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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 50602202500021899000 CONTR.CONSORTIL 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 50602202500021899000 CONTR.CONSORTIL 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2089/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a., avverso l'intimazione di pagamento n. 50602202500021899000 del 18.4.2025, notificata il 14.5.2025 di €. 732,90 per contributi consortili anni 2015 e 2016.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi specifici:
1) omessa notifica atti presupposti;
2) mancanza del beneficio diretto e specifico apportato dal consorzio sui fondi oggetto di pretesa impositiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistatario e alla restituzione alla ricorrente la somma di € 736,44 già pagata. Depositava relazione di consulenza tecnica redatta dal perito agrario Nominativo_1, iscritto al Collegio dei Periti Agrari della Provincia Lecce al n. 789.
Le parti resistenti non si costituivano
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'atto impugnato non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della L. n. 212/2000 (applicabile agli atti impositivi del concessionario), a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato l'atto, e ciò al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Il predetto onere deve essere assolto in sede amministrativa, non potendo essere demandato alla successiva ed eventuale sede contenziosa.
In ordine all'obbligazione tributaria si osserva che trattasi di un “tributo speciale” (come la stessa Suprema
Corte di Cassazione ha precisato) in quanto, da un lato, non si presenta né come un'imposta né come una tassa o una tariffa nel senso tipico o, infine, un canone;
dall'altro, è subordinata a un beneficio fondiario ovvero a un miglioramento fondiario che deve ricevere il fondo del consorziato a seguito di opere e interventi di manutenzione effettuati dal Consorzio.
Le finalità istituzionali dei consorzi di bonifica possono essere riassunte in quelle di difesa dalle inondazioni, di irrigazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche, di difesa del suolo, di vigilanza sul territorio e di partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.
La richiesta del contributo consortile, quindi, deve trovare un giusto equilibrio tra “onere” richiesto e corrispondente beneficio fondiario prodotto attraverso le opere, le manutenzioni e quant'altro programmato, senza trasformarsi in un'indiscriminata imposta fondiaria per tutti i consorziati.
L'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare. Ciò posto in punto di diritto, si osserva che l'atto impugnato non fornisce alcuna motivazione in ordine ai benefici che gli immobili del ricorrente, per l'annualità richiesta, avrebbero tratto dalle opere realizzate dal consorzio.
Ne consegue che, dinanzi a una specifica contestazione del contribuente in ordine alla sussistenza del beneficio, grava sul consorzio la prova del corretto esercizio del potere impositivo anche con riguardo all'obbligo contributivo legato alle finalità istituzionali dell'ente, onere probatorio che la parte resistente non ha assolto.
Va detto inoltre che in merito al beneficio fondiario la Suprema Corte ha chiarito che: "La approvazione del c.d. "perimetro di contribuenza"…. Altrimenti definito anche come "piano di classificazione degli immobili ….
o come "piano di classifica del territorio"… . in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi" (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5 sez. 26.2.2009 n. 4605), nessun altro onere probatorio gravando sul
Consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare "specificamente" la "utilitas" che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità od incongruità del piano di classifica (per vizi formali dell'atto amministrativo, chiedendone la disapplicazione anche avanti il Giudice tributario, ovvero per carenza od illogicità della motivazione concernente la valutazione dei benefici in relazione alle concrete condizioni geomorfologiche del fondo ed alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla loro funzionalità).
Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell'onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 30.10.2008 n. 26009; id. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722; id. 5 sez. 18.1.2012 n. 654).
Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente".
In sintesi la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che "In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio" (Vedi da ultimo
Cass. n. 9511 del 2018)” (così Cass.13815/2020, in senso conforme Cass. 16118/2023); nel caso in esame il contribuente ha specificamente contestato il piano di classifica e provato l'insussistenza del beneficio fondiario, depositando perizia redatta dal perito agrario Nominativo_1, iscritto al Collegio dei Periti Agrari della Provincia Lecce al n. 789, che rassegna le seguenti conclusioni: “... Durante il sopralluogo, lo scrivente, constatava che lungo il lato Nord a circa un metro di distanza del suddetto terreno e precisamente sulla
Indirizzo_1 dello stesso foglio di proprietà del signor Nominativo_2 passa la condotta del Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi e vi è la presenza di due pozzetti di ispezione dello stesso impianto irriguo e due blocchi di cemento a forma di semicerchio dove doveva esserci la bocchetta con relativo idrante per un eventuale collegamento ad impianto irriguo. Tale opera risulta essere in netto stato di abbandono dove si appura che non è stata fatta mai nessuna manutenzione, la stessa è priva di bocchetta e idrante di irrigazione per l'erogazione dell'acqua ed è cir
Il Consorzio non ha inteso costituirsi per contestare il ricorso e la suddetta perizia.
Costituisce consolidato principio della giurisprudenza del giudice di legittimità il ritenere che, quando l'atto emesso per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivato con riferimento ad un “Piano di Classifica” approvato, regolarmente, dalla competente autorità Regionale, la contestazione di tale piano in sede di impugnazione impedisca di considerare assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, dovendosi conseguentemente accertare la concreta esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà situati all'interno del perimetro di contribuenza.
In ogni caso, oggi la questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a) della legge della Regione Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario (cfr. Cort. Cost. n. 188/18).
La pronuncia, per la valenza dei principi affermati dalla Consulta, certamente non limitata all'ambito regionale della Calabria, può essere qui utilmente richiamata in quanto ribadisce che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficiario, per altro verso deve sussistere necessariamente un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente per legittimare l'imposizione fiscale. Per tale ragione, per i contributi consortili quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica. Pertanto, conclude la Corte Cost., il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere e, quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio.
In tal senso, l'art. 18 della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita che: “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore”. Ciò comporta che il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell'opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile (Comm.
Trib. Prov. Matera n.304/2003). L'art. 17 della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita: “I proprietari di beni immobili ... situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo
18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica, e delle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detrarre le somme erogate dalla Regione e/o altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4”.
A tal fine l'art. 3, comma 5, della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita che: “negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'articolo 4, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce”.
Non è sufficiente, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale. Si richiede, invece, un vantaggio specifico, riguardante il fondo del quale si tratta, indipendentemente dal resto della zona, considerata nella sua globalità, concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non di riflesso.
È difficile, quindi, ipotizzare che nel caso in esame si siano realizzati vantaggi concreti per i fondi in questione e loro conseguente aumento di valore.
Orbene, poiché l'atto impugnato costituisce presupposto, diretto effetto e conseguente applicazione di tale
Piano di Classifica, il Giudice, disapplicando lo stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del
1992, annulla l'atto per cui è causa.
In conclusione va affermato che il Consorzio non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva.
Le considerazioni sopra indicate prevalgono su ogni altra valutazione di diritto e di merito e rendono il ricorso meritevole di accoglimento. L'accoglimento di tale motivo di ricorso assorbe e preclude l'esame dei restanti motivi.
Siffatta decisione, comporta, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 230,00 oltre accessori di legge se dovuti e del contributo unificato tributario, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ordina al Consorzio di Bonifica di rimborsare la somma incassata di € 735,44 oltre interessi di legge.
Lecce, 24/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 50602202500021899000 CONTR.CONSORTIL 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 50602202500021899000 CONTR.CONSORTIL 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2089/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia e Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a., avverso l'intimazione di pagamento n. 50602202500021899000 del 18.4.2025, notificata il 14.5.2025 di €. 732,90 per contributi consortili anni 2015 e 2016.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi specifici:
1) omessa notifica atti presupposti;
2) mancanza del beneficio diretto e specifico apportato dal consorzio sui fondi oggetto di pretesa impositiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistatario e alla restituzione alla ricorrente la somma di € 736,44 già pagata. Depositava relazione di consulenza tecnica redatta dal perito agrario Nominativo_1, iscritto al Collegio dei Periti Agrari della Provincia Lecce al n. 789.
Le parti resistenti non si costituivano
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'atto impugnato non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della L. n. 212/2000 (applicabile agli atti impositivi del concessionario), a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, che hanno determinato l'atto, e ciò al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Il predetto onere deve essere assolto in sede amministrativa, non potendo essere demandato alla successiva ed eventuale sede contenziosa.
In ordine all'obbligazione tributaria si osserva che trattasi di un “tributo speciale” (come la stessa Suprema
Corte di Cassazione ha precisato) in quanto, da un lato, non si presenta né come un'imposta né come una tassa o una tariffa nel senso tipico o, infine, un canone;
dall'altro, è subordinata a un beneficio fondiario ovvero a un miglioramento fondiario che deve ricevere il fondo del consorziato a seguito di opere e interventi di manutenzione effettuati dal Consorzio.
Le finalità istituzionali dei consorzi di bonifica possono essere riassunte in quelle di difesa dalle inondazioni, di irrigazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche, di difesa del suolo, di vigilanza sul territorio e di partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.
La richiesta del contributo consortile, quindi, deve trovare un giusto equilibrio tra “onere” richiesto e corrispondente beneficio fondiario prodotto attraverso le opere, le manutenzioni e quant'altro programmato, senza trasformarsi in un'indiscriminata imposta fondiaria per tutti i consorziati.
L'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare. Ciò posto in punto di diritto, si osserva che l'atto impugnato non fornisce alcuna motivazione in ordine ai benefici che gli immobili del ricorrente, per l'annualità richiesta, avrebbero tratto dalle opere realizzate dal consorzio.
Ne consegue che, dinanzi a una specifica contestazione del contribuente in ordine alla sussistenza del beneficio, grava sul consorzio la prova del corretto esercizio del potere impositivo anche con riguardo all'obbligo contributivo legato alle finalità istituzionali dell'ente, onere probatorio che la parte resistente non ha assolto.
Va detto inoltre che in merito al beneficio fondiario la Suprema Corte ha chiarito che: "La approvazione del c.d. "perimetro di contribuenza"…. Altrimenti definito anche come "piano di classificazione degli immobili ….
o come "piano di classifica del territorio"… . in tale contesto ha, pertanto, soltanto la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi" (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5 sez. 26.2.2009 n. 4605), nessun altro onere probatorio gravando sul
Consorzio, essendo tenuto il consorziato a contestare "specificamente" la "utilitas" che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità od incongruità del piano di classifica (per vizi formali dell'atto amministrativo, chiedendone la disapplicazione anche avanti il Giudice tributario, ovvero per carenza od illogicità della motivazione concernente la valutazione dei benefici in relazione alle concrete condizioni geomorfologiche del fondo ed alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla loro funzionalità).
Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell'onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 30.10.2008 n. 26009; id. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722; id. 5 sez. 18.1.2012 n. 654).
Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente".
In sintesi la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che "In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio" (Vedi da ultimo
Cass. n. 9511 del 2018)” (così Cass.13815/2020, in senso conforme Cass. 16118/2023); nel caso in esame il contribuente ha specificamente contestato il piano di classifica e provato l'insussistenza del beneficio fondiario, depositando perizia redatta dal perito agrario Nominativo_1, iscritto al Collegio dei Periti Agrari della Provincia Lecce al n. 789, che rassegna le seguenti conclusioni: “... Durante il sopralluogo, lo scrivente, constatava che lungo il lato Nord a circa un metro di distanza del suddetto terreno e precisamente sulla
Indirizzo_1 dello stesso foglio di proprietà del signor Nominativo_2 passa la condotta del Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi e vi è la presenza di due pozzetti di ispezione dello stesso impianto irriguo e due blocchi di cemento a forma di semicerchio dove doveva esserci la bocchetta con relativo idrante per un eventuale collegamento ad impianto irriguo. Tale opera risulta essere in netto stato di abbandono dove si appura che non è stata fatta mai nessuna manutenzione, la stessa è priva di bocchetta e idrante di irrigazione per l'erogazione dell'acqua ed è cir
Il Consorzio non ha inteso costituirsi per contestare il ricorso e la suddetta perizia.
Costituisce consolidato principio della giurisprudenza del giudice di legittimità il ritenere che, quando l'atto emesso per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivato con riferimento ad un “Piano di Classifica” approvato, regolarmente, dalla competente autorità Regionale, la contestazione di tale piano in sede di impugnazione impedisca di considerare assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, dovendosi conseguentemente accertare la concreta esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà situati all'interno del perimetro di contribuenza.
In ogni caso, oggi la questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a) della legge della Regione Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario (cfr. Cort. Cost. n. 188/18).
La pronuncia, per la valenza dei principi affermati dalla Consulta, certamente non limitata all'ambito regionale della Calabria, può essere qui utilmente richiamata in quanto ribadisce che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficiario, per altro verso deve sussistere necessariamente un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente per legittimare l'imposizione fiscale. Per tale ragione, per i contributi consortili quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica. Pertanto, conclude la Corte Cost., il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere e, quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio.
In tal senso, l'art. 18 della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita che: “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore”. Ciò comporta che il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell'opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile (Comm.
Trib. Prov. Matera n.304/2003). L'art. 17 della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita: “I proprietari di beni immobili ... situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo
18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica, e delle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detrarre le somme erogate dalla Regione e/o altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4”.
A tal fine l'art. 3, comma 5, della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita che: “negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'articolo 4, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce”.
Non è sufficiente, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale. Si richiede, invece, un vantaggio specifico, riguardante il fondo del quale si tratta, indipendentemente dal resto della zona, considerata nella sua globalità, concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non di riflesso.
È difficile, quindi, ipotizzare che nel caso in esame si siano realizzati vantaggi concreti per i fondi in questione e loro conseguente aumento di valore.
Orbene, poiché l'atto impugnato costituisce presupposto, diretto effetto e conseguente applicazione di tale
Piano di Classifica, il Giudice, disapplicando lo stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del
1992, annulla l'atto per cui è causa.
In conclusione va affermato che il Consorzio non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva.
Le considerazioni sopra indicate prevalgono su ogni altra valutazione di diritto e di merito e rendono il ricorso meritevole di accoglimento. L'accoglimento di tale motivo di ricorso assorbe e preclude l'esame dei restanti motivi.
Siffatta decisione, comporta, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 230,00 oltre accessori di legge se dovuti e del contributo unificato tributario, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ordina al Consorzio di Bonifica di rimborsare la somma incassata di € 735,44 oltre interessi di legge.
Lecce, 24/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis