internazionali 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: "a norma del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),";
b) all'articolo 8, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: "6 ottobre 1978, n. 627" sono aggiunte le seguenti: ", o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta";
c) all'articolo 8-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: "cessioni all'esportazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non comprese nell'articolo 8";
2) al secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti:", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,";
d) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostiuite dalle seguenti: ", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,";
e) all'articolo 17:
1) al secondo comma, le parole: "secondo comma dell'articolo 53" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma dell'articolo 53";
2) ai commi secondo e terzo, le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)" e dopo le parole: "del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),";
f) all'articolo 34, il tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";
g) all'articolo 38-ter, primo comma, le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)".
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 , possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell' articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.
3. Le dichiarazioni di intento previste dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 , per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
4. Agli effetti di cui all' articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi" le chiatte nonche' ((...)) e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attivita' di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 . ((Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare)) .