Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Bonomini e Guido Bonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker e Maddalena Fedrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
per l'annullamento
1) del decreto del Direttore della Ripartizione Mobilità n. prot. -OMISSIS- (Ufficio Patenti), notificato in data 22.07.2024 a mezzo lettera accompagnatoria dd. 18.07.2024 a firma della Direttrice Ufficio Patenti (che pure si impugna) con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 16.02.2024 nonché di ogni ulteriore atto precedente presupposto, infraprocedimentale e conseguente (doc. 8);
2) del provvedimento a firma della Direttrice Ufficio Patenti della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 09.01.2024, notificato in data 18.01.2024, con il quale l’Ufficio Patenti della Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto la revisione della patente di guida -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la consigliera Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento meglio indicato in epigrafe, la Direttrice dell’Ufficio Patenti della Provincia Autonoma di Bolzano disponeva a carico del ricorrente, la revisione della patente di guida di categoria “C” dal medesimo posseduta, ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) sul presupposto dell’insorgenza di dubbi circa la persistente idoneità tecnica alla guida.
Tale determinazione, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento dd. 2.5.2023, traeva origine da un sinistro stradale verificatosi in data 26.1.2023 a Bolzano, in -OMISSIS-, allorché il ricorrente, effettuando in prossimità di un passaggio pedonale una manovra di retromarcia per reimmettersi nella careggiata, -OMISSIS-.
La condotta di guida, posta in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 154, comma 1, lett. a) del Codice della Strada, veniva ritenuta dall’Amministrazione idonea a far sorgere fondati dubbi circa la persistente idoneità tecnica del ricorrente alla guida.
Avverso il suindicato provvedimento di revisione della patente di guida il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, chiedendo l’archiviazione.
Con provvedimento n. -OMISSIS- del 17.4.2024, notificato in data 22.7.2024, il Direttore della Ripartizione Mobilità, all’esito di un riesame complessivo della vicenda respingeva il ricorso gerarchico, ritenendo insussistenti elementi idonei a giustificare l’accoglimento.
Avverso entrambi i provvedimenti è insorto il ricorrente, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si censura:
1) “Violazione dell’art. 128 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione e/o motivazione apparente e comunque errata”.
In particolare, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 128 del Codice della Strada, osservando come la disposizione distingua tra revisione obbligatoria e revisione facoltativa della patente di guida e sostenendo che, in quest’ultima ipotesi, per esigenze di parità di trattamento, la revisione potrebbe essere disposta solo in presenza di menomazioni fisiche o psichiche di gravità analoga a quelle previste per la revisione obbligatoria, circostanze che non ricorrerebbero nel caso di specie.
Egli sostiene, inoltre, che la condotta a lui ascritta debba qualificarsi come una mera imprudenza occasionale, priva di valenza sintomatica di una effettiva inidoneità alla guida. A tal fine rappresenta che, nell’effettuare la manovra di retromarcia nel corso della quale si è verificato l’investimento del pedone “non aveva fisicamente alcuna possibilità di avvedersi della presenza del pedone non essendo il suo veicolo dotato di telecamere posteriore” e che la velocità particolarmente ridotta del mezzo sarebbe comprovata dalla natura lieve delle lesioni riportate dalla persona offesa.
Il ricorrente deduce altresì, che il provvedimento di revisione della patente, in quanto espressione di potere discrezionale, avrebbe dovuto essere sorretto da un’adeguata e puntuale motivazione, in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa, lamentando che, nel caso di specie, tale motivazione sarebbe del tutto carente o comunque inidonea a sorreggere l’esercizio del potere.
Con riferimento al ricorso gerarchico, il ricorrente censura, inoltre, l’asserita illegittima integrazione e modificazione della motivazione del provvedimento originariamente impugnato ad opera del Direttore di Ripartizione, assumendo che lo stesso non era titolare del relativo potere. In ogni caso, egli sostiene l’infondatezza delle ulteriori argomentazioni addotte dall’Amministrazione, la quale avrebbe richiamato una pronuncia della Corte di Cassazione penale ritenuta non pertinente, in quanto limitata a ribadire regole generali di cautela nella manovra di retromarcia.
Pur non contestando profili di colpa nella condotta tenuta, il ricorrente sostiene che quella condotta da sola, non sarebbe sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento di revisione della patente.
Egli obietta infine, che né il provvedimento originario né quello di secondo grado avrebbero affrontato il punto centrale delle censure sollevate, ossia la necessità di una motivazione adeguata e puntuale, idonea ad individuale un concreto nesso causale tra la condotta contestata e la presunta inidoneità alla guida, fondato su circostanze certe e di gravità equivalente a quelle richieste per la revisione obbligatoria.
In data 16.12.2024 si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato. Con successiva memoria del 22.12.2025 l’Amministrazione ha preso posizione sulle censure sollevate dal ricorrente, il quale ha replicato con memoria del 7.1.2026, sostanzialmente ribadendo quanto già dedotto nel ricorso introduttivo.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, e con specifico rifermento alla censura secondo cui, mediante le motivazioni esplicitate nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, il Direttore della Ripartizione Mobilità avrebbe illegittimamente integrato il provvedimento di revisione, esercitando una funzione di amministrazione attiva non consentita in sede di decisione del ricorso gerarchico, occorre rammentare come la giurisprudenza abbia in realtà costantemente affermato che l'organo chiamato a decidere il ricorso gerarchico è titolare della stessa competenza dell'organo gerarchicamente subordinato che ha adottato l'atto impugnato.
Ne consegue che esso può procedere anche a rivalutare integralmente la fattispecie concreta, nonché integrare la motivazione dell'originario provvedimento, eventualmente sulla base di un percorso argomentativo in parte differente rispetto a quello inizialmente seguito (Cons. Stato, sez. VII, n. n. 816/2024, sez. II, n. 2965/2023 e n. 2781/2021; Cons. Stato, sez. III, n. 6455/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 2413/2011, Tar Catania n. 3738, Tar Genova, n. 872/2025, TRGA Bolzano n. 296/2023).
Pertanto, nel caso di specie il potere è stato correttamente esercitato.
Ciò posto, l’art. 128 del Codice della Strada contempla due distinte ipotesi di revisione della patente mediante l’effettuazione di un nuovo esame di idoneità alla guida. La prima ipotesi, prevista al comma 1, ha carattere facoltativo e ricorre “qualora sorgano dubbi sulla persistenza” in capo al titolare della patente “dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica” , a seguito di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. La seconda ipotesi, disciplinata dal comma 1- ter, è, invece, espressione di potere vincolato e presuppone il concorso della verificazione di sinistri da cui siano derivate lesioni gravi alle persone e dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato deve essere ricondotto nell’alveo applicativo del comma 1 dell’art. 128 del Codice della Strada, il quale richiede che il comportamento del conducente sia tale da far insorgere dubbi circa il permanere, in capo al medesimo, dei requisiti di idoneità, psicofisica o tecnica, alla conduzione del veicolo.
Sul punto la consolidata giurisprudenza ha statuito che il provvedimento di revisione della patente adottato in tale fattispecie ha natura discrezionale ed è funzionale a sottoporre il destinatario a una rinnovata verifica della persistente idoneità psicofisica o tecnica alla guida, in presenza di dubbi al riguardo. Va, inoltre ribadito, che il provvedimento di revisione non ha carattere sanzionatorio o punitivo, bensì natura cautelare e preventiva, essendo finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale mediante la verifica della permanenza dei requisiti che avevano legittimato il rilascio del titolo abilitativo.
La finalità cautelare del provvedimento comporta che, ai fini della sua adozione, sia sufficiente il verificarsi di un qualunque episodio idoneo a giustificare al momento della sua adozione, un ragionevole dubbio – inteso come condizione di parziale o totale incertezza - circa la persistenza dei requisiti di idoneità prescritti per legge. Non è, pertanto, necessario né un accertamento definitivo della violazione delle norme del Codice della Strada o di quelle penali o civili, né la certezza del venir meno dei requisiti di idoneità, potendo il dubbio sorgere anche a seguito di una singola infrazione, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. ex plurimis T.R.G.A. Trento n. 160/2025, n. 178/2023, n. 95/2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 4876/2023; T.A.R. Venezia n. 799/2022; T.A.R. Catania, Sez. I, n. 1497/2021; T.A.R. Genova, n. 57/2020 confermata dalla sentenza di Cons. Stato, Sez. V, n. 1807/2021).
Ciò, tuttavia, a condizione che il provvedimento di revisione sia sorretto da una motivazione puntuale e congrua, idonea ad evidenziare la sussistenza dei dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti per il mantenimento del titolo o dell’idoneità tecnica alla guida, attraverso una valutazione dei “fatti nel loro complesso, con riguardo alla gravità della condotta tenuta dall’interessato e con riguardo alle specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente” (cfr. T.A.R. Trento n. 160/2025, Venezia n. 588/2023 e n. 529/2022).
Alla luce di quanto detto, l’onere motivazione puntuale richiesto a giustificazione dell’ampio potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione dall’art. 128 del Codice della Strada deve ritenersi, nel caso di specie, assolto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento di revisione individua in modo chiaro e specifico il presupposto fattuale posto a fondamento dell’azione amministrativa, ravvisato nella violazione dell’art. 154 del Codice della Strada. In particolare, l’Amministrazione ha dato conto del fatto che il ricorrente, nell’effettuare una manovra di retromarcia -OMISSIS-, senza essersi previamente assicurato della possibilità di eseguire la manovra in condizioni di sicurezza.
La dinamica del sinistro, puntualmente ricostruita sulla base della relazione della polizia municipale evidenzia una condotta di guida connotata da particolare imprudenza. Tale condotta è stata logicamente e coerentemente valorizzata dall’Amministrazione quale indice sintomatico dell’incapacità del conducente di valutare correttamente i rischi connessi alla circolazione stradale, facendo così sorgere un ragionevole dubbio circa la persistenza della sua idoneità tecnica alla guida.
L’apparato motivazionale risulta, inoltre, ulteriormente integrato e chiarito in sede di rigetto del ricorso gerarchico. In tale sede, l’Amministrazione ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 6150 del 14 febbraio 2023, assunta quale parametro interpretativo della disciplina vigente in materia di manovra di retromarcia, al fine di precisare il contenuto degli obblighi di diligenza gravanti sul conducente.
In detta pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di cautela non si esaurisce nella preventiva verifica dell’assenza di ostacoli, ma impone al conducente di interrompere immediatamente la manovra qualora non sia più in grado di assicurarsi della libertà della strada e della sicurezza della circolazione. Il richiamo a tale principio non si risolve in una generica enunciazione di regole di condotta, come sostenuto dal ricorrente, ma costituisce un elemento argomentativo direttamente riferibile alla fattispecie concreta.
Va rimarcato che lo stesso ricorrente ha ammesso, sia in sede di ricorso amministrativo sia in sede giurisdizionale, di non disporre di alcuna visuale posteriore — essendo il veicolo privo di telecamera — e nondimeno di avere ugualmente effettuato la manovra di retromarcia, provocando l’-OMISSIS-. Tale circostanza, lungi dal costituire un elemento esimente, è stata correttamente valorizzata dall’Amministrazione quale ulteriore indice di una condotta improntata a grave carenza di prudenza.
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e della concreta dinamica dell’incidente, l’Amministrazione ha, dunque, fondato il proprio convincimento su fatti determinati, circostanziati e significativi, idonei a far sorgere un ragionevole dubbio circa la persistenza dell’idoneità del ricorrente alla guida, in coerenza con la natura cautelare e preventiva del provvedimento di revisione.
Ne consegue che, avuto riguardo alla condotta accertata e all’adeguatezza dell’iter motivazionale seguito dall’Amministrazione, il Collegio ritiene non ravvisabili né la dedotta violazione dell’art. 128 del Codice della Strada né il lamentato difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione provinciale, delle spese di giudizio, quantificate nell’importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IR, Presidente
Edith Engl, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Edith Engl | TE IR |
IL SEGRETARIO