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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EL FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17531/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180111302730000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190072916757000 CONTRAV.COD.STR 2015
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 09720249103027735000 CONTRAVVENZ. 2015 - SOLLECITO PAGAM n. 09720249103027735000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate SS (d'ora in avanti solo AdER), Ricorrente_1
ha impugnato l'intimazione di pagamento con cui le era stato sollecitato, fra l'altro, anche il saldo delle cartelle
-097 2018 0111302730 000, di euro 1.227,67,
-097 2019 0072916757 000, di euro 316,21.
Ha dedotto la ricorrente che a seguito di accesso agli atti, aveva potuto constatare che le due cartelle erano state notificate mediante deposito presso la casa comunale in quanto essa destinataria era risultata sconosciuta all'indirizzo di Indirizzo_2.
Entrambe le notifiche erano state, però, malamente eseguite, perché da parte sua risiedeva in
Indirizzo_2, in un palazzo dotato di portiere e di citofono con sopra scritto anche il suo nome.
Ha pertanto concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e di onorari.
L'AdER ha depositato controdeduzioni con cui ha eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella 097 2019 0072916757 000, che non si riferiva a crediti tributari e la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella 097 2018 0111302730 000, della quale aveva già sospeso l'esecuzione in mancanza di elementi capaci di comprovare la validità della notificazione.
La causa è stata fissata e trattenuta in decisione all'udienza del 12/1/2026, in vista della quale la ricorrente ha prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva il giudicante che la cartella 097 2019
0072916757 000 sollecita effettivamente il pagamento di una contravvenzione per violazione del codice della strada.
In relazione ad essa va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, con termine di legge alla ricorrente per la riassunzione della causa davanti al competente giudice ordinario.
Quanto alla cartella 097 2018 0111302730 000, concernente addizionale comunale IRPEF più accessori, va invece osservato che la Ricorrente_1 ha dimostrato con apposito certificato di risiedere realmente al civico 6 di Indirizzo_2 e, dunque, ad un indirizzo diverso da quello presso il quale è stata effettuata la notificazione della cartella.
L'AdER non ha offerto elementi capaci di superare tale obiezione ed, anzi, ha comunicato di avere già proceduto alla sospensione di ogni attività esecutiva che, però, costituisce una misura incapace di soddisfare integralmente l'interesse della contribuente, per tacitare la quale occorre dichiarare la illegittimità della notificazione della cartella e la conseguente nullità dell'intimazione impugnata nella parte in cui ne sollecita il pagamento.
La domanda di rimborso proposta nella memoria va invece respinta per mancanza di prova di pagamenti.
Spese compensate, in ragione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla cartella 097 2019 0072916757 000, assegnando alla ricorrente termine di legge per la riassunzione della causa davanti al competente giudice ordinario.
Dichiara la illegittimità della notificazione della cartella 097 2018 0111302730 000 e la conseguente nullità dell'intimazione impugnata nella parte in cui ne sollecita il pagamento.
Compensa per intero le spese di lite fra le parti.
Roma, il 12/1/2026
Il Giudice
ES EL
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EL FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17531/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180111302730000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190072916757000 CONTRAV.COD.STR 2015
contro
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 09720249103027735000 CONTRAVVENZ. 2015 - SOLLECITO PAGAM n. 09720249103027735000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate SS (d'ora in avanti solo AdER), Ricorrente_1
ha impugnato l'intimazione di pagamento con cui le era stato sollecitato, fra l'altro, anche il saldo delle cartelle
-097 2018 0111302730 000, di euro 1.227,67,
-097 2019 0072916757 000, di euro 316,21.
Ha dedotto la ricorrente che a seguito di accesso agli atti, aveva potuto constatare che le due cartelle erano state notificate mediante deposito presso la casa comunale in quanto essa destinataria era risultata sconosciuta all'indirizzo di Indirizzo_2.
Entrambe le notifiche erano state, però, malamente eseguite, perché da parte sua risiedeva in
Indirizzo_2, in un palazzo dotato di portiere e di citofono con sopra scritto anche il suo nome.
Ha pertanto concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e di onorari.
L'AdER ha depositato controdeduzioni con cui ha eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella 097 2019 0072916757 000, che non si riferiva a crediti tributari e la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella 097 2018 0111302730 000, della quale aveva già sospeso l'esecuzione in mancanza di elementi capaci di comprovare la validità della notificazione.
La causa è stata fissata e trattenuta in decisione all'udienza del 12/1/2026, in vista della quale la ricorrente ha prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva il giudicante che la cartella 097 2019
0072916757 000 sollecita effettivamente il pagamento di una contravvenzione per violazione del codice della strada.
In relazione ad essa va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, con termine di legge alla ricorrente per la riassunzione della causa davanti al competente giudice ordinario.
Quanto alla cartella 097 2018 0111302730 000, concernente addizionale comunale IRPEF più accessori, va invece osservato che la Ricorrente_1 ha dimostrato con apposito certificato di risiedere realmente al civico 6 di Indirizzo_2 e, dunque, ad un indirizzo diverso da quello presso il quale è stata effettuata la notificazione della cartella.
L'AdER non ha offerto elementi capaci di superare tale obiezione ed, anzi, ha comunicato di avere già proceduto alla sospensione di ogni attività esecutiva che, però, costituisce una misura incapace di soddisfare integralmente l'interesse della contribuente, per tacitare la quale occorre dichiarare la illegittimità della notificazione della cartella e la conseguente nullità dell'intimazione impugnata nella parte in cui ne sollecita il pagamento.
La domanda di rimborso proposta nella memoria va invece respinta per mancanza di prova di pagamenti.
Spese compensate, in ragione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla cartella 097 2019 0072916757 000, assegnando alla ricorrente termine di legge per la riassunzione della causa davanti al competente giudice ordinario.
Dichiara la illegittimità della notificazione della cartella 097 2018 0111302730 000 e la conseguente nullità dell'intimazione impugnata nella parte in cui ne sollecita il pagamento.
Compensa per intero le spese di lite fra le parti.
Roma, il 12/1/2026
Il Giudice
ES EL