Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Tresnuraghes, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
PER LA DECLARATORIA DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO
formatosi a seguito della diffida ad adempiere “ ex art. 2- bis L. 241/1990 - Abuso edilizio -OMISSIS- - Prot. -OMISSIS- ”, ricevuta dal Comune di Tresnuraghes il 24.6.2025 e protocollata con numero 3563;
PER L’ANNULLAMENTO DEL SILENZIO E PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE
adottando il provvedimento finale del procedimento di cui all’istanza/diffida su riportata entro un preciso termine;
con riserva di agire per il risarcimento del danno derivante dalla mancata adozione del provvedimento dovuto;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.12.2025,
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tresnuraghes prot. -OMISSIS-del 30/10/2025, comunicato in data 31/10/2025, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’adozione di un’ordinanza di demolizione o ripristino in relazione a presunte difformità esecutive nel muro di recinzione fronte strada realizzato dal controinteressato;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del verbale/relazione di sopralluogo del 7.5.2025, depositato in giudizio dalla difesa comunale, quale atto istruttorio presupposto e fondante la determinazione finale impugnata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tresnuraghes;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. CA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Tresnuraghes a seguito della sua istanza/diffida volta ad ottenere l’adozione di un’ordinanza di demolizione o ripristino in relazione a presunte difformità esecutive nel muro di recinzione fronte strada realizzato dal controinteressato sig. -OMISSIS-;
- nelle more del giudizio il Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tresnuraghes ha adottato il provvedimento prot. -OMISSIS-del 30.10.2025, con cui è stata respinta l’istanza sopra indicata;
- avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto con ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto, per quanto detto sopra, che il ricorso introduttivo avverso il silenzio debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, avendo l’Amministrazione posto termine alla contestata situazione di inerzia con l’adozione del suindicato provvedimento del 30.10.2025;
Ritenuto di dover disporre la conversione del rito per la prosecuzione della causa sul ricorso per motivi aggiunti nelle forme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.;
Ritenuto di rinviare al definitivo la statuizione sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo proposto avverso il silenzio;
- dispone la conversione del rito nelle forme del rito ordinario per la prosecuzione della causa sul ricorso per motivi aggiunti.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
CA GI, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA GI | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.