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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 84/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 84/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. OVI GIORDANA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...]
a convenuto in giudizio la moglie per chiedere una Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio emanata dal Tribunale di Reggio Emilia il 14/01/2022 nella parte in cui si prevede che il marito versi alla moglie un assegno di € 275 per il mantenimento del figlio . Per_1 si è costituita e le parti hanno p Controparte_1 congiuntamente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel caso per cui si procede, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“
1. Il sig. verserà il mantenimento a favore del figlio Parte_1 Per_1 fino al mese di aprile 2025 compreso;
2. A partire dal mese di maggio 2025 (compreso) l'assegno di mantenimento e l'obbligo di versare le spese straordinarie nella misura del 50% per il figlio verranno revocati in quanto lo stesso, essendo Per_1 divenuto economicamente autosufficiente, è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
3. La sig.ra con l'esatto adempimento del presente accordo, CP_1 dà atto di non avere pendenze pregresse nei confronti del Sig. per Parte_1 le ragioni nascenti dall'atto di divorzio e quindi di ritenersi so per qualsiasi titolo, ragione e causa;
4. Le spese compensate”.
Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative. Le spese vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-modifica le condizioni disposte dalla sentenza n. 13/2022 del 14/01/2022 RG 1306/2020 in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 29/04/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 84/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. OVI GIORDANA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. AZZOLINI VALTER POMPEO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...]
a convenuto in giudizio la moglie per chiedere una Parte_2 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio emanata dal Tribunale di Reggio Emilia il 14/01/2022 nella parte in cui si prevede che il marito versi alla moglie un assegno di € 275 per il mantenimento del figlio . Per_1 si è costituita e le parti hanno p Controparte_1 congiuntamente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel caso per cui si procede, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“
1. Il sig. verserà il mantenimento a favore del figlio Parte_1 Per_1 fino al mese di aprile 2025 compreso;
2. A partire dal mese di maggio 2025 (compreso) l'assegno di mantenimento e l'obbligo di versare le spese straordinarie nella misura del 50% per il figlio verranno revocati in quanto lo stesso, essendo Per_1 divenuto economicamente autosufficiente, è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
3. La sig.ra con l'esatto adempimento del presente accordo, CP_1 dà atto di non avere pendenze pregresse nei confronti del Sig. per Parte_1 le ragioni nascenti dall'atto di divorzio e quindi di ritenersi so per qualsiasi titolo, ragione e causa;
4. Le spese compensate”.
Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative. Le spese vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-modifica le condizioni disposte dalla sentenza n. 13/2022 del 14/01/2022 RG 1306/2020 in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 29/04/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli