TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/11/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5807/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5807/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 press domicilio in VIA ABIGNENTE n. 50, SARNO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Ddegli Controparte_1 C.F._2 avv.ti BIAGIO e CARMINE LAURI, presso il quale ha eletto domicilio in VIA ROMA, Controparte_2
(C.F. ),
[...] C.F._3 CP_3
[...] C.F._4 Controparte_4
(C.F. ), e (C.F. C.F._5 CP_5
), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO ANTONIA C.F._6 presso la quale hanno eletto domicilio in via Nuova Nola, CP_2
CONVENUTI
(C.F. ) in proprio elettivamente Controparte_6 C.F._7 domiciliato in C.SO NOVARA, 43, NAPOLI INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare giova osservare come – con ordinanza del 12.6.2025 – è stato disposto lo scioglimento della comunione tra i condividenti nell'ambito del presente giudizio di divisione endo-esecutivo, e disposta la vendita del Lotto UNICO: Piena
Pag. 1 di 4 ed intera proprietà di fondi agricoli ubicati in Palma Campania (NA) alla via Ferrari, censiti nel C.T. al foglio 7, part. 17 e 24, cat. noccioleto, classe 2, mq 90 e 120, reddito dominicale euro 5,14 e 5,29, reddito agrario euro 2,02 e 2,08.
Il suindicato è stato aggiudicato al prezzo di € 31.979,00, il cui ricavato Parte_2
è stato oggetto di progetto di distribuzione approvato all'udienza del 12.6.2025.
In questa sede, il punto che rimane da decidere che ha determinato la rimessione della causa a sentenza attiene solo alla distribuzione del carico delle spese del giudizio di divisione.
Al riguardo, in punto di diritto occorre distinguere – ai fini che qui interessano – la posizione dell'originario debitore esecutato, da quella dei comproprietari non esecutati e dei creditori procedente ed intervenuti.
Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
9659/2000 Cass. 22.11.1999, n. 12949; Cass. 18.6.1986, n. 4080; Cass. 24.2.1986, n.
1441; Cass. 14.10.1978, n. 4621), le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti.
La locuzione “Gravare sulla massa”, che deve dunque tradursi in una statuizione, comporta che ciascun condividente dovrà rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese (ad eccezione di quelle riconosciute superflue o causate da infondate contestazioni) pari alla propria quota nella comunione, analogamente vedendosi rimborsare dagli altri comunisti le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
Questa disciplina trova però una parziale deroga – e quindi un parziale ritorno alla regola generale della soccombenza – quando si tratti di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere una procedura esecutiva immobiliare stata promossa non sull'intero, ma sulla sola quota di proprietà dell'esecutato.
È infatti evidente che il creditore procedente (come nel caso di specie che ha introdotto il giudizio di divisione endo-esecutivo) nel giudizio divisorio non deve essere gravato, neppure in parte, delle spese di quest'ultimo, avendo egli non già un
Pag. 2 di 4 interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, ma il semplice interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito.
Si può perciò affermare che, nei rapporti tra il creditore-attore e il condividente esecutato debitore, è configurabile una vera e propria soccombenza di quest'ultimo, alla stessa stregua della c.d. soccombenza esecutiva, dal che deriva il diritto del procedente a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.
A diversa conclusione deve, invece, giungersi quanto alla posizione del condividente non debitore: va infatti escluso che questi possa essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà.
In tal caso e nei suoi confronti non vi è, infatti, differenza tra la divisione promossa da lui o da altro condividente e quella nascente da esecuzione, cosicché non vi è ragione di differenziare nei due casi il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla divisione, in forza della quale egli è tenuto a rimborsare a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione le relative spese, ma sempre in proporzione alla propria quota e, entro questo limite, solidalmente al condividente debitore.
Nel caso di specie, quindi, l'attore nel presente giudizio di divisione
[...]
ha diritto al rimborso di tutte le spese da esso sostenute, avendo Parte_1 instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva.
Poiché l'esecuzione era stata promossa nei confronti di quale Controparte_1 debitore, quest'ultimo deve quindi essere condannato a rimborsare all'attore tutte le spese processuali da esso sostenute, liquidate come da dispositivo (tenuto conto del valore della causa –massa divisionale- con applicazione del D.M. 55/2014 – aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022 -con applicazione dei valori minimi per ciascuna fase, esclusa quella decisionale, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse) in solido con i comproprietari dei beni pignorati oggetto di divisione e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
comproprietari non debitori in ragione di ½ poiché – per le ragioni
[...]
Pag. 3 di 4 anzidette – nei loro confronti non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo dato loro causa alla divisione.
I compensi degli ausiliari devono dunque essere posti a carico dell'attore nella misura del ½ ed a carico dei convenuti in solido per il restante ½.
Devono altresì essere riconosciute all'attore per le spese del giudizio di divisone: €
57,75 per notifica pignoramento, € 57,00 per notifica cit. Divisione, € 32,00 per bolli per copia atti per trascrizione, € 305,00 per iscrizione a ruolo es. imm., € 545,00 per iscrizione a ruolo giudizio di divisione;
€ 299,00 Mod. F 24 trasc. Pign., € 294,00 mod F 24 trascr.div., € 1000,00 certificati storici ventennali Notaio come Per_1 specificamente indicato nella nota spese depositata dall'attore in data 15.9.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese processuali in favore di che si liquidano (nella misura già ridotta del Parte_1
50%) in € 3.808,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché € 2.589,75 per spese processuali;
2. Pone le spese degli ausiliari a carico di in misura pari al Parte_1
50% ed il restante 50 % a carico di Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
3. Dispone ritrasmettersi il fascicolo esecutivo alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari con l'allegazione altresì di copia della presente sentenza.
