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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 131/2021 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
C.F. , nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. TEMPIO ALESSIA ELEONORA parte attrice
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, CF: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BOSCIA ADELE MARIA parte convenuta e contro
-di seguito denominata (P.I. ), Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
Terza chiamata in causa contumace
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione, ha convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile CP_1 dell'evento verificatosi in data 21.03.2019 intorno alle ore 12.00, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, giunta all'incrocio tra la via
Butera e la via Pesaro in in direzione via Crispi, inciampava in una buca rovinando a terra e CP_1
procurandosi varie contusioni;
che per i traumi subìti ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell' ; che a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi Parte_2 invalidanti;
che la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del convenuto è rimasta CP_1
inevasa, così come l'invito alla negoziazione assistita debitamente comunicato.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 260.000,00 per danni non patrimoniali e patrimoniali.
Si è costituito il in via preliminare rilevando la esclusiva responsabilità CP_1 dell'accaduto in capo alla società Acque di Caltanissetta- Caltaqua, avendo la stessa eseguito dei lavori di rifacimento della condotta idrica sui luoghi, chiedendone la chiamata in causa, nel merito contesta le pretese risarcitorie dell'attore sia in relazione all'an che al quantum risarcitorio, ritenendo che l'evento sia attribuibile al comportamento dell'attore per non aver adottato tutte le cautele opportune nel percorrere la strada.
Previa autorizzazione alla chiamata di terzo della società di rimasta CP_2 CP_2 CP_3
contumace, all'udienza di comparizione i procuratori delle parti hanno insistito nelle domande, eccezioni e difese contenute nei rispettivi atti.
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. la causa è stata istruita con la prova testimoniale richiesta dall'attrice e dalla parte convenuta;
a seguito dell'istruttoria testimoniale è stata disposta
CTU medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.; le parti hanno depositato i rispettivi libelli conclusionali.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Le lesioni subìte sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari, oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
Il teste escusso all'udienza dell'04.10.2022, ha confermato la dinamica della caduta per essere stato presente sui luoghi al momento del fatto;
la prova deve ritenersi attendibile per i dettagli forniti;
ed invero le circostanze narrate dal testimone evidenziano che la caduta è stata dovuta a causa di una buca sulla sede stradale, posizionata a circa 1,5 metri dal marciapiedi;
ha dichiarato che il
, dopo la caduta presentava sangue al volto e fu portato in Ospedale dallo stesso teste;
Parte_1
ha altresì confermato che non vi fosse alcuna transenna o segnalazione del dissesto e ha riconosciuto i luoghi dalle foto che gli vengono esibite.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al CP_1
Non vi è alcuna prova che il dissesto sulla sede stradale per cui è causa sia stato provocato dalla terza chiamata in causa così come invece sostenuto dal convenuto non si ritiene CP_3 CP_1
sufficiente, infatti, la documentazione prodotta agli atti del fascicolo telematico, da parte del costituita da una nota del Settore dei lavori pubblici del e da un verbale CP_1 CP_1
di sopralluogo a firma del Geom. in cui non si specifica il periodo esatto in cui furono Parte_3 effettuati i lavori da parte della Società terza chiamata, ne l'oggetto dei predetti lavori, ne i luoghi esatti interessati e nemmeno l'entità dei dissesti sul manto stradale eventualmente provocati.
Appare quindi incontrovertibile che l'Ente Locale convenuto, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta: ed invero occorre, in primis, evidenziare che il tratto di strada nell'incrocio tra la via Butera e la via Pesaro in presenta un dissesto della sede stradale in prossimità del CP_1
marciapiedi. Nello specifico non appare perfettamente in linea rispetto al piano di calpestio costituendo potenziale pericolo di inciampo, come nel caso di specie si è verificato. In secundis appare inoltre opportuno evidenziare che l'insidia non risulta in alcun modo segnalata o transennata.
Tale specifica conformazione dei luoghi avrebbe quindi dovuto indurre il convenuto ad CP_1
una maggiore vigilanza di quel tratto di sede viaria.
Tuttavia, si ritiene che le circostanze del caso concreto depongono per l'addebito concorsuale dell'attore nella causazione dell'evento; la documentazione fotografica evidenzia l'oggettiva condizione di dissesto dei luoghi che in aggiunta alle buone condizioni di visibilità, confermate dal teste escusso (evento avvenuto alle ore 12.00), ritenuta la visuale libera, avrebbero dovuto indurre l'attore ad evitare la buca in questione utilizzando l'ordinaria diligenza e prudenza.
Seguendo, dunque, i principi di cui all'art.1227 c.c. si ritiene che la condotta colposa dell'attore, valutato il dato anagrafico dello stesso, abbia concorso a cagionare l'evento dannoso nella misura del 30%.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. . Persona_1
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica della danneggiata è stata determinata come segue: Invalidità temporanea assoluta giorni (5) cinque;
invalidità temporanea al 75% giorni
(30) trenta;
invalidità temporanea al 50% giorni (60) sessanta.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 18 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia – Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib.
Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2018), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 81), è risarcito con €. 32.723,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 5.635,00 (valore €.
98,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 38.358,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma da corrispondersi pari a €. 49.845,83, da cui tuttavia bisogna decurtare il 30% per la responsabilità concorsuale di parte attrice, residuando così la somma definitiva di euro 34.892,81.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale
Le spese patrimoniali ritenute congrue in base alle certificazioni prodotte dall'attrice vengono quantificate in €. 734,25 che decurtate del 30% si liquidano in euro 513,97.
Le spese processuali
Visto il parziale accoglimento della domanda e la drastica riduzione del quantum risarcitorio si ritiene equo compensare per l'intero le spese di lite.
Le spese di ctu rimangono per intero a carico di parte attrice come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile nella misura del 70% CP_1
del danno alla persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 21 Parte_1
marzo 2019.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale a favore dell'attore nella quantificata misura di €. 34.892,81, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale a CP_1 favore dell'attrice nella quantificata misura di €. 513,97.
Compensa per intero le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu medico-legale.
Così deciso in Gela 18.06.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 131/2021 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
C.F. , nato a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. TEMPIO ALESSIA ELEONORA parte attrice
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, CF: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BOSCIA ADELE MARIA parte convenuta e contro
-di seguito denominata (P.I. ), Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
Terza chiamata in causa contumace
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione, ha convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile CP_1 dell'evento verificatosi in data 21.03.2019 intorno alle ore 12.00, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, giunta all'incrocio tra la via
Butera e la via Pesaro in in direzione via Crispi, inciampava in una buca rovinando a terra e CP_1
procurandosi varie contusioni;
che per i traumi subìti ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell' ; che a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi Parte_2 invalidanti;
che la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del convenuto è rimasta CP_1
inevasa, così come l'invito alla negoziazione assistita debitamente comunicato.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 260.000,00 per danni non patrimoniali e patrimoniali.
Si è costituito il in via preliminare rilevando la esclusiva responsabilità CP_1 dell'accaduto in capo alla società Acque di Caltanissetta- Caltaqua, avendo la stessa eseguito dei lavori di rifacimento della condotta idrica sui luoghi, chiedendone la chiamata in causa, nel merito contesta le pretese risarcitorie dell'attore sia in relazione all'an che al quantum risarcitorio, ritenendo che l'evento sia attribuibile al comportamento dell'attore per non aver adottato tutte le cautele opportune nel percorrere la strada.
Previa autorizzazione alla chiamata di terzo della società di rimasta CP_2 CP_2 CP_3
contumace, all'udienza di comparizione i procuratori delle parti hanno insistito nelle domande, eccezioni e difese contenute nei rispettivi atti.
