetta qualità di socio, di €
583.946,70; di avere necessità mensili di mantenimento di € 1.600 complessive;
che le spese di procedura si attestano in complessivi € 8.000, oltre accessori (€ 2.500 per il legale e € 5.535 per il gestore, compresa la fase di liquidazione); ha prospettato di essere titolare di una quota del 50% del fabbricato ad uso abitativo, con annessa pertinenza ed area agricola, posto in aperta campagna nel Comune di Gradara (PU) Via per Tavullia n.14, su cui l'istante e la coniuge (altra comproprietaria) hanno costituito un Fondo Patrimoniale con atto del Notaio dr.
di Gabicce Mare (PU) rep.207543 stipulato in data 28 maggio Persona_1
2001 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro Ufficio
Provinciale del Territorio con nota reg. part. 3893 presentata in data 08.06.2001; al fine di rendere economicamente fruttuosa la procedura liquidatoria, il Parte_1 ha manifestato in ricorso la propria irrevocabile volontà, condizionatamente all'apertura della liquidazione controllata, di sciogliere il Fondo Patrimoniale in oggetto, liberando i beni ai fini della loro alienazione da parte del nominando liquidatore (analoga disponibilità a sciogliere il Fondo Patrimoniale - ma non ad alienare la propria quota indivisa dei beni immobili - ha manifestato espressamente e irrevocabilmente la coniuge , con la dichiarazione sottoscritta in Persona_2 data 13.4.2025); considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che
, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all'art. 27 CCII richiamato;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di soggetto attualmente pensionato;
osservato che la chiusura del fallimento personale del ricorrente e del fallimento sociale non impedisce l'accesso alla presente procedura di Sovraindebitamento, come già statuito dal Tribunale adìto in fattispecie analoga (cfr. Tribunale di Rimini
15.2.2022, est. e, inoltre, che sono passati cinque anni dalla chiusura del Per_3 fallimento, per cui le procedure non potranno neppure essere riaperte ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 l. fall.; rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII;
rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCII (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di
Composizione della Crisi, rag. contenente tutte le indicazioni di cui Persona_4 all'art. 269 CCII;
rilevato che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
ritenuto – con riguardo ai redditi percepiti dal ricorrente - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett.
b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c.; ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato dal ricorrente e valutato dall'OCC, di poter indicare in euro 1600 la somma mensile allo stato necessaria al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia (mandando sin d'ora al Giudice
Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura); ritenuto che il sia nelle condizioni di poter trattenere per il proprio Parte_1 mantenimento l'intero importo mensile del trattamento pensionistico, superiore alla soglia impignorabile ma bilanciata dalla pensione minima percepita dalla moglie;
rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determina la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCII;
preso atto che il ricorrente è comproprietario al 50% con la moglie dei seguenti beni immobili, facenti parte di un unico complesso:
• Appartamento di civile abitazione con scoperto ad uso esclusivo ed autorimessa sito in Comune di Gradara, Via per Tavullia n. 14, posto al Piano
Terra di 4fabbricato bifamiliare così identificato al Catasto dei Fabbricati:
1) Appartamento, foglio 13, particella 7, subalterno 2,
2) Scoperto ad uso esclusivo, foglio 13, particella 7, subalterno 10,
3) Autorimessa di pertinenza dislocata al piano interrato del medesimo fabbricato, foglio 13, particella 7, subalterno 6,
• Intercapedine interrata, che corrisponde ad una parte non utilizzabile del piano interrato, posta in adiacenza dell'autorimessa sopra descritta, identificata al foglio 13, particella 7, subalterno 9,
• Area agricola limitrofa all'immobile sopra descritto, censita al Catasto dei
Terreni con i seguenti identificativi: foglio 13, particelle n. 904.
• Area agricola di cui il etiene 1/4 censita al Catasto dei Terreni con Parte_1
i seguenti identificativi: foglio 13 particella n. 6 e 908.
rilevato che i Lotti nn. 1, 2 e 3 rappresentati dalle unità immobiliari del fabbricato sono complessivamente stimati (sulla base di euro 850,00 mq.) nella misura pari ad euro 138.500,00, al netto dei costi necessari per i ripristini, esattamente indicati nella perizia allegata al ricorso;
il Lotto n. 4 è costituito da area agricola complessivamente stimata in euro 9.265,50 mentre l'ulteriore area agricola, indicata in perizia come Lotto n.5 e detenuta dal nella misura di 1/4, è valutata in Parte_1 euro 39.883,50 (per entrambe la stima del terreno agricolo è pari a euro 2,25 al metro quadro),
ricordato che tali unità immobiliari sono state costituite in Fondo Patrimoniale con atto del Notaio dr. di Gabicce Mare (PU) rep. 207543 stipulato in Persona_1 data 28 maggio 2001 e che, in virtù di tale vincolo, non sono state apprese al fallimento in forza di quanto disposto dall'art. 46 l. fall.,
rilevato che vi è in atti impegno irrevocabile di entrambi i costituenti, condizionato all'apertura della liquidazione controllata, a sciogliere il Fondo Patrimoniale liberando i beni ai fini della loro alienazione da parte del nominando liquidatore, in ossequio al principio della competitività,
ritenuto che – in virtù di tale impegno – si possa ritenere, con ragionevole margine di certezza, che tali beni immobili verranno acquisiti all'attivo della procedura, così da poter poi proceder alla vendita della quota di spettanza del Parte_1
considerato che, alla luce di quanto sopra, l'apertura del procedimento ex art. 268
CCII corrisponde senz'altro all'interesse esclusivo del ceto creditorio, il quale non avrebbe diversamente modo di aggredire quei beni,
tenuto conclusivamente conto del fatto che se, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, il ricorrente non darà seguito all'impegno assunto, detta procedura potrà in ogni caso essere chiusa per assenza di ulteriore attivo, e che tale circostanza verrà valutata con riferimento all'emissione del provvedimento ex art. 282 CCII;
ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, circostanza non ricorrente nel caso in esame;
fatto presente che il compenso dell'OCC potrà esse liquidato solo al termine della procedura liquidatoria dovendosi apprezzare la diligenza serbata nella fase della liquidazione e i risultati raggiunti;
rilevato come il compenso del legale non rientri fra le prededuzioni elencate dall'art. 6 CCII;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
- ;
[...] C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla Corvetta;
NOMINA
Liquidatore la rag. invitandola a relazionare semestralmente sullo Persona_4 stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
FISSA in euro 1.600,00 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;
DISPONE che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini
ORDINA la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Si comunichi.
Rimini, camera di consiglio del 26.6.2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Carla Corvetta