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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 605/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IS D'RI giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/05/2024 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1033/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, accertare e dichiarare l'istante in primis inabile e bisognevole di assistenza continua e di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda (23.05.2023), onde ottenere la liquidazione delle provvidenze di cui alle citate leggi, previo riconoscimento del requisito sanitario”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
08/07/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome parkinsoniana in buon controllo farmacologico, in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica (con declino cognitivo di grado lieve – all'EEG “aspetti di sofferenza diffusa”) e sindrome ansioso-depressiva in terapia farmacologica;
Artrosi polidistrettuale a maggior estrinsecazione a carico del rachide, in paziente con osteopenia, ernie discali, polineuropatia sensitivo-motoria degli arti inferiori e pregressi interventi di vertebroplastica L3 per frattura vertebrale
(aprile 2024) e di stabilizzazione vertebrale L4-L5 per stenosi lombosacrale
(luglio 2024); Cardiopatia ipertensiva in buon controllo farmacologico”.
Nondimeno, il CTU ha precisato che, in ogni caso, nonostante tale quadro patologico, l'istante “ NON PRESENTA una condizione che determini una perdita di autonomia di entità tale da rendere indispensabile l'assistenza continuativa da parte di terzi per svolgimento degli atti quotidiani della vita e dunque la sussistenza dei requisiti medico-legali ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento”.
Si impone, di conseguenza, il rigetto della domanda, alla stregua delle
Pag. 2 di 4 valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2 traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Le spese sono irripetibili, rilevato il deposito, sia in fase di accertamento tecnico preventivo che di merito, della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese relative alla CTU espletata, sia in fase di ATP che nella presente fase vanno poste, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come da CP_1 dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo, ai sensi del comma 2 dell'art 52 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[nata a [...] il [...]], NON si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 29/10/2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 605/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IS D'RI giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/05/2024 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1033/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, accertare e dichiarare l'istante in primis inabile e bisognevole di assistenza continua e di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda (23.05.2023), onde ottenere la liquidazione delle provvidenze di cui alle citate leggi, previo riconoscimento del requisito sanitario”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. , all'odierna udienza la Persona_2
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
08/07/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome parkinsoniana in buon controllo farmacologico, in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica (con declino cognitivo di grado lieve – all'EEG “aspetti di sofferenza diffusa”) e sindrome ansioso-depressiva in terapia farmacologica;
Artrosi polidistrettuale a maggior estrinsecazione a carico del rachide, in paziente con osteopenia, ernie discali, polineuropatia sensitivo-motoria degli arti inferiori e pregressi interventi di vertebroplastica L3 per frattura vertebrale
(aprile 2024) e di stabilizzazione vertebrale L4-L5 per stenosi lombosacrale
(luglio 2024); Cardiopatia ipertensiva in buon controllo farmacologico”.
Nondimeno, il CTU ha precisato che, in ogni caso, nonostante tale quadro patologico, l'istante “ NON PRESENTA una condizione che determini una perdita di autonomia di entità tale da rendere indispensabile l'assistenza continuativa da parte di terzi per svolgimento degli atti quotidiani della vita e dunque la sussistenza dei requisiti medico-legali ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento”.
Si impone, di conseguenza, il rigetto della domanda, alla stregua delle
Pag. 2 di 4 valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2 traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Le spese sono irripetibili, rilevato il deposito, sia in fase di accertamento tecnico preventivo che di merito, della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese relative alla CTU espletata, sia in fase di ATP che nella presente fase vanno poste, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come da CP_1 dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo, ai sensi del comma 2 dell'art 52 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[nata a [...] il [...]], NON si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 29/10/2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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