CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2125/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Via Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000872/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2078/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05.04.2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 000872/2024, notificato l'08.02.2024 da Equitalia Giustizia S.p.A., per il recupero della somma di €786,00
a titolo di contributo unificato e spese forfettarie, relativo al procedimento civile iscritto al R.G. n. 113/2023 presso il Tribunale di Palermo.
Il ricorrente deduce di aver già corrisposto, all'atto dell'iscrizione a ruolo, la somma di €759,00 mediante modello F23, oltre €27,00 per marca da bollo, chiedendo l'annullamento dell'avviso o, in subordine, la riduzione dell'importo.
Controdeduzioni Equitalia Giustizia S.p.A.
Per la parte resistente il ricorso è infondato: il pagamento tramite F23 non è valido perché non conforme alle modalità telematiche obbligatorie (circolare Ministero Giustizia e art. 13 D.Lgs. 149/2022). Chiede rigetto del ricorso.
Con ulteriore memorie Illustrativa Equitalia Giustizia S.p.A. ribadisce che il pagamento F23 (maggio 2022)
è antecedente all'iscrizione a ruolo (gennaio 2023) e non riconducibile al procedimento e, comunque, la modalità telematica è l'unica ammessa. Conclude per il rigetto del ricorso e la debenza del credito.
All'udienza del 16.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha effettuato un versamento mediante modello F23 in data 16.05.2022, antecedente all'iscrizione a ruolo del giudizio (03.01.2023). Tale pagamento, oltre a non essere temporalmente correlato al procedimento, non rispetta le modalità telematiche obbligatorie introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e ribadite dalla circolare del Ministero della Giustizia n.
41271 del 24.02.2022.
La normativa - già vigente all'epoca del versamento del contributo unificato - impone infatti che il contributo unificato sia versato esclusivamente tramite sistemi telematici, al fine di garantire la tracciabilità e la corretta imputazione al procedimento. Il versamento tramite F23, oltre a non consentire tale tracciabilità, non può essere considerato idoneo ad estinguere l'obbligazione tributaria. Pertanto, l'avviso di pagamento impugnato
è legittimo e conforme alle disposizioni normative.
Tuttavia, non emergono profili di soccombenza totale da parte del ricorrente tali da giustificare condanna alle spese che vanno pertanto compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 16.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2125/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Via Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000872/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2078/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05.04.2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 000872/2024, notificato l'08.02.2024 da Equitalia Giustizia S.p.A., per il recupero della somma di €786,00
a titolo di contributo unificato e spese forfettarie, relativo al procedimento civile iscritto al R.G. n. 113/2023 presso il Tribunale di Palermo.
Il ricorrente deduce di aver già corrisposto, all'atto dell'iscrizione a ruolo, la somma di €759,00 mediante modello F23, oltre €27,00 per marca da bollo, chiedendo l'annullamento dell'avviso o, in subordine, la riduzione dell'importo.
Controdeduzioni Equitalia Giustizia S.p.A.
Per la parte resistente il ricorso è infondato: il pagamento tramite F23 non è valido perché non conforme alle modalità telematiche obbligatorie (circolare Ministero Giustizia e art. 13 D.Lgs. 149/2022). Chiede rigetto del ricorso.
Con ulteriore memorie Illustrativa Equitalia Giustizia S.p.A. ribadisce che il pagamento F23 (maggio 2022)
è antecedente all'iscrizione a ruolo (gennaio 2023) e non riconducibile al procedimento e, comunque, la modalità telematica è l'unica ammessa. Conclude per il rigetto del ricorso e la debenza del credito.
All'udienza del 16.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha effettuato un versamento mediante modello F23 in data 16.05.2022, antecedente all'iscrizione a ruolo del giudizio (03.01.2023). Tale pagamento, oltre a non essere temporalmente correlato al procedimento, non rispetta le modalità telematiche obbligatorie introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e ribadite dalla circolare del Ministero della Giustizia n.
41271 del 24.02.2022.
La normativa - già vigente all'epoca del versamento del contributo unificato - impone infatti che il contributo unificato sia versato esclusivamente tramite sistemi telematici, al fine di garantire la tracciabilità e la corretta imputazione al procedimento. Il versamento tramite F23, oltre a non consentire tale tracciabilità, non può essere considerato idoneo ad estinguere l'obbligazione tributaria. Pertanto, l'avviso di pagamento impugnato
è legittimo e conforme alle disposizioni normative.
Tuttavia, non emergono profili di soccombenza totale da parte del ricorrente tali da giustificare condanna alle spese che vanno pertanto compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 16.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito