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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1344/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN ET Presidente relatore
NA CI UD
Emanuele Venzo UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1344/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 19.07.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
e nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
entrambi residenti a [...], C.F._2 rappresentati e difesi Avv. Daniela Breschi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via Panciatichi n. 1, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.07.2024, e Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
29.07.2001 a Pistoia (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli
(nato il [...]) e (il 24.04.2007). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 167/2025 dell'11.04.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza dell'11.04.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 03.12.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1. L'affido della figlia sarà condiviso;
i coniugi continueranno Per_2 ad assumere concordemente le decisioni di maggior rilevanza concernenti l'educazione, l'istruzione, la cura e le attività sportivo- ludiche di interesse della figlia, tenendo conto delle sue attitudini, aspirazioni ed inclinazioni naturali. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai due genitori nei periodi di rispettiva permanenza.
2. I figli e saranno domiciliati presso entrambi i Per_1 Per_2 genitori, ma conserveranno la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare posta in Via Gellina, 13 a Pistoia (PT).
3. Detto immobile rimarrà assegnato ex art 337 sexies CC alla signora
Le spese per le utenze e quelle per la manutenzione Parte_2 ordinaria dell'immobile rimarranno a suo esclusivo carico.
Gli arredi, i corredi e quant'altro contenuto nell'immobile successivamente a tale data rimarranno nella piena disponibilità della signora fino al momento in cui permarranno le condizioni per Pt_2
l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
2 4. I tempi di permanenza con entrambi i genitori, considerata l'età dei figli, verranno determinati in autonomia ed in accordo con i genitori stessi, nel rispetto dei rispettivi impegni di lavoro, di studio e di svago;
5. Il genitori provvederanno al mantenimento della figlia in Per_2 modo diretto nei rispettivi tempi di permanenza;
il signor si Pt_1 farà altresì carico del mantenimento della figlia mediante Per_2 versamento un assegno perequativo di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
tutte le spese di carattere straordinario scolastico, sanitario e sportivo ludico verranno ripartite tra i genitori al 50% giuste le previsioni di cui al
Protocollo 1.10.2018 sottoscritto dal Tribunale di Pistoia;
L'assegno unico universale per la figlia continuerà essere Per_2 percepito dal signor che – tuttavia – provvederà a trasferirlo Pt_1 integralmente con cadenza mensile alla signora impegnandosi Pt_2 le parti a condividere annualmente, reciprocamente e senza ritardo, tutta la documentazione contabile necessaria all'aggiornamento della certificazione ISEE ed alla conseguente presentazione della domanda di adeguamento dell'assegno unico universale (o altra analoga provvidenza).
Le detrazioni fiscali per la figlia a carico verranno richieste e godute come per legge, tenendo conto di chi ne abbia sostenuto l'esborso;
6. Il signor continuerà, altresì, a farsi carico delle rate Parte_1 del piano di ammortamento del finanziamento contratto con Banca
TE PA (finanziamento prestito facile) fino alla sua totale estinzione;
7. Ciascuno dei ricorrenti conserverà la disponibilità e l'uso esclusivo dell'autovettura attualmente in uso, acquistata in costanza di matrimonio e rispettivamente intestata: quanto alla Fiat Panda targata
GH764DN alla signora e quanto alla Fiat Punto targata Parte_2
FR197RY al signor;
Parte_1
8. I sigg.ri e si danno l'un l'altro reciproco assenso Pt_1 Pt_2 affinché ciascuno possa disgiuntamente richiedere autorizzazione amministrativa per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta d'identità valida per l'espatrio e non frappongono ostacoli a che ciascuno di loro possa recarsi all'estero per motivi turistici o di
3 lavoro;
si impegnano a prestare a pronta richiesta il consenso richiesto dalle autorità competente;
9. I sigg.ri e si danno reciprocamente atto che non Pt_1 Pt_2 ricorrono i presupposti per la richiesta di assegno divorzile;
10. Le spese e competenze del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate in data 01.12.2025 nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n.
2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.07.2001 a Pistoia (PT), tra i coniugi nato Parte_1
4 a Pistoia (PT) il 16.01.1973 e nata a [...]_2 il 27.11.1975, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 142, P. II, Serie A, anno
2001);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 03.12.2025.
Il Presidente relatore
AN ET
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