Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1988, n. 488
Articolo 3Articolo 5
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17 novembre 1988
Art. 4. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, in lire 160 milioni per l'anno 1990 e in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1991.
2. Al detto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, ad capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 novembre 1988