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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4301/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027458 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027458 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027458 BOLLO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027557 CATASTO-ALTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027557 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, deducendo le argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha accolto parzialmente l'istanza di autotutela, ritenendo comunque tutt'ora dovuto l'importo per la registrazione dell'atto di ricognizione dell'avveramento della condizione sospensiva nr. 20024 del
18/6/2025. In particolare, ha così dedotto: "con l'atto n.13330 veniva versata la differenza d'imposta dovuta per il trasferimento del terreno pari ad euro 800,00. Risultavano, tuttavia, non versate le imposte ipotecarie e catastali che, invece, venivano corrisposte solo con la seconda registrazione dell'atto al numero 20024 (50+50). Ciò posto, si rammenta come in presenza di atti privi di contenuto patrimoniale il contribuente sia comunque tenuto a corrispondere l'imposta di registro (d'atto) pari ad euro 200,00 ( che esclusivamente per l'atto n.13330 poteva considerarsi assolta tramite la registrazione dell'originaria compravendita sottoposta a condizione). In definitiva, residua in capo al contribuente il dovere di versare l'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto n. 20024 del 18-06-2025". Parte ricorrente non ha formulato motivi aggiunti specifici sul punto.
Per quanto innanzi, condivise le argomentazione della parte resistente, non oggetto di impugnazione specifica con motivi aggiunti, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso nr.
25064027557 e va rigettato per il resto il ricorso.
Spese di lite compensate, atteso il rigetto solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso nr. 25064027557 e rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 26/1/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4301/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027458 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027458 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027458 BOLLO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027557 CATASTO-ALTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064027557 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, deducendo le argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha accolto parzialmente l'istanza di autotutela, ritenendo comunque tutt'ora dovuto l'importo per la registrazione dell'atto di ricognizione dell'avveramento della condizione sospensiva nr. 20024 del
18/6/2025. In particolare, ha così dedotto: "con l'atto n.13330 veniva versata la differenza d'imposta dovuta per il trasferimento del terreno pari ad euro 800,00. Risultavano, tuttavia, non versate le imposte ipotecarie e catastali che, invece, venivano corrisposte solo con la seconda registrazione dell'atto al numero 20024 (50+50). Ciò posto, si rammenta come in presenza di atti privi di contenuto patrimoniale il contribuente sia comunque tenuto a corrispondere l'imposta di registro (d'atto) pari ad euro 200,00 ( che esclusivamente per l'atto n.13330 poteva considerarsi assolta tramite la registrazione dell'originaria compravendita sottoposta a condizione). In definitiva, residua in capo al contribuente il dovere di versare l'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto n. 20024 del 18-06-2025". Parte ricorrente non ha formulato motivi aggiunti specifici sul punto.
Per quanto innanzi, condivise le argomentazione della parte resistente, non oggetto di impugnazione specifica con motivi aggiunti, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso nr.
25064027557 e va rigettato per il resto il ricorso.
Spese di lite compensate, atteso il rigetto solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso nr. 25064027557 e rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 26/1/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca