CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
SC AN, AT
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3309/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 Giudice - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 RIT. ALLA FONTE 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 IRPEF-ALTRO 2007
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 IRPEF-ALTRO 2008
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 IRPEF-ALTRO 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 RADIODIFFUSIONI 2011
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3434/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500000464000, Fascicolo n.
2025/3397 del 17.02.2025,
- notificata in data 04.03.2025
- avente quale presupposte le cartelle di pagamento n. 9320110000317715000, n.
29320120015708079000, n. 29320120025553446000, n. 29320130047915073000, n.
29320160073419460001, n. 29320160010868872000, n. 29320160058071632000, n.
29320160064200736000, n. 29320160069214244000, n. 29320170007767915000, n.
29320170027248074000, n. 29320180028543383000, 29320190010671501000, n.
29320190013870903001, n. 29320200033741140000, n. 29320210044693081000, n.
29320210112423163000, n. 29320210157211660000,
- avente ad oggetto
- IRPEF 2007, 2008, 2010
- registro canoni radioaudizioni circolari e televisione per l'anno 2011,
- ritenute alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro per l'anno 2010,
- diritto camerale per l'anno 2013, 2014, 2015,
- tassa automobilistica per l'anno 2010, 2011 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
- per il complessivo importo di € 26.167,60 deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto presupposto;
- prescrizione
- decadenza.
Si è costituita Associazione_1, deducendo:
- difetto di giurisdizione della CGT adita relativamente ai carichi previdenziali e assistenziali (INAIL), nonché per le contravvenzioni/ sanzioni Ispettorato del Lavoro;
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
Osserva il Collegio quanto segue.
Difetto di giurisdizione della CGT adita relativamente ai carichi previdenziali e assistenziali (INAIL), nonché per le contravvenzioni/ sanzioni Ispettorato del Lavoro: sussiste il difetto di giurisdizione della
Corte adita dal contribuente per la parte in cui l'atto impugnato si riferisce a carichi di ruolo di competenza
INAIL, nonché a contravvenzioni/ sanzioni elevate dall'Ispettorato del lavoro ed in generale a carichi di ruolo non rientranti nella giurisdizione tributaria (cartelle nn. 29320120025553446000 e n.
29320180028543383000).
Invero, è documentalmente provato che la CPI impugnata riguardi, in parte, cartelle per carichi di natura previdenziale e/o assistenziale, nonché relative sanzioni elevate dall'Ispettorato del lavoro ed in generale a carichi di ruolo non rientranti nella giurisdizione tributaria, notificati nel tempo al contribuente.
Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per omessa notifica degli atti prodromici in violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973.
L'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce che il concessionario può procedere ad espropriazione forzata solo quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Il primo comma, dell'art. 77, del D.P.R. 602/73, precisa poi che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Eccepisce il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, che costituiscono l'intimazione a pagare il debito iscritto a ruolo
A tal riguardo, la resistente assume che “tutti i motivi riguardanti vizi formali e/o di notifica relativi agli atti prodromici alla CPI impugnata non possono avere ingresso in questo giudizio in quanto, così come proposti, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione degli avvisi di accertamento, avvisi di addebito, cartelle ed intimazioni di pagamento a suo tempo notificati. L'oggetto del presente giudizio, infatti, non può riguardare la validità e regolarità della notifica degli atti prodromici, poiché se il ricorrente avesse voluto impugnare il titolo che ha dato causa all'atto oggi impugnato, avrebbe dovuto ricorrere avverso tali atti prodromici nei tempi e modi previsti dalla legge. Il ricorrente, pertanto, deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte, a pena inammissibilità, entro 60 giorni dalla data degli atti prodromici Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento a tutte le doglianze relative agli atti prodromici alla CPI n.
29376202500000464000. L'omessa impugnazione degli atti di accertamento e delle cartelle a suo tempo notificati, comportano l'irretrattabilità dei crediti in essi portati. Oggetto del presente giudizio possono essere solamente i vizi propri dell'atto impugnato.”.
Parte ricorrente ha successivamente controeccepito che
- “ con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320160073419460001, n.
29320160010868872000, n. 29320160058071632000, n. 29320160064200736000, n.
29320160069214244000, n. 29320170007767915000, n. 29320170027248074000 e n.
29320180028543383000 l'Agente della Riscossione produce unicamente l'inquiry, ovvero l'interrogazione interna senza fornire prova della regolare notifica degli atti presupposti”;
- “ avuto riguardo alle cartelle di pagamento n. 29320110000317715000, n.
29320120015708079000 e n. 29320160010868872000 l'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto copia delle relate di notifica consegnate, ai sensi dell'art. 60 b bis del DPR 600/1973,
a soggetti diversi dalla ricorrente, corredate dalla distinta di accettazione raccomandate spedite dal
“Consorzio_1”, rilevando che ”L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso. Sul punto la prova della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica non è stata fornita in quanto non
è sufficiente la distinta di accettazione raccomandate. Oltretutto, se la si volesse considerare regolarmente effettuata, seppur non provata, tale spedizione sarebbe nulla poiché effettuata a mezzo di poste private;
pertanto, si insiste per la nullità della notifica delle cartelle di pagamento n. cartelle di pagamento n. 29320110000317715000, n. 29320120015708079000 e n. 29320160010868872000”;
- “con riferimento alle intimazioni di pagamento n. 29320229020306640000 e n.
429320239000186271000 l'agente della riscossione produce copia delle relate di notifica asseritamente notificate ex art. 140 c.p.c.. Sul punto l'Agente della Riscossione, seppur attesta di aver provveduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non fornisce la prova di aver provveduto alla rituale spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ultimo ma essenziale adempimento per il perfezionamento della notifica”.
Segue in parte qua l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto, • dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 29320120025553446000 e n. 29320180028543383000); • accoglie il ricorso per la parte rimanente e annulla l'atto\gli atti impugnato\i; • condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro 1500,00, oltre iva, cpa e spese generali da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 13.10.2025. Il
Giudice relatore Il Presidente Mariano Sciacca Nunzio Cacciato
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
SC AN, AT
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3309/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 Giudice - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 RIT. ALLA FONTE 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 IRPEF-ALTRO 2007
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 IRPEF-ALTRO 2008
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 IRPEF-ALTRO 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 RADIODIFFUSIONI 2011
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 - PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500000464000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3434/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500000464000, Fascicolo n.
2025/3397 del 17.02.2025,
- notificata in data 04.03.2025
- avente quale presupposte le cartelle di pagamento n. 9320110000317715000, n.
29320120015708079000, n. 29320120025553446000, n. 29320130047915073000, n.
29320160073419460001, n. 29320160010868872000, n. 29320160058071632000, n.
29320160064200736000, n. 29320160069214244000, n. 29320170007767915000, n.
29320170027248074000, n. 29320180028543383000, 29320190010671501000, n.
29320190013870903001, n. 29320200033741140000, n. 29320210044693081000, n.
29320210112423163000, n. 29320210157211660000,
- avente ad oggetto
- IRPEF 2007, 2008, 2010
- registro canoni radioaudizioni circolari e televisione per l'anno 2011,
- ritenute alla fonte su indennità per cessazione rapporto di lavoro per l'anno 2010,
- diritto camerale per l'anno 2013, 2014, 2015,
- tassa automobilistica per l'anno 2010, 2011 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
- per il complessivo importo di € 26.167,60 deducendo:
- Omessa o inesistente notificazione dell'atto presupposto;
- prescrizione
- decadenza.
Si è costituita Associazione_1, deducendo:
- difetto di giurisdizione della CGT adita relativamente ai carichi previdenziali e assistenziali (INAIL), nonché per le contravvenzioni/ sanzioni Ispettorato del Lavoro;
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
Osserva il Collegio quanto segue.
Difetto di giurisdizione della CGT adita relativamente ai carichi previdenziali e assistenziali (INAIL), nonché per le contravvenzioni/ sanzioni Ispettorato del Lavoro: sussiste il difetto di giurisdizione della
Corte adita dal contribuente per la parte in cui l'atto impugnato si riferisce a carichi di ruolo di competenza
INAIL, nonché a contravvenzioni/ sanzioni elevate dall'Ispettorato del lavoro ed in generale a carichi di ruolo non rientranti nella giurisdizione tributaria (cartelle nn. 29320120025553446000 e n.
