Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 492
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Notifica della cartella

    La Corte ha accertato che la ricorrente risiede effettivamente ad un indirizzo diverso da quello indicato per la notifica. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito elementi per superare tale obiezione e ha comunicato la sospensione dell'attività esecutiva. La Corte dichiara la illegittimità della notifica e la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Natura del credito

    La Corte rileva che la cartella in questione sollecita il pagamento di una contravvenzione per violazione del codice della strada e dichiara il proprio difetto di giurisdizione, assegnando termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Mancanza di prova di pagamento

    La domanda di rimborso viene respinta per mancanza di prova di pagamenti da parte della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 492
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 492
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo