CASS
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2024, n. 18054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18054 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LT ES, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione al sequestro di somme di denaro riconducibili ad erogazioni dell'INPS, rigetto nel resto;
lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. Giovanni Mauro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18054 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/10/2023, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AL ES - indagata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 - avverso il decreto di sequestro preventivo disposto nei suoi confronti in data 18/05/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Alfì ES, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 545 cod.proc.civ Argomenteil Tribunale aveva erroneamente confermato il sequestro delle somme di denaro rinvenute sul rapporto finanziario di Poste Italiane intestato alla ricorrente in quanto, essendo tutte di provenienza dell'Istituto di Previdenza Sociale, come desumibile dalla causale dei versamenti, operavano i limiti impignorabilità di cui all'art. 545 cod.proc.civ. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321 cod.proc.pen. e 240-bis cod.pen. Argomenta che erroneamente era stato sequestrato l'immobile ubicato in Cirò Marina, risultando lo stesso intestato alla ricorrente sin dalla data del 30 luglio 2014, quattro anni prima della data in cui aveva contratto matrimonio con il coindagato TT NA e ben sette anni prima del reato-spia contestatole, con conseguente violazione del criterio di ragionevolezza temporale affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di confisca per sproporzione;
inoltre, la ricorrente aveva contestato la valutazione di sproporzione reddituale posta a base del provvedimento ablativo, con riferimento al lasso temporale considerato dalla Guardia di Finanza ed al nucleo familiare considerato;
il Tribunale aveva espresso sui profili di doglianza una scarna motivazione, sottraendosi al suo obbligo motivazionale. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Va osservato che le Sezioni Unite, pronunciando in tema di confisca per equivalente, hanno affermato il principio secondo cui i limiti di impignorabilità delle 2 somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Sez. U n. 26252 del 24/02/2022,Rv.283245 - 01). Le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento maggioritario, espressione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di sequestro preventivo, secondo cui l'art. 545 cod. proc. civ. è applicabile tout court, al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in ragione della natura della norma che costituisce «regola di carattere generale espressione dei diritti inalienabili della persona, consacrati, in particolare, negli artt. 2 e 38 Cost., appartenendo a tale categoria gli emolumenti retributivi o pensionistici e gli assegni di carattere alimentare nella misura impignorabile prevista dalla norma» (Sez. 6, n. 25168 del 16/04/2008, Puliga, Rv. 2405672; Sez. 1, n. 41905 del 23/9/2009, Cardilli, Rv. 245049; Sez. 3, n. 17386 del 7/12/2018, dep. 2019, Calandrini, non mass.; Sez. 3, n. 15099 del 22/3/2016, Moreschi, non mass.; Sez. 3, n. 14606 del 14/3/2019, Di Franco, Rv. 275836; Sez. 6, n. 13422 del 13/3/2019, Feriozzi;
Sez. 6, n. 8822 dell'8/1/2020, Iannuzzo, Rv. 278560; Sez. 2, n. 9767 del 18/11/2014, dep.2015, Allotta, Rv. 263290; Sez. 2, n. 15795 del 10/2/2015, Intelisano, Rv. 263234). In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato che: "L'art. 545 cod. proc. civ., collocato nell'ambito della disciplina dell'espropriazione presso terzi (Libro III, Titolo II, Capo III, cod. proc. civ.), contempla limiti di diversa intensità alla pignorabilità dei crediti in considerazione della natura sia di questi ultimi che dei crediti antagonisti. In particolare, il secondo comma dell'art. 545 cod. proc. civ. prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi ad oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, invece, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa nell'ambito del quale sono contemplati differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare. Segnatamente, per quanto qui rileva, il terzo e il quarto comma prevedono un differente limite alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cause di licenziamento, contemplandosi una diversa soglia di pignorabilità correlata alla natura del credito azionato. Ove si tratti di crediti alimentari, tali somme sono, infatti, pignorabili nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