29320180028543383000).
Invero, è documentalmente provato che la CPI impugnata riguardi, in parte, cartelle per carichi di natura previdenziale e/o assistenziale, nonché relative sanzioni elevate dall'Ispettorato del lavoro ed in generale a carichi di ruolo non rientranti nella giurisdizione tributaria, notificati nel tempo al contribuente.
Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per omessa notifica degli atti prodromici in violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973.
L'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce che il concessionario può procedere ad espropriazione forzata solo quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Il primo comma, dell'art. 77, del D.P.R. 602/73, precisa poi che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Eccepisce il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, che costituiscono l'intimazione a pagare il debito iscritto a ruolo
A tal riguardo, la resistente assume che “tutti i motivi riguardanti vizi formali e/o di notifica relativi agli atti prodromici alla CPI impugnata non possono avere ingresso in questo giudizio in quanto, così come proposti, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione degli avvisi di accertamento, avvisi di addebito, cartelle ed intimazioni di pagamento a suo tempo notificati. L'oggetto del presente giudizio, infatti, non può riguardare la validità e regolarità della notifica degli atti prodromici, poiché se il ricorrente avesse voluto impugnare il titolo che ha dato causa all'atto oggi impugnato, avrebbe dovuto ricorrere avverso tali atti prodromici nei tempi e modi previsti dalla legge. Il ricorrente, pertanto, deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte, a pena inammissibilità, entro 60 giorni dalla data degli atti prodromici Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento a tutte le doglianze relative agli atti prodromici alla CPI n.
29376202500000464000. L'omessa impugnazione degli atti di accertamento e delle cartelle a suo tempo notificati, comportano l'irretrattabilità dei crediti in essi portati. Oggetto del presente giudizio possono essere solamente i vizi propri dell'atto impugnato.”.
Parte ricorrente ha successivamente controeccepito che
- “ con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29320160073419460001, n.
29320160010868872000, n. 29320160058071632000, n. 29320160064200736000, n.
29320160069214244000, n. 29320170007767915000, n. 29320170027248074000 e n.
29320180028543383000 l'Agente della Riscossione produce unicamente l'inquiry, ovvero l'interrogazione interna senza fornire prova della regolare notifica degli atti presupposti”;
- “ avuto riguardo alle cartelle di pagamento n. 29320110000317715000, n.
29320120015708079000 e n. 29320160010868872000 l'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto copia delle relate di notifica consegnate, ai sensi dell'art. 60 b bis del DPR 600/1973,
a soggetti diversi dalla ricorrente, corredate dalla distinta di accettazione raccomandate spedite dal
“Consorzio_1”, rilevando che ”L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso. Sul punto la prova della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica non è stata fornita in quanto non
è sufficiente la distinta di accettazione raccomandate. Oltretutto, se la si volesse considerare regolarmente effettuata, seppur non provata, tale spedizione sarebbe nulla poiché effettuata a mezzo di poste private;
pertanto, si insiste per la nullità della notifica delle cartelle di pagamento n. cartelle di pagamento n. 29320110000317715000, n. 29320120015708079000 e n. 29320160010868872000”;
- “con riferimento alle intimazioni di pagamento n. 29320229020306640000 e n.
429320239000186271000 l'agente della riscossione produce copia delle relate di notifica asseritamente notificate ex art. 140 c.p.c.. Sul punto l'Agente della Riscossione, seppur attesta di aver provveduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non fornisce la prova di aver provveduto alla rituale spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ultimo ma essenziale adempimento per il perfezionamento della notifica”.
Segue in parte qua l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto, • dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 29320120025553446000 e n. 29320180028543383000); • accoglie il ricorso per la parte rimanente e annulla l'atto\gli atti impugnato\i; • condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in euro 1500,00, oltre iva, cpa e spese generali da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 13.10.2025. Il
Giudice relatore Il Presidente Mariano Sciacca Nunzio Cacciato