Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 630
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Accoglimento parziale istanza di autotutela

    L'Agenzia delle Entrate ha motivato il parziale accoglimento evidenziando che, nonostante il versamento di una differenza d'imposta per il trasferimento del terreno, le imposte ipotecarie e catastali erano state corrisposte solo successivamente. Inoltre, ha sottolineato che in presenza di atti privi di contenuto patrimoniale, il contribuente è comunque tenuto a corrispondere l'imposta di registro. Pertanto, residua l'obbligo di versare l'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto n. 20024 del 18-06-2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 630
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 630
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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