CASS
Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2024, n. 23585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23585 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
lette/sentire le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO e Lu- LA, e o 4.):e- udito il dfre Penale Sent. Sez. 5 Num. 23585 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 02/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha disposto nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso, qui riportato ai sensi dell'art. 273 disp. att. cod. proc. pen., con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Nello sviluppare il motivo di ricorso afferma che non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza non essendo emersi elementi significativi della permanenza dell'indagato all'interno del sodalizio criminoso locale e che, conseguentemente, non sussisterebbero neanche le esigenze cautelari che hanno determinato l'applicazione della misura intramuraria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari» (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, Saleem 3aved). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. Occorre poi precisare che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen. non è perfettamente sovrapponibile a quella di "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. In tale ultimo caso si fa riferimento, a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a quei fatti certi, gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire ad un fatto incerto;
per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. In altri termini, «in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare». (Sez. 6, n. 26115 dell'11.6.2020, Pesce, Rv. 279610). Alla luce di siffatti principi devono essere valutate le censure mosse al provvedimento impugnato. 1.1. Il ricorrente è indagato per il delitto di associazione mafiosa. Egli è stato già condannato con sentenza divenuta definitiva il 27 settembre 2012 per il reato di associazione mafiosa per avere fatto parte, sino alla data del suo arresto, avvenuto nel 2008, della famiglia di OM AT. Il Tribunale del riesame, allora, correttamente precisa, richiamandosi al provvedimento genetico, che gli elementi a carico dell'indagato non devono essere diretti a dimostrare l'ingresso dello stesso nella compagine mafiosa, quanto piuttosto la sua permanenza a seguito dell'effetto interruttivo costituito, nel caso di specie, dalla condanna di cui si è detto. Quindi, richiamando anche il provvedimento di primo grado, afferma che, per quanto emerso dalle indagini, il IG subito dopo essere rilasciato nel dicembre 2019, aveva riallacciato i rapporti con i soggetti che in quel momento facevano parte del mandamento di OM AT-San Lorenzo. Vengono quindi riportate, direttamente o attraverso il richiamo alla conforme ordinanza del GIP, una serie di intercettazioni indicative dei riannodati rapporti: in particolare, evidenzia il Tribunale, che i contatti via via si erano intensificati;
che da un'intercettazione, effettuata dopo una sparatoria avvenuta il 24 ottobre 2020 che aveva visto il coinvolgimento di tale EP GI, risultava che l'odierno indagato tentava di convincere quest'ultimo a desistere dai suoi propositi di vendetta assicurandogli la protezione della famiglia mafiosa;
che dalla conversazione del 14 dicembre 2020, intrattenuta con EP AN - condannato insieme a NC L'AT in qualità di correggente della famiglia di N- - risultava che i due discutevano, tra l'altro, 2 degli assetti del territorio di competenza. Gli esiti di questa e di altre conversazioni, da cui è emerso che il IG faceva da punto di riferimento dei sodali al fine del loro sostentamento, hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti, sulla base di un percorso motivazionale logico, completo e privo di aporie argomentative, gravi indizi in ordine al ruolo di vertice coperto dall'indagato all'interno della stessa famiglia. Il ricorrente si limita a contestare in modo assolutamente generico il ragionamento del Tribunale senza però confrontarsi effettivamente con esso opponendo critiche nuove egg~ utili a disarticolare la limpida e minuziosa ricostruzione effettuata dal Tribunale del riesame. Come evidenzia anche il Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, oltre ai servizi di appostamento e videosorveglianza da cui è emersa la partecipazione dell'indagato ad una riunione mafiosa, assumono un ruolo determinante le corpose intercettazioni che vedono coinvolto l'indagato e che, come si è visto, concernono questioni di inequivocabile interesse mafioso. Tali gravi indizi, dunque, tracciano un segmento logico di sostanziale continuità con la pregressa accertata adesione al sodalizio criminale e rendono l'ordinanza impugnata immune da censure. 2.1. In ordine alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari deve rammentarsi il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in forza del quale, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, sussiste una doppia presunzione, di natura relativa in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e, di natura assoluta, con riferimento all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura della custodia in carcere. Tale ultima presunzione, dunque, per espressa previsione legislativa, può essere superata solo ove l'indagato dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 - 01; Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 - 01). In applicazione di tali disposizioni, deve ritenersi che in presenza dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, il Tribunale, e prima ancora il Gip, correttamente hanno applicato la massima misura non avendo rinvenuto quei segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale che soli avrebbero giustificato l'applicazione non obbligatoria della custodia in carcere. (Sez. 6 , n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780 - 01 Sez. 1 - , n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316 - 01 Sez. 5 -, n. 35847 del 11/06/2018, C. Rv. 274174 - 01; Sez. 5 - , n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 2741 .80 02; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 01; 3 Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435 - 01 Sez.2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv 270062). 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Roma, 2 febbraio 2024 Il sigliere estensore Cy nna Maur9) Ros 11jo. LAA.,\Q_ Atl okANL) 1 Il Presidente Corte Suprema di Cassazione Se 7 V" Penale DepositftirbQancelleria i u 2024 Roma, lì
lette/sentire le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO e Lu- LA, e o 4.):e- udito il dfre Penale Sent. Sez. 5 Num. 23585 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 02/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha disposto nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso, qui riportato ai sensi dell'art. 273 disp. att. cod. proc. pen., con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Nello sviluppare il motivo di ricorso afferma che non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza non essendo emersi elementi significativi della permanenza dell'indagato all'interno del sodalizio criminoso locale e che, conseguentemente, non sussisterebbero neanche le esigenze cautelari che hanno determinato l'applicazione della misura intramuraria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari» (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, Saleem 3aved). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. Occorre poi precisare che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen. non è perfettamente sovrapponibile a quella di "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. In tale ultimo caso si fa riferimento, a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a quei fatti certi, gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire ad un fatto incerto;
per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. In altri termini, «in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare». (Sez. 6, n. 26115 dell'11.6.2020, Pesce, Rv. 279610). Alla luce di siffatti principi devono essere valutate le censure mosse al provvedimento impugnato. 1.1. Il ricorrente è indagato per il delitto di associazione mafiosa. Egli è stato già condannato con sentenza divenuta definitiva il 27 settembre 2012 per il reato di associazione mafiosa per avere fatto parte, sino alla data del suo arresto, avvenuto nel 2008, della famiglia di OM AT. Il Tribunale del riesame, allora, correttamente precisa, richiamandosi al provvedimento genetico, che gli elementi a carico dell'indagato non devono essere diretti a dimostrare l'ingresso dello stesso nella compagine mafiosa, quanto piuttosto la sua permanenza a seguito dell'effetto interruttivo costituito, nel caso di specie, dalla condanna di cui si è detto. Quindi, richiamando anche il provvedimento di primo grado, afferma che, per quanto emerso dalle indagini, il IG subito dopo essere rilasciato nel dicembre 2019, aveva riallacciato i rapporti con i soggetti che in quel momento facevano parte del mandamento di OM AT-San Lorenzo. Vengono quindi riportate, direttamente o attraverso il richiamo alla conforme ordinanza del GIP, una serie di intercettazioni indicative dei riannodati rapporti: in particolare, evidenzia il Tribunale, che i contatti via via si erano intensificati;
che da un'intercettazione, effettuata dopo una sparatoria avvenuta il 24 ottobre 2020 che aveva visto il coinvolgimento di tale EP GI, risultava che l'odierno indagato tentava di convincere quest'ultimo a desistere dai suoi propositi di vendetta assicurandogli la protezione della famiglia mafiosa;
che dalla conversazione del 14 dicembre 2020, intrattenuta con EP AN - condannato insieme a NC L'AT in qualità di correggente della famiglia di N- - risultava che i due discutevano, tra l'altro, 2 degli assetti del territorio di competenza. Gli esiti di questa e di altre conversazioni, da cui è emerso che il IG faceva da punto di riferimento dei sodali al fine del loro sostentamento, hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti, sulla base di un percorso motivazionale logico, completo e privo di aporie argomentative, gravi indizi in ordine al ruolo di vertice coperto dall'indagato all'interno della stessa famiglia. Il ricorrente si limita a contestare in modo assolutamente generico il ragionamento del Tribunale senza però confrontarsi effettivamente con esso opponendo critiche nuove egg~ utili a disarticolare la limpida e minuziosa ricostruzione effettuata dal Tribunale del riesame. Come evidenzia anche il Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, oltre ai servizi di appostamento e videosorveglianza da cui è emersa la partecipazione dell'indagato ad una riunione mafiosa, assumono un ruolo determinante le corpose intercettazioni che vedono coinvolto l'indagato e che, come si è visto, concernono questioni di inequivocabile interesse mafioso. Tali gravi indizi, dunque, tracciano un segmento logico di sostanziale continuità con la pregressa accertata adesione al sodalizio criminale e rendono l'ordinanza impugnata immune da censure. 2.1. In ordine alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari deve rammentarsi il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in forza del quale, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, sussiste una doppia presunzione, di natura relativa in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e, di natura assoluta, con riferimento all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura della custodia in carcere. Tale ultima presunzione, dunque, per espressa previsione legislativa, può essere superata solo ove l'indagato dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 - 01; Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 - 01). In applicazione di tali disposizioni, deve ritenersi che in presenza dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, il Tribunale, e prima ancora il Gip, correttamente hanno applicato la massima misura non avendo rinvenuto quei segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale che soli avrebbero giustificato l'applicazione non obbligatoria della custodia in carcere. (Sez. 6 , n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780 - 01 Sez. 1 - , n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316 - 01 Sez. 5 -, n. 35847 del 11/06/2018, C. Rv. 274174 - 01; Sez. 5 - , n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 2741 .80 02; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855 01; 3 Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435 - 01 Sez.2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv 270062). 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Roma, 2 febbraio 2024 Il sigliere estensore Cy nna Maur9) Ros 11jo. LAA.,\Q_ Atl okANL) 1 Il Presidente Corte Suprema di Cassazione Se 7 V" Penale DepositftirbQancelleria i u 2024 Roma, lì