Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1787/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Barbaro
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta -
rappresentata e difesa dalle Avv. L. MO e P. Sacchi
in punto a: vendita, risoluzione e risarcimento danni.
All'udienza del 10/9/2024 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 9/11/2024per il deposito di comparse conclusionali e fino al 29/11/2024 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, A) in via istruttoria, previa revoca e/o modifica delle ordinanze del 7/11/2023 e/o del 20/6/2024, ammettere le prove richieste con la seconda memoria istruttoria, insistendosi in particolare relativamente all'esperimento giudiziale per la ricostruzione della fase di applicazione sui capi di abbigliamento delle lamine per cui è causa e/o per il licenziamento di ctu per la verifica e l'accertamento dei vizi oggetto di causa, proponendo il seguente quesito: "Esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti nonché ogni altra documentazione utile per l'espletamento del mandato peritale, accerti il CTU se i capi di abbigliamento di cui alla fattura 1/182/2022 di Controparte_1 presentino o meno difetti e, in particolare, se la lamina in materiale plastico (iridescente e gommato) applicata sul tessuto sia o meno idonea ad adattarsi all'elasticità del capo o se invece presenti inconvenienti che portano alla deformazione e alla rottura della stessa, con conseguente parziale
- dato atto che parte attrice offre la restituzione dei prodotti compravenduti ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1493 c.c.,
- dichiarare risolto il contratto tra le parti di cui alla fornitura dei capi di cui alla fattura CP_1[... n. 1/182 del 2022 per fatto e colpa della convenuta in relazione alle causali di cui all'atto introduttivo del giudizio (artt. 1453, 1490 c.c., 1497 c.c., 1218 c.c.) e, per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la medesima convenuta (art. 1218 c.c.) a restituire a parte attrice la somma da questa pagata quale corrispettivo della vendita dei prodotti de quibus per € 16.145,80 e
- a risarcire i danni arrecati a causa dell'inadempimento, quantificati in 7.265,25 (art. 1218, 1223
c.c.) per il lucro cessante ovvero nella maggiore o minor somma determinanda giudizialmente in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c., - con gli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dal pagamento della fattura 1/182 al saldo. Con il favore di spese e competenze di lite”;
per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Modena, disattesa ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione di parte avversa, In via principale: rigettare tutte le domande promosse da parte attrice nei confronti di in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui al presente atto difensivo Per l'effetto, dichiarare che nulla deve alla attrice per le motivazioni di cui al presente CP_1 atto difensivo. In via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta al risarcimento del danno patito dall'attrice nei CP_1 limiti in cui questo sarà eventualmente provato in corso di causa in riferimento ai capi che risulteranno effettivamente viziati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze tutte di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 cpc, cui integralmente si riporta”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. In fatto, la causa concerne la sussistenza o meno dei vizi della prestazione dedotti,
e precisamente la presenza di gravi difetti nei capi di abbigliamento “casual” (felpe, t- shirt e pantaloni) che la società attrice aveva fatto realizzare alla Parte_1
società convenuta ed acquistato. Allega parte attrice che detti gravi Controparte_1
2 difetti, presenti in una parte dei capi forniti, li ha resi non commercializzabili. I risultati dell'istruttoria svolta sono i seguenti.
Anzitutto, a parte convenuta non viene contestato inadempimento sull'oggetto vero e proprio della fornitura commissionata, con riferimento alla qualità dei capi di abbigliamento, quanto la inidoneità di un'applicazione apposta sui medesimi - dapprima, in atto introduttivo, riferita all'applicazione iridescente, e poi, in corso di causa, all'applicazione gommata- che non è stata prodotta dalla convenuta. Parte attrice, infatti, aveva richiesto la realizzazione del campionario e la successiva produzione di una linea di capi di abbigliamento;
i bozzetti e le indicazioni specifiche, e necessarie per la realizzazione dei campioni, comprese le misure, dovevano essere forniti dalla committente;
alla convenuta non è stato assegnato dato alcun ruolo nella scelta dei materiali, delle dimensioni delle applicazioni ed accessori,
e dei colori.
Premesso, ciò dall'ampia istruttoria documentale ed orale è emerso che in ordine alle forniture di cui è causa venivano riscontrati e segnalati dei difetti;
rispondendo sui cap. 3 e 4 di parte attrice, i testi e hanno Tes_1 Tes_2
confermato le circostanze dedotte;
la teste ha dichiarato: <ì, in buona Tes_1
sostanza i capi presentavano, al centro della margherita e negli angoli delle rotture, evidenti, sia allo sbustamento del capo sia all'indossarsi del capo. Purtroppo non potevano essere messi in vendita. Preciso che parliamo del 2022. La merce è stata consegnata il 20 aprile 2022, perché il giorno successivo abbiamo fatto il lancio del Parte sito, il 21 aprile… MO: i capi erano divisi in due gruppi: un gruppo aveva i difetti alla lamina iridescente, di cui ho detto, l'altro gruppo aveva un'applicazione gommata che presentava delle bolle. La fornitura era perciò difettata tra il settanta e l'ottanta per cento;
i difetti alla lamina al cento per cento, quelli alla gommatura in parte>>; <s abbiamo provveduto ad avvisare immediatamente i signor che era il nostro referente per . sia io per_1 cp_1>personalmente che . Ci sono state diverse telefonate sul punto. La prima Parte_3
l'ho fatta io, che ho visto per prima la merce. Ho chiamato subito dopo lo scarico della merce, ho telefonato in giornata… ADR MO: La merce è comparsa ugualmente sul sito perché avevamo disponibili solo quei prodotti e non potevamo
3 lasciare il sito vuoto, dopo tutta la costosa campagna di marketing. Però la merce era visibile solo sul sito e non poteva essere ordinata e consegnata. Ai clienti ordinanti mandavamo una mail dicendo che non potevamo consegnare il prodotto>>; la teste ha dichiarato: <s abbiamo provveduto ad avvisare immediatamente i signor che era il nostro referente per . sia io per_1 cp_1>deposito per conto terzi, ad Alessandria, dove arriva questa merce. La merce è ancora lì, tutt'ora ad Alessandria, non è stata venduta, e ci ha chiesto di Pt_1
conservarla e fare una campionatura>>; <da non lo so da per_2 per_3>sicuramente sì, perché quando è venuto ho fatto vedere anche a lui gli articoli che erano arrivati…ADR: Preciso che il riscontro dei difetti l'ho fatto io, poi lo avrà fatto anche . Io ricordo che la merce è arrivata e io ho riscontrato dei difetti Per_3
e ho avvisato la Non il contrario. Noi facciamo un controllo della merce che ci Pt_1
arriva. Non ricordo di preciso i giorni e non ricordo da chi ci è arrivata la merce, a oi è arrivata tramite un trasportatore. Quando ho riscontrato i difetti ho informato subito , in giornata, poi lui è passato a vedere, non ricordo esattamente Per_3
quando, ma nei giorni successivi. Quando è venuto ad Alessandria e ha Per_4
visto i campioni, ha telefonato a , in mia presenza>>. CP_1
4. Le problematiche riscontrate non sono, tuttavia, attribuibili a parte convenuta.
Dall'istruttoria è emerso, infatti, in primo luogo che tutti i bozzetti e le indicazioni di dettaglio, necessarie per la realizzazione dei campioni, comprese le misure, sono stati forniti dall'attrice committente alla convenuta, la quale su tali basi realizzava vari campioni, che venivano inoltrati alla società attrice, che poi comunicava che avrebbe confermato a giorni i primi ordinativi (doc. nn.
1-2 conv.). Al riguardo il teste Tes_3
rispondendo al cap. 1 -(Vero che tutti i bozzetti e le indicazioni specifiche e necessarie per la realizzazione dei campioni sono stati forniti alla convenuta da nella persona della sig.ra e del sig. come Pt_1 Controparte_2 Persona_5
da documento n. 1 della comparsa di costituzione che si rammostra)- ha dichiarato:<questi sono disegni che avevo fatto per la progettazione. il cliente cio> ha selezionato quello che gli piaceva di più e poi abbiamo fatto i campioni”. Pt_1
ADR “I disegni sono la prima parte di sviluppo, dopo di che ci sono i disegni, che ho fatto in concordato con , dai disegni si è fatto il campione, che è stato Per_2
4 provato”. ADR: “..i modelli selezionati sono quelli che iniziano a pagina 5, poi a pagina 6,7,8 e 9 e poi le varianti fucsia e nera a pagina 13>>. Il capitolo è stato altresì confermato dalla teste Tes_4
Sul punto, solo la teste ha fornito una versione divergente;
sul cap. 1 Tes_1
ha risposto: <io non ho mai fornito bozzetti a questo documento si cp_1>riferisce ai capi per cui è causa, sono meglio solo in parte, e cioè le prime quattro pagine si riferiscono a una prima campionatura, e non quella di cui è causa, mentre da pag 5 a pag. 10 si riferiscono alla campionatura per cui è causa. La pagina 11 sono le foto dei primi campioni, delle prime quattro pagine, e l'ultima pagina riguarda un'altra campionatura ancora. Ci sono delle scritte a penna che non ho mai visto, e non è la mia grafia. … ADR: I rapporti con iniziano con una CP_1
campionatura, che è quella di cui ho detto, relativa alle prime quattro pagine. Questa
è una campionatura che non si tradusse in produzione. In seguito c'è stata un'altra campionatura, che è andata in produzione, ed è quella di cui stiamo parlando, oggetto di causa. L'ultima pagina del documento riguarda sempre la campionatura delle prime quattro pagine>>.
Pertanto, il quadro probatorio vede una situazione nella quale risultano plurime deposizioni confermative delle allegazioni di parte convenuta, con indiscutibile preponderanza numerica.
In secondo luogo, tutte le applicazioni sono state scelte e fornite da parte attrice;
alla convenuta non è stato assegnato alcun ruolo nella fase di ideazione del campionario, nelle scelte stilistiche e nella scelta degli accessori e dei materiali;
in particolare, la convenuta non ha avuto alcun ruolo con riferimento a materiali e dimensioni di applicazioni, accessori e colori. Al riguardo, il teste Tes_3 rispondendo al cap. 2 -(Vero che tutte le applicazioni comprese la “margherita con lamina iridescente” e la scritta “Guru” in lamina iridescente sono state scelte da
- lo ha integralmente confermato: <s abbiamo provveduto ad avvisare immediatamente i signor che era il nostro referente per . sia io per_1 cp_1>fotografato e testato>>; il capitolo è stato altresì confermato dalla teste
Sul punto, solo la teste ha fornito una versione divergente;
sul cap. Tes_1
2) ha risposto: <assolutamente no sono state scelte da con persona_5> 5 Barbaro: La scelta delle applicazioni spetta allo stilista, Parte_4
sicuramente a lui che aveva disegnato i capi. Noi avevamo in mente un tipo di prodotto molto curato, e ci eravamo raccomandati, sia a cortese che al produttore
, di fare un prodotto accurato. La prima campionatura realizzata sui CP_1
prodotti di causa, infatti, non era stata per noi soddisfacente>>.
Sempre il teste rispondendo al cap. 4 -(Vero che la scelta dei loghi, Tes_3
dei materiali, delle dimensioni delle applicazioni/accessori e dei colori spettava esclusivamente a proprietaria del marchio Guru)- ha confermato che si Pt_1
trattava di scelte di esclusiva competenza di parte attrice, proprietaria del marchio
Guru: <si erano solo loro che confermavano o disapprovavano quello proponevo>>; sul medesimo capitolo, la teste ha risposto:
proposta una progettazione, prima ancora di scegliere il produttore>>.
