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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/09/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 1797/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente
DA
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_1
c.f. Avv. CIANFANELLI DEBORAH C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...] Controparte_1
c.f. Avv. DE SANTI SABRINA C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
2.12.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 13.12.2024 a margine della sentenza di separazione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 9 settembre 2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 22.7.2006 con rito concordatario e trascritto nei registri di
Stato civile del Comune di Arcola in parte II, Serie A n. 9 anno 2006;
Ordinare al Comune di Arcola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
e, quindi,
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. L'immobile sito in Arcola (SP), Via Fosella n. 14, già adibito a casa coniugale, ma di proprietà esclusiva della Sig.ra resta assegnata a quest'ultima, Parte_1
ed il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa sullo stesso;
CP_1
2. I ricorrenti manterranno l'affido condiviso delle figlie e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente delle stesse presso la madre. In ragione dell'età delle figlie
(15 e 17 anni), le stesse saranno libere di vedere e frequentare il padre, nel contemperamento delle loro esigenze scolastiche e sportive, sia nell'arco della settimana, sia nelle festività pasquali e natalizie, sia nelle ferie estive (in riferimento a queste ultime previa comunicazione tra i coniugi da formularsi entro il 31 Maggio di ogni anno).
2 3. Le decisioni di maggior rilievo per le figlie afferenti all'educazione e all'istruzione e alla salute verranno prese concordemente da entrambi i genitori;
4. È onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine alle questioni afferenti alle figlie;
5. I genitori conservano il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6. I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
7. Nei periodi di permanenza presso ciascun genitore questi dovranno farsi carico di rispettare le esigenze scolastiche delle minori ed anche di assicurare la necessaria continuità delle attività ricreative e sportive dalle stesse intraprese.
8. In ragione dell'importante contributo dato dal signor all'acquisto e alla CP_1
ristrutturazione degli immobili di proprietà esclusiva della signora della Pt_1
disparità reddituale tra i coniugi, nonchè della collocazione prevalente delle figlie presso la madre, il Sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento, la somma di € 600,00 (300,00 ciascuna) entro il 25 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione
ISTAT sulla base della variazione intervenuta nell'anno solare precedente.
9. Saranno inoltre a carico dei ricorrenti, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative facendo riferimento al Protocollo
d'intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 26.5.2023.
10. L'Assegno Unico sarà assegnato al 100% alla Sig.ra Pt_1
11. Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a
3 che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio, dalla separazione e/o dal divorzio.
12. Le spese di causa saranno interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto e depositato in data 18.9.2024, premettendo di aver contratto in data
22.7.2006 in Arcola (SP) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 9 parte II serie A anno
2006) e di aver avuto due figlie ( , nata il [...] e , nata il [...]), Per_1 Per_2
hanno chiesto di dichiararsi contestualmente la separazione tra le parti e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 235/2024 (passata in giudicato il 10.6.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 9.12.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con assegnazione di termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, come richiesto.
Nel termine assegnato sono state quindi depositate apposite note, sottoscritte dalle parti, con le quali i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di cui al ricorso.
4 In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della prole e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale, dandosi atto che nelle more del procedimento è diventata Per_1 maggiorenne e che pertanto le condizioni inerenti all'affidamento e alla collocazione della stessa devono intendersi superate.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e , contratto in Arcola (SP) il 22.7.2006 (atto Pt_1 Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 9 parte II serie A anno 2006) alle seguenti condizioni:
1. L'immobile sito in Arcola (SP), Via Fosella n. 14, già adibito a casa coniugale, ma di proprietà esclusiva della Sig.ra resta assegnata a quest'ultima, Parte_1
ed il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa sullo stesso;
CP_1
2. I ricorrenti manterranno l'affido condiviso delle figlie e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente delle stesse presso la madre. In ragione dell'età delle figlie
5 le stesse saranno libere di vedere e frequentare il padre, nel contemperamento delle loro esigenze scolastiche e sportive, sia nell'arco della settimana, sia nelle festività pasquali e natalizie, sia nelle ferie estive (in riferimento a queste ultime previa comunicazione tra i coniugi da formularsi entro il 31 Maggio di ogni anno).
3. Le decisioni di maggior rilievo per le figlie afferenti all'educazione e all'istruzione e alla salute verranno prese concordemente da entrambi i genitori;
4. È onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine alle questioni afferenti alle figlie;
5. I genitori conservano il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6. I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
7. Nei periodi di permanenza presso ciascun genitore questi dovranno farsi carico di rispettare le esigenze scolastiche delle minori ed anche di assicurare la necessaria continuità delle attività ricreative e sportive dalle stesse intraprese.
8. In ragione dell'importante contributo dato dal signor all'acquisto e alla CP_1
ristrutturazione degli immobili di proprietà esclusiva della signora della Pt_1
disparità reddituale tra i coniugi, nonchè della collocazione prevalente delle figlie presso la madre, il Sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento, la somma di € 600,00 (300,00 ciascuna) entro il 25 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione
ISTAT sulla base della variazione intervenuta nell'anno solare precedente.
9. Saranno inoltre a carico dei ricorrenti, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative facendo riferimento al Protocollo
d'intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 26.5.2023.
6 10. L'Assegno Unico sarà assegnato al 100% alla Sig.ra Pt_1
11. Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio, dalla separazione e/o dal divorzio.
12. Le spese di causa saranno interamente compensate tra le parti.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'11.9.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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