ove, invece, il credito azionato riguardi "tributi dovuti allo 3 » Stato" o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto. La norma prevede, inoltre, al quinto comma, un innalzamento della quota pignorabile fino alta metà del complessivo ammontare del credito retributivo, in caso di concorso delle cause di credito. Va inoltre, da subito, aggiunto che la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all'art. 545 cod. proc. civ. è quella di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa (tra le tante, Corte cost., sentenze nn. 20 del 1968 e 248 del 2015). Si è, infatti, affermato che la facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere motto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Pertanto, con l'art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si sarebbe dato carico di contemperare i contrapposti interessi, contenendo in limiti angusti la somma pignorabile "e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione": chi ha una retribuzione più bassa, infatti, sarebbe colpito in misura proporzionalmente minore (Corte cost., sentenze nn.20 del 1968; 102 del 1974, 209 del 1975). Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici, il settimo comma dell'art. 545, introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore a preservare dall'azione esecutiva un minimo del trattamento pensionistico necessario alle sue esigenze di vita. La norma prevede, infatti, un regime "misto" per le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza: assoluto fino alla concorrenza della misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; e relativo, secondo la disciplina prevista dai commi 3, 4 e 5, per la parte eccedente tale ammontare. Con riguardo a tali trattamenti, la giurisprudenza di legittimità civile ha affermato che la impignorabilità parziale è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.), essendo tale finalità ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 10 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all'art. 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato (Cass. civ., Sez. 3, n. 6548 del 22/3/2011, Rv. 617581)". 4 Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato "l'introduzione all'art. 545 cit., del comma ottavo che, evidentemente superando, con riferimento a tali specifici crediti qualificati, il principio di "confusione" conseguente all'accredito in conto corrente bancario o postale delle somme corrisposte dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale, ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell'accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale;
se, invece, l'accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro ì limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, sopra esaminati, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili". Il Supremo Consesso ha, quindi, rimarcato "l'individuazione del disposto dell'art. 545 cod. proc. civ. come espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche con riferimento all'esecuzione derivante dal sequestro preventivo in ragione della sua diretta discendenza da principi di ordine costituzionale, più volte correttamente posta in evidenza da questa stessa Corte nonché dalla Corte costituzionale". Risulta, pertanto, erronea l'affermazione del Tribunale che ha escluso l'applicabilità di tale principio all'ipotesi, qui in esame, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, atteso il carattere generale del principio affermato dalle Sezioni, non limitato alla sola ipotesi del sequestro preventivo finalizzato alta confisca per equivalente. Non assume rilievo, inoltre, il principio affermato dalle Sezioni Unite n.42415 del 27/05/2021, Rv.282037-01 (La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione rallegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione) e richiamato nell'ordinanza impugnata, in quanto non si pone, nella specie, una questione di liceità delle somme di denaro oggetto di apprensione, ma la diversa questione dell'impignorabilità delle somme apprese, in relazione al disposto dell'art. 545 cod.proc.civ. L'ordinanza impugnata, pertanto, risulta viziata da errore di diritto limitatamente al sequestro delle somme di denaro ed annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, il quale dovrà verificare in fatto 5 la riconducibilità delle somme in questione a crediti rientranti nel disposto di cui all'art. 545 cod.proc.civ. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza proposta è priva di confronto critico con le argomentazioni del Tribunale, che ha evidenziato che l'immobile intestato alla ricorrente è stato oggetto non di confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod.pen. ma di sequestro preventivo finalizzato alta confisca per equivalente ai sensi dell'art. 74 comma 7 bis d.P.R. n. 309/1990. Risultano, quindi, generiche ed avulse dal decisum le deduzioni difensive volte ad evidenziare l'insussistenza dei presupposti applicativi del sequestro per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod.pen. Trovano, dunque, applicazione i principi, già affermati da questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425); l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum del provvedimento impugnato (Sez 3, n. 39071 del 05/06/2009, Rv.244957). 3. In definitiva, l'ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al sequestro delle somme di denaro;
il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle somme di denaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 21/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione al sequestro di somme di denaro riconducibili ad erogazioni dell'INPS, rigetto nel resto;
lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. Giovanni Mauro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18054 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 21/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/10/2023, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AL ES - indagata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 - avverso il decreto di sequestro preventivo disposto nei suoi confronti in data 18/05/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Alfì ES, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 545 cod.proc.civ Argomenteil Tribunale aveva erroneamente confermato il sequestro delle somme di denaro rinvenute sul rapporto finanziario di Poste Italiane intestato alla ricorrente in quanto, essendo tutte di provenienza dell'Istituto di Previdenza Sociale, come desumibile dalla causale dei versamenti, operavano i limiti impignorabilità di cui all'art. 545 cod.proc.civ. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321 cod.proc.pen. e 240-bis cod.pen. Argomenta che erroneamente era stato sequestrato l'immobile ubicato in Cirò Marina, risultando lo stesso intestato alla ricorrente sin dalla data del 30 luglio 2014, quattro anni prima della data in cui aveva contratto matrimonio con il coindagato TT NA e ben sette anni prima del reato-spia contestatole, con conseguente violazione del criterio di ragionevolezza temporale affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di confisca per sproporzione;
inoltre, la ricorrente aveva contestato la valutazione di sproporzione reddituale posta a base del provvedimento ablativo, con riferimento al lasso temporale considerato dalla Guardia di Finanza ed al nucleo familiare considerato;
il Tribunale aveva espresso sui profili di doglianza una scarna motivazione, sottraendosi al suo obbligo motivazionale. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Va osservato che le Sezioni Unite, pronunciando in tema di confisca per equivalente, hanno affermato il principio secondo cui i limiti di impignorabilità delle 2 somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Sez. U n. 26252 del 24/02/2022,Rv.283245 - 01). Le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento maggioritario, espressione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di sequestro preventivo, secondo cui l'art. 545 cod. proc. civ. è applicabile tout court, al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in ragione della natura della norma che costituisce «regola di carattere generale espressione dei diritti inalienabili della persona, consacrati, in particolare, negli artt. 2 e 38 Cost., appartenendo a tale categoria gli emolumenti retributivi o pensionistici e gli assegni di carattere alimentare nella misura impignorabile prevista dalla norma» (Sez. 6, n. 25168 del 16/04/2008, Puliga, Rv. 2405672; Sez. 1, n. 41905 del 23/9/2009, Cardilli, Rv. 245049; Sez. 3, n. 17386 del 7/12/2018, dep. 2019, Calandrini, non mass.; Sez. 3, n. 15099 del 22/3/2016, Moreschi, non mass.; Sez. 3, n. 14606 del 14/3/2019, Di Franco, Rv. 275836; Sez. 6, n. 13422 del 13/3/2019, Feriozzi;
Sez. 6, n. 8822 dell'8/1/2020, Iannuzzo, Rv. 278560; Sez. 2, n. 9767 del 18/11/2014, dep.2015, Allotta, Rv. 263290; Sez. 2, n. 15795 del 10/2/2015, Intelisano, Rv. 263234). In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato che: "L'art. 545 cod. proc. civ., collocato nell'ambito della disciplina dell'espropriazione presso terzi (Libro III, Titolo II, Capo III, cod. proc. civ.), contempla limiti di diversa intensità alla pignorabilità dei crediti in considerazione della natura sia di questi ultimi che dei crediti antagonisti. In particolare, il secondo comma dell'art. 545 cod. proc. civ. prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi ad oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, invece, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa nell'ambito del quale sono contemplati differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare. Segnatamente, per quanto qui rileva, il terzo e il quarto comma prevedono un differente limite alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cause di licenziamento, contemplandosi una diversa soglia di pignorabilità correlata alla natura del credito azionato. Ove si tratti di crediti alimentari, tali somme sono, infatti, pignorabili nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
ove, invece, il credito azionato riguardi "tributi dovuti allo 3 » Stato" o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto. La norma prevede, inoltre, al quinto comma, un innalzamento della quota pignorabile fino alta metà del complessivo ammontare del credito retributivo, in caso di concorso delle cause di credito. Va inoltre, da subito, aggiunto che la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all'art. 545 cod. proc. civ. è quella di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa (tra le tante, Corte cost., sentenze nn. 20 del 1968 e 248 del 2015). Si è, infatti, affermato che la facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere motto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Pertanto, con l'art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si sarebbe dato carico di contemperare i contrapposti interessi, contenendo in limiti angusti la somma pignorabile "e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione": chi ha una retribuzione più bassa, infatti, sarebbe colpito in misura proporzionalmente minore (Corte cost., sentenze nn.20 del 1968; 102 del 1974, 209 del 1975). Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici, il settimo comma dell'art. 545, introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore a preservare dall'azione esecutiva un minimo del trattamento pensionistico necessario alle sue esigenze di vita. La norma prevede, infatti, un regime "misto" per le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza: assoluto fino alla concorrenza della misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; e relativo, secondo la disciplina prevista dai commi 3, 4 e 5, per la parte eccedente tale ammontare. Con riguardo a tali trattamenti, la giurisprudenza di legittimità civile ha affermato che la impignorabilità parziale è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.), essendo tale finalità ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 10 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all'art. 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato (Cass. civ., Sez. 3, n. 6548 del 22/3/2011, Rv. 617581)". 4 Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato "l'introduzione all'art. 545 cit., del comma ottavo che, evidentemente superando, con riferimento a tali specifici crediti qualificati, il principio di "confusione" conseguente all'accredito in conto corrente bancario o postale delle somme corrisposte dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale, ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell'accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale;
se, invece, l'accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro ì limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, sopra esaminati, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili". Il Supremo Consesso ha, quindi, rimarcato "l'individuazione del disposto dell'art. 545 cod. proc. civ. come espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche con riferimento all'esecuzione derivante dal sequestro preventivo in ragione della sua diretta discendenza da principi di ordine costituzionale, più volte correttamente posta in evidenza da questa stessa Corte nonché dalla Corte costituzionale". Risulta, pertanto, erronea l'affermazione del Tribunale che ha escluso l'applicabilità di tale principio all'ipotesi, qui in esame, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, atteso il carattere generale del principio affermato dalle Sezioni, non limitato alla sola ipotesi del sequestro preventivo finalizzato alta confisca per equivalente. Non assume rilievo, inoltre, il principio affermato dalle Sezioni Unite n.42415 del 27/05/2021, Rv.282037-01 (La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione rallegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione) e richiamato nell'ordinanza impugnata, in quanto non si pone, nella specie, una questione di liceità delle somme di denaro oggetto di apprensione, ma la diversa questione dell'impignorabilità delle somme apprese, in relazione al disposto dell'art. 545 cod.proc.civ. L'ordinanza impugnata, pertanto, risulta viziata da errore di diritto limitatamente al sequestro delle somme di denaro ed annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, il quale dovrà verificare in fatto 5 la riconducibilità delle somme in questione a crediti rientranti nel disposto di cui all'art. 545 cod.proc.civ. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza proposta è priva di confronto critico con le argomentazioni del Tribunale, che ha evidenziato che l'immobile intestato alla ricorrente è stato oggetto non di confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod.pen. ma di sequestro preventivo finalizzato alta confisca per equivalente ai sensi dell'art. 74 comma 7 bis d.P.R. n. 309/1990. Risultano, quindi, generiche ed avulse dal decisum le deduzioni difensive volte ad evidenziare l'insussistenza dei presupposti applicativi del sequestro per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod.pen. Trovano, dunque, applicazione i principi, già affermati da questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425); l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum del provvedimento impugnato (Sez 3, n. 39071 del 05/06/2009, Rv.244957). 3. In definitiva, l'ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al sequestro delle somme di denaro;
il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle somme di denaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 21/02/2024