In terzo luogo, la convenuta riceveva direttamente dall'attrice tutte le indicazioni per applicare le margherite e la scritta “GURU” in lamina iridescente, prodotte da (doc. n. 6 conv); al riguardo il teste , Controparte_3 Tes_3
rispondendo sul cap. 5 -(Vero che riceveva direttamente da (nella CP_1 Pt_1
persona della sig.ra ) tutte le indicazioni per applicare le Controparte_2
“margherite” e la scritta “Guru” in lamina iridescente prodotte da Cosmo Blu srl di come da documento n. 6, che si rammostra al teste)- ha dichiarato:
dopo che loro avevano in mano il campionario e un pezzo per approvazione. Loro lo hanno fotografato e messo sul sito e poi è arrivato questo ordine per la produzione.
Questo mi è stato inviato direttamente da di cui non conosco il cognome. Per_2
e erano i nostri due referenti in ma ci rapportavamo più Per_2 Per_3 Pt_1
spesso con . Persona_2
In quarto luogo, nelle varie fasi della produzione la realizzazione delle applicazioni nel suo complesso è avvenuta secondo le indicazioni fornite da parte
6 attrice;
in proposito, all'udienza 22/5/2024 è stato anche fatto ascoltare al teste la registrazione di un messaggio audio inviato tramite whatsapp (doc. n. 7 Tes_3
conv.) dal quale si desume che il teste segnalava a circa Parte_5
l'applicazione della lamina indicata da parte attrice per la realizzazione della margherita, e proponeva alternative, che tuttavia venivano disattese da parte attrice;
il teste ha dichiarato: <sono io al telefono era un messaggio whatsapp audio che ho inviato a parte_5>Inoltre, il teste rispondendo sul cap. 8 -(Vero che dava corso Tes_3 Pt_1
alla produzione delle stesse lamine iridescenti già applicate sui campioni, consegnandole a per procedere con la produzione dei capi di CP_1
abbigliamento ordinati da - ha confermato: <s abbiamo provveduto ad avvisare immediatamente i signor che era il nostro referente per . sia io per_1 cp_1>fornitore usato per i campionari>>; la teste ha confermato la circostanza. Tes_5
Il teste , rispondendo sul cap. 3 -(Vero che tutte le applicazioni Tes_6 comprese la “margherita con lamina iridescente” e la scritta “Guru” in lamina iridescente sono state realizzate da su indicazioni di nella Parte_6 Pt_1
persona del sig. - ha confermato la circostanza secondo cui la Persona_5 [...]
realizzava le margherite con lamine iridescente e la scritta GURU con lamina CP_3
iridescente su indicazioni di nella persona di :
mi è pervenuto da e a lui ho fornito i campioni della grafica di queste famose Tes_3
lamine>>; sul punto, solo la teste ha fornito una versione divergente;
sul Tes_1
cap. 3) ha risposto: <io non ho mai fornito bozzetti a questo documento si cp_1>conosciuto solo quando mi ha inviato la fattura>>; quest'ultima dichiarazione è smentita, però, da quanto affermato dal teste;
il medesimo teste, infatti, Tes_6
rispondendo sul cap. 9 -(Vero che la fornitura delle lamine iridescenti prodotte con lo stesso materiale di cui ai campioni è stata spedita a con il ddt n. 29 del CP_1
31/02/2022, come da documento n. 10 di parte convenuta che si rammostra al teste)- ha confermato il doc. n. 10 prodotto dalla convenuta attestante la fornitura delle lamine iridescenti prodotte con lo stesso materiale di cui ai campioni approvati da parte attrice e spedite a
7 iridescenti prodotte con lo stesso materiale di cui ai campioni è stata spedita a con il ddt n. 29 del 31/02/2022, come da documento n. 10 di parte CP_1 convenuta che si rammostra al teste)- ha confermato che era l'unico contatto Tes_3
di con parte attrice: <si erano solo loro che confermavano o disapprovavano quello proponevo> con la quale ho avuto a che fare per la conferma dei prezzi visto che erano Per_2
loro che mi dovevano pagare. In sostanza mi ha confermato i prezzi>>; le Per_2
circostanze trovano riscontro documentale nella comunicazione e-mail di Blue
Cosmo del 29/04/2022, doc. n. 15) del seguente tenore: “Buongiorno zienda stessa ha applicato i miei articoli sui Vs capi in quanto Persona_6
conformi ai campioni. Ribadisco che gli articoli che ho consegnato sono conformi alle richieste del sig. che è stato il mio unico referente e che mi ha Persona_5 indicato anche il fornitore da cui acquistare la materia prima”.
Infine, risulta dirimente la deposizione della teste riguardo al ruolo Tes_4
svolto da , che secondo la teste era colui che controllava i capi, e la merce Tes_3
risultava conforme alle indicazioni fornite da parte attrice, oltre al fatto che era
, appunto, l'unico referente;
rispondendo sul cap. 18 -(Vero che , Tes_3 CP_1
prima di spedire i capi alla committente, eseguiva il controllo qualità sui medesimi, sia internamente, alla presenza del sig. sia esternamente alla Persona_5
presenza della sig.ra e che a seguito di entrambe le verifiche tutta la Testimone_7
merce risultava realizzata secondo le indicazioni fornite da - la teste ha Pt_1
dichiarato: <s abbiamo provveduto ad avvisare immediatamente i signor che era il nostro referente per . sia io per_1 cp_1>>; e a domanda di chiarimento del difensore di parte attrice, circa chi fosse il soggetto nell'interesse del quale la teste svolgesse tale controllo di qualità, la teste ha specificato: Questo nell'interesse di tutti>>, così chiarendo che il Tes_8
risultato del controllo -ossia l'accettazione del prodotto realizzato- era in tal modo un dato acquisito per tutte le parti del rapporto;
in altri termini, la teste conferma che la merce spedita da a risultava realizzata nel rispetto delle CP_1 Parte_1
indicazioni fornite dalla stessa.
5. Alle stregua delle risultanze istruttorie, dunque, è stato accertato che parte attrice ha dapprima scelto direttamente il materiale relativo alle applicazioni, poi ha potuto
8 direttamente visionare la resa della produzione anche nel corso degli “shooting” fotografici eseguiti, durante i quali i capi sono stati indossati e ripetutamente maneggiati, infine ha disatteso i suggerimenti ricevuti, utili a prevenire eventuali difetti, ed ha ugualmente deciso di procedere con la scelta originaria della lamina iridescente in applicazione continua, e non spezzettata.
6. Alle stregua delle esposte risultanze, pertanto, la domanda va respinta non tanto per assenza dei vizi, quanto perché i difetti lamentati non risultano attribuibili al comportamento del convenuto. La mancata riuscita delle applicazioni è attribuibile all'attore, reso edotto dei possibili problemi e consapevole di quello che faceva, che si
è assunto il rischio delle conseguenze della scelta dei materiali. In ogni caso, tutto è avvenuto sotto il controllo e nella consapevolezza di parte attrice.
In considerazione del fatto che, nel caso di specie, il mancato rispetto delle regole dell'arte consiste proprio ed unicamente nei problemi riscontrati dalle applicazioni, e del fatto che ciò è attribuibile a scelta del creditore e non a comportamento del debitore della prestazione, è esclusa la sussistenza di inadempimento del convenuto, che ha semplicemente eseguito le indicazioni del cliente, mentre non è provato che l'opera sia viziata da difetti diversi da quelli dipendenti da quanto sopra.
A tal fine la consulenza tecnica d'ufficio richiesta sarebbe del tutto esplorativa ed è, pertanto, inammissibile. Inutile sarebbe l'accertamento delle ragioni, sul piano tecnico, del distacco delle lamine in materiale plastico, una volta stabilito che, sul piano giuridico, ciò non è riconducibile ad inadempimento di parte convenuta.
L'inesistenza dell'inadempimento rende irrilevante anche l'indagine in ordine all'intervenuta o meno accettazione della fornitura.
7. Al rigetto nel merito della domanda consegue la soccombenza nelle spese, che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, rigetta le domande svolte da verso la società con Parte_1 Controparte_1 atto di citazione notificato in data 28/2/2023;
9 dichiara tenuta e condanna a rifondere alla società Parte_1 CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi €. 2.921,00, di cui € 381,00 per
[...] spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 25/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice istruttore
(Dr. G. Pagliani)
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