Così deciso in Nola 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bernardel
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5807/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 press domicilio in VIA ABIGNENTE n. 50, SARNO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Ddegli Controparte_1 C.F._2 avv.ti BIAGIO e CARMINE LAURI, presso il quale ha eletto domicilio in VIA ROMA, Controparte_2
(C.F. ),
[...] C.F._3 CP_3
[...] C.F._4 Controparte_4
(C.F. ), e (C.F. C.F._5 CP_5
), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO ANTONIA C.F._6 presso la quale hanno eletto domicilio in via Nuova Nola, CP_2
CONVENUTI
(C.F. ) in proprio elettivamente Controparte_6 C.F._7 domiciliato in C.SO NOVARA, 43, NAPOLI INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare giova osservare come – con ordinanza del 12.6.2025 – è stato disposto lo scioglimento della comunione tra i condividenti nell'ambito del presente giudizio di divisione endo-esecutivo, e disposta la vendita del Lotto UNICO: Piena
Pag. 1 di 4 ed intera proprietà di fondi agricoli ubicati in Palma Campania (NA) alla via Ferrari, censiti nel C.T. al foglio 7, part. 17 e 24, cat. noccioleto, classe 2, mq 90 e 120, reddito dominicale euro 5,14 e 5,29, reddito agrario euro 2,02 e 2,08.
Il suindicato è stato aggiudicato al prezzo di € 31.979,00, il cui ricavato Parte_2
è stato oggetto di progetto di distribuzione approvato all'udienza del 12.6.2025.
In questa sede, il punto che rimane da decidere che ha determinato la rimessione della causa a sentenza attiene solo alla distribuzione del carico delle spese del giudizio di divisione.
Al riguardo, in punto di diritto occorre distinguere – ai fini che qui interessano – la posizione dell'originario debitore esecutato, da quella dei comproprietari non esecutati e dei creditori procedente ed intervenuti.
Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
9659/2000 Cass. 22.11.1999, n. 12949; Cass. 18.6.1986, n. 4080; Cass. 24.2.1986, n.
1441; Cass. 14.10.1978, n. 4621), le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti.
La locuzione “Gravare sulla massa”, che deve dunque tradursi in una statuizione, comporta che ciascun condividente dovrà rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese (ad eccezione di quelle riconosciute superflue o causate da infondate contestazioni) pari alla propria quota nella comunione, analogamente vedendosi rimborsare dagli altri comunisti le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
Questa disciplina trova però una parziale deroga – e quindi un parziale ritorno alla regola generale della soccombenza – quando si tratti di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere una procedura esecutiva immobiliare stata promossa non sull'intero, ma sulla sola quota di proprietà dell'esecutato.
È infatti evidente che il creditore procedente (come nel caso di specie che ha introdotto il giudizio di divisione endo-esecutivo) nel giudizio divisorio non deve essere gravato, neppure in parte, delle spese di quest'ultimo, avendo egli non già un
Pag. 2 di 4 interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, ma il semplice interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito.
Si può perciò affermare che, nei rapporti tra il creditore-attore e il condividente esecutato debitore, è configurabile una vera e propria soccombenza di quest'ultimo, alla stessa stregua della c.d. soccombenza esecutiva, dal che deriva il diritto del procedente a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.
A diversa conclusione deve, invece, giungersi quanto alla posizione del condividente non debitore: va infatti escluso che questi possa essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà.
In tal caso e nei suoi confronti non vi è, infatti, differenza tra la divisione promossa da lui o da altro condividente e quella nascente da esecuzione, cosicché non vi è ragione di differenziare nei due casi il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla divisione, in forza della quale egli è tenuto a rimborsare a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione le relative spese, ma sempre in proporzione alla propria quota e, entro questo limite, solidalmente al condividente debitore.
Nel caso di specie, quindi, l'attore nel presente giudizio di divisione
[...]
ha diritto al rimborso di tutte le spese da esso sostenute, avendo Parte_1 instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva.
Poiché l'esecuzione era stata promossa nei confronti di quale Controparte_1 debitore, quest'ultimo deve quindi essere condannato a rimborsare all'attore tutte le spese processuali da esso sostenute, liquidate come da dispositivo (tenuto conto del valore della causa –massa divisionale- con applicazione del D.M. 55/2014 – aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022 -con applicazione dei valori minimi per ciascuna fase, esclusa quella decisionale, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse) in solido con i comproprietari dei beni pignorati oggetto di divisione e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
comproprietari non debitori in ragione di ½ poiché – per le ragioni
[...]
Pag. 3 di 4 anzidette – nei loro confronti non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo dato loro causa alla divisione.
I compensi degli ausiliari devono dunque essere posti a carico dell'attore nella misura del ½ ed a carico dei convenuti in solido per il restante ½.
Devono altresì essere riconosciute all'attore per le spese del giudizio di divisone: €
57,75 per notifica pignoramento, € 57,00 per notifica cit. Divisione, € 32,00 per bolli per copia atti per trascrizione, € 305,00 per iscrizione a ruolo es. imm., € 545,00 per iscrizione a ruolo giudizio di divisione;
€ 299,00 Mod. F 24 trasc. Pign., € 294,00 mod F 24 trascr.div., € 1000,00 certificati storici ventennali Notaio come Per_1 specificamente indicato nella nota spese depositata dall'attore in data 15.9.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese processuali in favore di che si liquidano (nella misura già ridotta del Parte_1
50%) in € 3.808,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché € 2.589,75 per spese processuali;
2. Pone le spese degli ausiliari a carico di in misura pari al Parte_1
50% ed il restante 50 % a carico di Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
3. Dispone ritrasmettersi il fascicolo esecutivo alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari con l'allegazione altresì di copia della presente sentenza.
Così deciso in Nola 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bernardel
Pag. 4 di 4