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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01454/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00288 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01454/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2025, proposto da JO Martino, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Mantova n. 89/2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01454/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, la professoressa JO Martino ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 89/2024, pubblicata il 5.4.2024, con la quale il Tribunale Ordinario di
Mantova ha così statuito “1) dichiara il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione delle ricorrenti, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: (….) euro 2.500,00 a MA
JOLE”.
2.- La ricorrente ha altresì domandato la condanna del Ministero al pagamento di
“interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo” nonchè la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l'ulteriore violazione successiva o per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
3.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese.
4.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza
è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale del 3.11.2025 depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. N. 01454/2025 REG.RIC.
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
5.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
5.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 9.7.2025, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 30.11.2025.
6.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.
6.1. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore della ricorrente, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento. N. 01454/2025 REG.RIC.
7. – Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e)
c.p.a. per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato. l'invocata penalità di mora appare nella specie sproporzionata e iniqua rispetto al credito cui andrebbe correlata, tenuto conto sia dell'oggettiva complessità della gestione, da parte dell'Amministrazione, del contenzioso seriale di cui trattasi sia dell'esiguità e della finalità della somma oggetto di debito, la quale non appare qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore, ma come mero incentivo alla crescita professionale, peraltro d'impiego affatto facoltativo. (cfr. TAR Brescia, I, 878/2025).
7.1. Quanto alla domanda di condanna al pagamento di interessi, gli stessi spettano alla ricorrente solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., mentre non sono dovuti per il periodo antecedente, posto che la sentenza ottemperanza non li ha riconosciuti.
8.- Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
8.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta dell'interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta. N. 01454/2025 REG.RIC.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
8.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni N. 01454/2025 REG.RIC.
dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01454/2025 REG.RIC.
Beatrice RI
GE AB
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00288 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01454/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2025, proposto da JO Martino, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Mantova n. 89/2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01454/2025 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, la professoressa JO Martino ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 89/2024, pubblicata il 5.4.2024, con la quale il Tribunale Ordinario di
Mantova ha così statuito “1) dichiara il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione delle ricorrenti, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: (….) euro 2.500,00 a MA
JOLE”.
2.- La ricorrente ha altresì domandato la condanna del Ministero al pagamento di
“interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo” nonchè la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l'ulteriore violazione successiva o per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
3.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese.
4.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza
è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale del 3.11.2025 depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. N. 01454/2025 REG.RIC.
5.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
5.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
5.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 9.7.2025, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 30.11.2025.
6.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.
6.1. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore della ricorrente, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento. N. 01454/2025 REG.RIC.
7. – Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e)
c.p.a. per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato. l'invocata penalità di mora appare nella specie sproporzionata e iniqua rispetto al credito cui andrebbe correlata, tenuto conto sia dell'oggettiva complessità della gestione, da parte dell'Amministrazione, del contenzioso seriale di cui trattasi sia dell'esiguità e della finalità della somma oggetto di debito, la quale non appare qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore, ma come mero incentivo alla crescita professionale, peraltro d'impiego affatto facoltativo. (cfr. TAR Brescia, I, 878/2025).
7.1. Quanto alla domanda di condanna al pagamento di interessi, gli stessi spettano alla ricorrente solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., mentre non sono dovuti per il periodo antecedente, posto che la sentenza ottemperanza non li ha riconosciuti.
8.- Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
8.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta dell'interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta. N. 01454/2025 REG.RIC.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
8.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni N. 01454/2025 REG.RIC.
dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 01454/2025 REG.RIC.
Beatrice RI
GE AB
IL SEGRETARIO