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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
NI LI OB, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 288/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 30/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E00211 2018 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello ex artt. 52 e 53 del D.Lgs.546/1992 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 190/2020 che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento numero TQ7012E00211/2018 emesso dall'agenzia delle entrate Direzione Provinciale di
Macerata in materia di IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, Irap per l'anno di imposta 2014.
L'appellata, costituitosi, contestava la fondatezza del gravame di cui chiedeva l'integrale rigetto.
All'udienza del 13.1.2026 la Commissione prendeva atto che l'appellante aveva depositato una nota difensiva in cui si comunicava di aver presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione la “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022, impegnandosi a rinunciare, a termini di legge (comma 236), ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la domanda di definizione agevolata.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate presente all'udienza del 13.1.2026 confermava la corretta adesione alla procedura di definizione agevolata e non si opponeva all'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preso, semplicemente, atto che la la società appellante ha regolarmente pagato tutte le rate ad oggi scadute e che ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 84/2025 l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute la cui documentazione è già stata depositata nel fascicolo.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 bis del D.L. 84/2025 e 46 del D.Lgs. 546/1992 s'impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
spese compensate
Il giudice est. il Presidente
OB SE LL EL GO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AGOSTINI RAFFAELE, Presidente
NI LI OB, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 288/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 30/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E00211 2018 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello ex artt. 52 e 53 del D.Lgs.546/1992 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 190/2020 che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento numero TQ7012E00211/2018 emesso dall'agenzia delle entrate Direzione Provinciale di
Macerata in materia di IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, Irap per l'anno di imposta 2014.
L'appellata, costituitosi, contestava la fondatezza del gravame di cui chiedeva l'integrale rigetto.
All'udienza del 13.1.2026 la Commissione prendeva atto che l'appellante aveva depositato una nota difensiva in cui si comunicava di aver presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione la “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022, impegnandosi a rinunciare, a termini di legge (comma 236), ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la domanda di definizione agevolata.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate presente all'udienza del 13.1.2026 confermava la corretta adesione alla procedura di definizione agevolata e non si opponeva all'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preso, semplicemente, atto che la la società appellante ha regolarmente pagato tutte le rate ad oggi scadute e che ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 84/2025 l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute la cui documentazione è già stata depositata nel fascicolo.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 bis del D.L. 84/2025 e 46 del D.Lgs. 546/1992 s'impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
spese compensate
Il giudice est. il Presidente
OB SE LL EL GO