CASS
Sentenza 1 luglio 2021
Sentenza 1 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25203 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
Testo completo
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lette le conclusioni del PG M. LUCA TAMPERI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari di cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, concessa a RE GI con decorrenza ex tunc (dal 2 aprile 2020), disponendo che l'esecuzione della pena avvenisse nelle forme ordinarie. A ragione della decisione osservava che il condannato aveva tenuto comportamenti, gravi continuativi e risalenti nel tempo, incompatibili con la prosecuzione della misura. In particolare, oltre a non essere stato reperito nella sua abitazione in violazione delle prescrizioni la sera del 19 settembre 2020, era stato deferito all'autorit\u00e0 giudiziaria per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. a seguito delle dichiarazioni rese da NI AR, la quale, pur precisando di non avere intenzione di sporgere querela, per lo stato di paura e di prostrazione in cui versava, aveva comunque riferito di comportamenti intimidatori e violenti posti in essere, in diverse occasioni, dal RE ai suoi danni.
2. Avverso il provvedimento ricorre il RE per il tramite del difensore di fiducia avv. to Barbara Carraro, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 51 ter e 71 ter Ord. Pen. ed all'art. 94 d.PR. n. 309 del 1990, con riferimento alla idoneit\u00e0 del comportamento tenuto durante l'applicazione della misura a determinare la revoca. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto della revoca attribuendo decisiva rilevanza alle dichiarazioni rese dalla presunta vittima di atti persecutori senza considerare che le condotte descritte da quest'ultima, in particolare l'abuso di stupefacenti, risultano smentite dalla certificazione Ser. T. e dalla relazione dell'UEPE. In sede di valutazione, necessariamente complessa, non ha tenuto conto della gravit\u00e0 della violazione e dello scopo rieducativo e di tutela della salute dell'affidato in prova, il quale, come attestato dagli organi competenti, ha seguito il trattamento terapeutico in maniera precisa e puntale.
2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 51 ter e 71 ter Ord. Pen. e all'art. 94 d.PR. n. 309 del 1990, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da NI AR rispetto alle quali non sono state precisate le modalit\u00e0 di assunzione;
in atti \u00e8 stata versata soltanto la relazione dei Carabinieri, e le ragioni del deferimento all'autorit\u00e0 giudiziaria in difetto di querela.
2.3 Con il terzo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 51 ter e 71 ter Ord. Pen. e all'art. 94 d.PR. n. 309 del 1990, con riferimento alla rilevanza attribuita all'esito del controllo presso l'abitazione del 19 settembre 2020. Il Tribunale non ha preso in esame senza le dichiarazioni della sua convivente, la quale ha fornito una spiegazione plausibile confutando la ricostruzione de Carabinieri in termini di violazione delle prescrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone, nei tre motivi, censure, tra loro logicamente connesse, prive di fondamento.
1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non \u00e8 dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che 'la violazione commessa costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (tra le altre, Sez. 1, 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, De Martino, Rv. 256479). In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, \u00e8 rimesso alla discrezionalit\u00e0 del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Tale principio \u00e8 coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47 Ord. Pen., comma 11, secondo cui l'affidamento \u00e8 revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ed \u00e8 anche correlato con l'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessit\u00e0 di attendere la .definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 33089 del 10/5/2011, Assisi, Rv. 250824, e, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, tra le altre, Sez. 1, n. 42571 del 19/4/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 9/12/1999, Saponaro A., Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/3/1995, Satanassi, Rv. 201368).
1.1. Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza \u00e8 ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca \u00e8 costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova sul presupposto della incompatibilit\u00e0 dello stesso con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato al suddetto Tribunale, che, nella revoca, \u00e8 chiamato a valutare la gravit\u00e0 di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, laddove per stabilirne l'esito deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/6/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/2/2000, Corner\u00f2, Rv. 215706 - 01).
1.2. E' pacifico anche l'indirizzo ermeneutico secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessit\u00e0 di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilit\u00e0 penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, n.m.; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509).
2. Ci\u00f2 posto, rileva il Collegio che, nel caso specifico, il Tribunale ambrosiano ha argomentatamente disposto la revoca della misura alternativa, apprezzando, in modo logico, natura, gravit\u00e0 e reiterazione delle condotte violente poste in essere ai danni della NI in quanto costituenti, a prescindere dalle modalit\u00e0 di acquisizione delle sue dichiarazioni nel procedimento penale e dall'esito dello stesso, altrettante violazioni delle prescrizioni e nel loro complesso del tutto incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento. \u00c8 stato, altrettanto correttamente, considerato rilevante non il fatto della presentazione di una denuncia, ma la particolare attendibilit\u00e0 della ricostruzione fornita dalla NI ai Carabinieri, specie se raffrontata ai precedenti penali del condannato relativi a condotte maltrattanti nei confronti della ex convivente. La versione dei fatti fornita dalla NI non sembra ictu \u00b0cui/ smentita n\u00e9 dalle relazioni in atti n\u00e9 da elementi di prova di segno contrario. Infatti, se \u00e8 vero che le relazioni dei servizi sociali danno conto di contatti regolari con il condannato e dall'esito negativo degli esami per la ricerca di stupefacenti, \u00e8 altrettanto vero, come si evince dagli atti allegati al ricorso, che sia le informazioni dei servizi sociali e le analisi si riferiscono ad un periodo (fino ad Agosto 2020), sia pure di poco, precedente alla data in cui la NI 41 era recata dai Carabinieri in stato di esasperazione per la condotta tenuta nelle settimane precedenti dal RE il quale, nel medesimo periodo, non si era nemmeno presentato agli appuntamenti fissati con il servizio. Infine il Tribunale ha, implicitamente, considerato le giustificazioni fornite dall'attuale convivente non in grado di inficiare l'esito del controllo della polizia giudiziaria fondato su dati oggettivi.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle"], "relatore": ["ALIFFI FRANCESCO"], "presidente": ["SIANI VINCENZO"], "decision_date": "2021-07-01", "hearing_date": "2021-04-16", "short_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.25203 del 01/07/2021", "long_title": "Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.25203 del 01/07/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:25203PEN), udienza del 16/04/2021,Presidente
SIANI VINCENZO
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lette le conclusioni del PG M. LUCA TAMPERI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari di cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, concessa a RE GI con decorrenza ex tunc (dal 2 aprile 2020), disponendo che l'esecuzione della pena avvenisse nelle forme ordinarie. A ragione della decisione osservava che il condannato aveva tenuto comportamenti, gravi continuativi e risalenti nel tempo, incompatibili con la prosecuzione della misura. In particolare, oltre a non essere stato reperito nella sua abitazione in violazione delle prescrizioni la sera del 19 settembre 2020, era stato deferito all'autorit\u00e0 giudiziaria per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. a seguito delle dichiarazioni rese da NI AR, la quale, pur precisando di non avere intenzione di sporgere querela, per lo stato di paura e di prostrazione in cui versava, aveva comunque riferito di comportamenti intimidatori e violenti posti in essere, in diverse occasioni, dal RE ai suoi danni.
2. Avverso il provvedimento ricorre il RE per il tramite del difensore di fiducia avv. to Barbara Carraro, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 51 ter e 71 ter Ord. Pen. ed all'art. 94 d.PR. n. 309 del 1990, con riferimento alla idoneit\u00e0 del comportamento tenuto durante l'applicazione della misura a determinare la revoca. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto della revoca attribuendo decisiva rilevanza alle dichiarazioni rese dalla presunta vittima di atti persecutori senza considerare che le condotte descritte da quest'ultima, in particolare l'abuso di stupefacenti, risultano smentite dalla certificazione Ser. T. e dalla relazione dell'UEPE. In sede di valutazione, necessariamente complessa, non ha tenuto conto della gravit\u00e0 della violazione e dello scopo rieducativo e di tutela della salute dell'affidato in prova, il quale, come attestato dagli organi competenti, ha seguito il trattamento terapeutico in maniera precisa e puntale.
2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 51 ter e 71 ter Ord. Pen. e all'art. 94 d.PR. n. 309 del 1990, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da NI AR rispetto alle quali non sono state precisate le modalit\u00e0 di assunzione;
in atti \u00e8 stata versata soltanto la relazione dei Carabinieri, e le ragioni del deferimento all'autorit\u00e0 giudiziaria in difetto di querela.
2.3 Con il terzo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 51 ter e 71 ter Ord. Pen. e all'art. 94 d.PR. n. 309 del 1990, con riferimento alla rilevanza attribuita all'esito del controllo presso l'abitazione del 19 settembre 2020. Il Tribunale non ha preso in esame senza le dichiarazioni della sua convivente, la quale ha fornito una spiegazione plausibile confutando la ricostruzione de Carabinieri in termini di violazione delle prescrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone, nei tre motivi, censure, tra loro logicamente connesse, prive di fondamento.
1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non \u00e8 dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che 'la violazione commessa costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (tra le altre, Sez. 1, 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, De Martino, Rv. 256479). In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, \u00e8 rimesso alla discrezionalit\u00e0 del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Tale principio \u00e8 coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47 Ord. Pen., comma 11, secondo cui l'affidamento \u00e8 revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ed \u00e8 anche correlato con l'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessit\u00e0 di attendere la .definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 33089 del 10/5/2011, Assisi, Rv. 250824, e, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, tra le altre, Sez. 1, n. 42571 del 19/4/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 9/12/1999, Saponaro A., Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/3/1995, Satanassi, Rv. 201368).
1.1. Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza \u00e8 ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca \u00e8 costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova sul presupposto della incompatibilit\u00e0 dello stesso con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato al suddetto Tribunale, che, nella revoca, \u00e8 chiamato a valutare la gravit\u00e0 di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, laddove per stabilirne l'esito deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/6/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/2/2000, Corner\u00f2, Rv. 215706 - 01).
1.2. E' pacifico anche l'indirizzo ermeneutico secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessit\u00e0 di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall'accertamento giudiziale sulla sua responsabilit\u00e0 penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, Cagnoni, n.m.; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509).
2. Ci\u00f2 posto, rileva il Collegio che, nel caso specifico, il Tribunale ambrosiano ha argomentatamente disposto la revoca della misura alternativa, apprezzando, in modo logico, natura, gravit\u00e0 e reiterazione delle condotte violente poste in essere ai danni della NI in quanto costituenti, a prescindere dalle modalit\u00e0 di acquisizione delle sue dichiarazioni nel procedimento penale e dall'esito dello stesso, altrettante violazioni delle prescrizioni e nel loro complesso del tutto incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento. \u00c8 stato, altrettanto correttamente, considerato rilevante non il fatto della presentazione di una denuncia, ma la particolare attendibilit\u00e0 della ricostruzione fornita dalla NI ai Carabinieri, specie se raffrontata ai precedenti penali del condannato relativi a condotte maltrattanti nei confronti della ex convivente. La versione dei fatti fornita dalla NI non sembra ictu \u00b0cui/ smentita n\u00e9 dalle relazioni in atti n\u00e9 da elementi di prova di segno contrario. Infatti, se \u00e8 vero che le relazioni dei servizi sociali danno conto di contatti regolari con il condannato e dall'esito negativo degli esami per la ricerca di stupefacenti, \u00e8 altrettanto vero, come si evince dagli atti allegati al ricorso, che sia le informazioni dei servizi sociali e le analisi si riferiscono ad un periodo (fino ad Agosto 2020), sia pure di poco, precedente alla data in cui la NI 41 era recata dai Carabinieri in stato di esasperazione per la condotta tenuta nelle settimane precedenti dal RE il quale, nel medesimo periodo, non si era nemmeno presentato agli appuntamenti fissati con il servizio. Infine il Tribunale ha, implicitamente, considerato le giustificazioni fornite dall'attuale convivente non in grado di inficiare l'esito del controllo della polizia giudiziaria fondato su dati oggettivi.
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