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. la causa è stata istruita con la prova testimoniale richiesta dall'attrice e dalla parte convenuta;
a seguito dell'istruttoria testimoniale è stata disposta
CTU medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.; le parti hanno depositato i rispettivi libelli conclusionali.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Le lesioni subìte sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari, oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
Il teste escusso all'udienza dell'04.10.2022, ha confermato la dinamica della caduta per essere stato presente sui luoghi al momento del fatto;
la prova deve ritenersi attendibile per i dettagli forniti;
ed invero le circostanze narrate dal testimone evidenziano che la caduta è stata dovuta a causa di una buca sulla sede stradale, posizionata a circa 1,5 metri dal marciapiedi;
ha dichiarato che il
, dopo la caduta presentava sangue al volto e fu portato in Ospedale dallo stesso teste;
Parte_1
ha altresì confermato che non vi fosse alcuna transenna o segnalazione del dissesto e ha riconosciuto i luoghi dalle foto che gli vengono esibite.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al CP_1
Non vi è alcuna prova che il dissesto sulla sede stradale per cui è causa sia stato provocato dalla terza chiamata in causa così come invece sostenuto dal convenuto non si ritiene CP_3 CP_1
sufficiente, infatti, la documentazione prodotta agli atti del fascicolo telematico, da parte del costituita da una nota del Settore dei lavori pubblici del e da un verbale CP_1 CP_1
di sopralluogo a firma del Geom. in cui non si specifica il periodo esatto in cui furono Parte_3 effettuati i lavori da parte della Società terza chiamata, ne l'oggetto dei predetti lavori, ne i luoghi esatti interessati e nemmeno l'entità dei dissesti sul manto stradale eventualmente provocati.
Appare quindi incontrovertibile che l'Ente Locale convenuto, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta: ed invero occorre, in primis, evidenziare che il tratto di strada nell'incrocio tra la via Butera e la via Pesaro in presenta un dissesto della sede stradale in prossimità del CP_1
marciapiedi. Nello specifico non appare perfettamente in linea rispetto al piano di calpestio costituendo potenziale pericolo di inciampo, come nel caso di specie si è verificato. In secundis appare inoltre opportuno evidenziare che l'insidia non risulta in alcun modo segnalata o transennata.
Tale specifica conformazione dei luoghi avrebbe quindi dovuto indurre il convenuto ad CP_1
una maggiore vigilanza di quel tratto di sede viaria.
Tuttavia, si ritiene che le circostanze del caso concreto depongono per l'addebito concorsuale dell'attore nella causazione dell'evento; la documentazione fotografica evidenzia l'oggettiva condizione di dissesto dei luoghi che in aggiunta alle buone condizioni di visibilità, confermate dal teste escusso (evento avvenuto alle ore 12.00), ritenuta la visuale libera, avrebbero dovuto indurre l'attore ad evitare la buca in questione utilizzando l'ordinaria diligenza e prudenza.
Seguendo, dunque, i principi di cui all'art.1227 c.c. si ritiene che la condotta colposa dell'attore, valutato il dato anagrafico dello stesso, abbia concorso a cagionare l'evento dannoso nella misura del 30%.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. . Persona_1
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica della danneggiata è stata determinata come segue: Invalidità temporanea assoluta giorni (5) cinque;
invalidità temporanea al 75% giorni
(30) trenta;
invalidità temporanea al 50% giorni (60) sessanta.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 18 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia – Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib.
Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2018), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 81), è risarcito con €. 32.723,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 5.635,00 (valore €.
98,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 38.358,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma da corrispondersi pari a €. 49.845,83, da cui tuttavia bisogna decurtare il 30% per la responsabilità concorsuale di parte attrice, residuando così la somma definitiva di euro 34.892,81.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale
Le spese patrimoniali ritenute congrue in base alle certificazioni prodotte dall'attrice vengono quantificate in €. 734,25 che decurtate del 30% si liquidano in euro 513,97.
Le spese processuali
Visto il parziale accoglimento della domanda e la drastica riduzione del quantum risarcitorio si ritiene equo compensare per l'intero le spese di lite.
Le spese di ctu rimangono per intero a carico di parte attrice come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile nella misura del 70% CP_1
del danno alla persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 21 Parte_1
marzo 2019.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale a favore dell'attore nella quantificata misura di €. 34.892,81, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale a CP_1 favore dell'attrice nella quantificata misura di €. 513,97.
Compensa per intero le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu medico-legale.
Così deciso in Gela 18.06.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca