Art. 2.
L' articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , e' cosi' modificato:
1) al decimo comma, lettera h), le parole "tre rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti "sei rappresentanti";
2) il tredicesimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Se gli eligendi siano tre o piu' di tre, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. Per quanto riguarda gli studenti, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti, nei consigli di amministrazione delle opere universitarie, nei consigli di amministrazione delle universita', nei consigli di facolta', quando si raggiungano le seguenti percentuali degli aventi diritto:
a) universita' fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento;
b) universita' da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento;
c) universita' con oltre 50 mila studenti iscritti: 10 per cento.
Per i consigli di facolta' le percentuali sono riferite agli studenti iscritti alle facolta' stesse, in base ai parametri indicati nel secondo comma del presente articolo.
La votazione e' valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai quorum indicati nei precedenti due commi; in tal caso e' proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, ferma restando comunque la presenza di almeno uno studente nel consiglio di amministrazione delle opere universitarie, di due nel consiglio di amministrazione dell'universita' e, per i consigli di facolta', di uno quando siano previsti cinque rappresentanti, di due quando ne siano previsti sette, di tre quando ne siano previsti nove.
La mancata partecipazione di una o piu' rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo".
L' articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , e' cosi' modificato:
1) al decimo comma, lettera h), le parole "tre rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti "sei rappresentanti";
2) il tredicesimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Se gli eligendi siano tre o piu' di tre, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. Per quanto riguarda gli studenti, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti, nei consigli di amministrazione delle opere universitarie, nei consigli di amministrazione delle universita', nei consigli di facolta', quando si raggiungano le seguenti percentuali degli aventi diritto:
a) universita' fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento;
b) universita' da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento;
c) universita' con oltre 50 mila studenti iscritti: 10 per cento.
Per i consigli di facolta' le percentuali sono riferite agli studenti iscritti alle facolta' stesse, in base ai parametri indicati nel secondo comma del presente articolo.
La votazione e' valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai quorum indicati nei precedenti due commi; in tal caso e' proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, ferma restando comunque la presenza di almeno uno studente nel consiglio di amministrazione delle opere universitarie, di due nel consiglio di amministrazione dell'universita' e, per i consigli di facolta', di uno quando siano previsti cinque rappresentanti, di due quando ne siano previsti sette, di tre quando ne siano previsti nove.
La mancata partecipazione di una o piu' rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo".